Cass. pen., sez. VII, ordinanza 18/05/2018, n. 22233
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: S V nato il 23/09/1955 a M B C nato il 28/07/1955 a MESSINA avverso la sentenza del 26/06/2017 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti;sentita la relazione svolta dal Consigliere G C;OSSERVA 1. Gli imputati SNTACATERINA V B C propongono ricorsi contro la sentenza in epigrafe, con la quale ai predetti è stata applicata una pena di anni uno e mesi sette di reclusione ed euro 240,00 di multa per il delitto di furto aggravato. 2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché propost per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., le parti lamentando l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della pena, dimenticando che essa è frutto dell'accordo raggiunto sulla stessa, che costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, una volta pervenuto a conoscenza dell'altra parte e quando questa abbia dato il proprio consenso, diviene irrevocabile e non è suscettibile di modifica per iniziativa unilaterale dell'altra, in quanto il consenso reciprocamente manifestato con le dichiarazioni congiunte di volontà determina effetti non reversibili nel procedimento e pertanto né all'imputato né al pubblico ministero è consentito rimetterlo in discussione (sez. 4 n. 38070 dell'11/07/2012, Rv. 254371;sez. 1 n. 48900 del 15/10/2015, Rv. 265429).
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