Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2014, n. 11478
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Testo completo
In data 14.1.1997 la Guardia di Finanza di Napoli effettuava un accesso presso la società F.S. S.r.l., da cui emergeva il mancato aggiornamento dei registri Iva relativi all'anno 1996.
All'esito della verifica generale che ne scaturiva, con processo verbale di constatazione del 24.3.1997 venivano effettuati una serie di rilievi a carico della società per l'anno 1996, sia per Imposte sui redditi (omessa contabilizzazione di ricavi;
fatture relative ad operazioni inesistenti) sia per Iva (omessa annotazione di fatture attive e passive;
violazione obblighi di versamento Iva indebitamente detratta;
omessa conservazione fatture e documenti di accompagnamento), evidenziandosi che il libro giornale riportava le scritture di chiusura dell'anno 1995, mentre per l'anno 1996 non risultavano contabilizzati ricavi, comunque inseriti nella memoria dell'elaboratore per complessive L. 668.090.538.
In data 18.9.2000 l'Ufficio Iva di (---) notificava un atto di contestazione per alcune delle violazioni rilevate a fini Iva (omessa annotazione di fatture attive e passive), mentre gli ulteriori rilievi in materia di Iva e Imposte Dirette formavano oggetto di distinti e separati accertamenti degli Uffici competenti.
Seguiva in data 27.4.2001 la notifica di un avviso di irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad Euro 34.651,91 (n. 400006/2001), per tardività dell'annotazione delle fatture contestate, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1973, artt. 42 e 43, in forza del principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, e del D.Lgs. n. 472 del 1997.
La F.S. S.r.l. impugnava l'avviso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, facendo rilevare che, a seguito della modifica apportata al D.L. n. 357 del 1994, art. 7, (convertito in L. n. 489 del 1997) dalla L. n. 342 del 2000, art. 3, comma 4, il termine per trasfondere in stampa sui bollati le operazioni contabilizzate sull'elaboratore, a richiesta dei verificatori, era stato esteso sino alla scadenza per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
La C.T.P. di Napoli accoglieva il ricorso ed annullava il suddetto avviso di irrogazione delle sanzioni.
A fronte dell'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, la contribuente eccepiva la novità dei motivi di impugnazione (vertenti sulle ulteriori contestazioni della G.d.F. in tema di "omessa contabilizzazione di ricavi") e contestava che i dati contenuti nella memoria dell'elaboratore fossero quelli del 1995, trattandosi invece dei dati relativi all'anno 1996.
La Commissione tributaria regionale di Napoli, dopo aver disposto con ordinanza istruttoria il deposito di documentazione dell'ufficio, accoglieva l'appello con sentenza n. 160/27/06, sul presupposto che i dati contenuti nell'elaboratore riguardassero l'anno 1995, con conseguente consumazione della fattispecie di omessa registrazione di atti contabili.
Avverso detta sentenza, depositata il 12.12.2006 e non notificata, la F.S. S.r.l. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, notificato in data 28.1.2008.
L'Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione, senza depositare controricorso.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2014, in assenza della ricorrente, l'intimata ha rappresentato l'avvenuta cessazione della materia del contendere, allegando a tal fine copia conforme di una sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, recante la revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza impugnata in questa sede.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità della produzione effettuata dall'intimata nel corso dell'udienza di discussione della causa.
1.1. In primo luogo, l'art. 370 c.p.c., conferisce alla parte che non abbia proposto controricorso (come nel caso di specie) la sola facoltà processuale di partecipare alla discussione orale, senza poter nemmeno presentare memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., per quanto le stesse siano prive di carattere innovativo (Cass. Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9692;
Cass., Sez. 5, 30 settembre 2011, n. 20029).
1.2. Inoltre, l'art. 372 c.p.c., prevede una deroga al divieto di deposito di atti e documenti, non prodotti nei precedenti gradi del processo, solo laddove essi riguardino la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, in quest'ultimo caso consentendo che la relativa produzione avvenga anche indipendentemente dal deposito del ricorso o controricorso medesimi, purchè il relativo elenco sia previamente notificato alle altre parti, nel rispetto del principio del contraddittorio.
1.3. E' pur vero che tale divieto riguarda i documenti che si siano formati nel corso del giudizio di merito, non già successivamente (Cass. Sez. 1 20 settembre 2013, n. 21596;
Cass. Sez. 2, 14 novembre 2012, n. 19938;
Cass., Sez. 2, 28 agosto 2002, n. 12607), mentre nella fattispecie concreta si tratta di una sentenza di revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4, (per errore di fatto sull'anno di riferimento dei dati contabili contestati) che risulta depositata in data 23.6.2008 - dunque in epoca successiva al ricorso per cassazione (notificato il 28.1.2008), sebbene su ricorso dello stesso contribuente di poco precedente (25.1.2008) - peraltro senza che il giudice adito abbia disposto la sospensione del presente procedimento, come pure era possibile, su istanza di parte, ex art. 398