Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2018, n. 16977
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Integra illecito disciplinare la condotta dell'avvocato d'ufficio del minore che richieda ai genitori in qualità di legali rappresentanti, il pagamento dei compensi per l'attività difensiva svolta, senza attivare la procedura di liquidazione prevista dall'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, che, ai sensi dell'art. 118 d.P.R. cit., costituisce l'unico necessario strumento per ottenere il compenso, indipendentemente dalla circostanza che il minore possieda, o meno, i requisiti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sul provvedimento
Testo completo
1 59 77-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE GIOVANNI MAMMONE - Primo Presidente - AVOCATI AURELIO CAPPABIANCA - Presidente Sezione Ud. 05/06/2018 - ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - PU Presidente Sezione - R.G.N. 3029/2018 BIAGIO VIRGILIO Rep. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - ем. ANTONIO GRECO - Consigliere - CRON. 16977/18 LUCIA TRIA - Consigliere - FABRIZIA GARRI Consigliere - - Rel. Consigliere - E V ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3029-2018 proposto da: DE G M, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato A S;
- ricorrente -
contro 278 18 CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVOCATI DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 200/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata l'1/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere E V;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, avendo riconosciuto l'avvocato Marco D G responsabile di una serie di addebiti disciplinari, gli inflisse la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di quattro mesi. 2. - Su impugnazione del D G, il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sentenza resa pubblica il 1° dicembre 2017, proscioglieva l'incolpato da taluni addebiti, ne confermava la responsabilità per altri e riduceva alla durata di mesi due l'irrogata sanzione della sospensione dall'esercizio della professione. -2.1. Il CNF, segnatamente, reputava sussistenti, anzitutto, gli addebiti di contrarietà ai doveri di correttezza, diligenza e lealtà per la mancata partecipazione del D G alle udienze del 13 novembre 2008, 4 febbraio 2009 e 24 marzo 2009, dinanzi alla 10° sezione penale del Tribunale di Milano, sia quale difensore di fiducia di Kaday Abdu, che in veste di difensore d'ufficio (per le prime due udienze) e poi di fiducia (per la terza udienza) di S Domenico, senza addurre un giustificato motivo, né provvedere alla nomina di un sostituto. Ric. 2018 n. 03029 sez. SU - ud. 05-06-2018 -2- 2.2. - Inoltre, il CNF riteneva l'incolpato responsabile di esser venuto meno ai doveri di probità e decoro per avere, in qualità di difensore d'ufficio del minore L Mattia, richiesto un compenso per l'attività professionale, che avrebbe dovuto essere svolta con onorari a carico dello Stato. 3. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'avvocato Marco D G, affidando le sorti dell'impugnazione a tre motivi. Il Pubblico Ministero ha concluso come in epigrafe. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Milano e il CNF. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. E' inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, che, in quanto soggetto terzo rispetto alla controversia e autore della impugnata decisione, è privo di legittimazione nel presente giudizio, le parti del quale vanno individuate nel soggetto destinatario del provvedimento impugnato, cioè nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati locale che, in sede amministrativa, ha deciso in primo grado e nel Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione (tra le tante, Cass., sez. un., 24 febbraio 2015, n. 3670;
Cass., sez. un., 27 dicembre 2016, n. 26996;
Cass., sez. un., 18 aprile 2018, n. 9558). -2. Con il primo mezzo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 6 e 8 del codice deontologico forense (cdf) e 26, n. 4, del nuovo codice deontologico forense (ncdf). Il CNF avrebbe errato a reputare inidonea ad elidere la valenza disciplinare del fatto addebitato la circostanza che la mancata presenza alle udienze era dovuta a precisa strategia processuale, non avendo esso D G ricevuto la notificazione del decreto di citazione a giudizio “nell'interesse del proprio assistito" (in particolare, del S, del quale veniva dapprima nominato difensore Ric. 2018 n. 03029 sez. SU - ud. 05-06-2018 -3- d'ufficio e poi di fiducia), così da non partecipare alla prima udienza in attesa del rinnovo della notificazione di detto decreto. Inoltre, il giudice disciplinare avrebbe violato gli artt. 26 ncdf e 36 (recte: 38) cdf, che sanzionano unicamente il comportamento del difensore d'ufficio. Infine, il CNF non avrebbe correttamente valutato l'assenza di mala fede di esso D G che escluderebbe la violazione dei doveri di lealtà e correttezza -, giacché le assenze erano da giustificarsi per la concomitanza di altri impegni professionali, improvvisamente sopravvenuti, là dove, peraltro, con specifico riferimento all'udienza del 29 marzo 2009, “il cancelliere gli aveva anticipato che i procedimenti sarebbero stati rinviati per malattia del giudice" e, al tempo stesso, era stato "notiziato di un interrogatorio urgente presso i carabinieri di Lorenteggio". 2.1.-Il motivo è inammissibile. In disparte, per ora, la questione (che sarà delibata con il terzo motivo di ricorso) concernente l'individuazione delle disposizioni del codice deontologico effettivamente applicabili nella specie, ai sensi dell'art. 65, comma 5, della legge n. 247 del 2012 (sebbene risulti comunque evidente la sovrapposizione tra i precetti, vecchi e nuovi, richiamati dal ricorrente), occorre rammentare (sulla scorta di orientamento consolidato di questa Corte: tra le altre, Cass., sez. un., 4 febbraio 2009, n. 2637, Cass., sez. un., 25 giugno 2013, n. 15783, Cass., sez. un., 2 dicembre 2012, n. 24647, Cass., sez. un., 3 marzo 2018, n. 8038) che la violazione di detto codice, in quanto raccoglie disposizioni non aventi valore e forza di legge, ma integrativo dei precetti normativi, rileva in sede giurisdizionale non in sé, ma solo quando si colleghi alle ragioni (incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge) per le quali l'art. 56, terzo comma, del r.d.l. n. 1578 del 1933 (convertito, con