Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/08/2022, n. 24554

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/08/2022, n. 24554
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24554
Data del deposito : 9 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27814-2021 proposto da: B C, elettivamente domiciliato in Roma, piazza C presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sé stesso;
-ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

8018440587;
-intimato - avverso il decreto n. 549/2021 della CORTE DI APPELLO di L’AQUILA, depositata il 29/10/2021;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16/06/2022, dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
Rilevato che: - La Corte d’appello di L’Aquila con provvedimento del 29/10/2021 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avvocato C B avverso il decreto di liquidazione di compensi professionali al difensore d’ufficio in procedimento penale di appello n. 1085/2018 RG ove ha svolto attività difensiva in favore del sig. Abidi Arkane Zinneddine. - In particolare, il Tribunale , pur riconoscendo la debenza in favore dell’avvocato della liquidazione delle spese, diritti e onorari relativi alla procedura monitoria intentata per il recupero del credito professionale, rigettava l’opposizione in quanto l’avvocato non aveva documentato le spese che assume di aver sostenuto per la verifica anagrafica presso il Comune di residenza dell’assistito, non risultando prodotto né il decreto ingiuntivo n. 1455/2018, né l’attestazione di avvenuto pagamento della tassa di opinamento. - Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso l’avvocato C B sulla base di un unico motivoe memoria;
- Il Ministero della Giustizia non ha svolto alcuna attività difensiva;

Considerato che:

a) Con il primo ed unico motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15, quinto comma, D. lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d’appello rigettato la domanda volta ad ottenere i compensi e le spese per l’attività espletata per il tentativo di recupero in virtù di
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