Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24288

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24288
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24288
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PIRROTTA LETTERIO nato a PALERMO il 28/01/1959 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VGA;
gel-its il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO che ha concluso chiedendo e (--1- udito il difensore "í. i) i V/-2 C :L C r bd. 7Y) 5-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione P Letterio avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che il 19/11/2021 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 707 cod. pen.. Lamenta il ricorrente mancata declaratoria di prescrizione sostenendo che nel periodo di sospensione non clewe essere conteggiato l'intero termine di giorni 64 dovuto all'emergenza epidemiologica COVID-19 ma solo quello che va dal 6 aprile 2020 - data dell'udienza già fissata - al 15 Aprile 2020 e quindi solo giorni 10. P Letterio ha presentato conclusioni scritte. Il ricorso è manifestamente infondato. L'art. 83, comma 2, d.l. 18 del 2020 ha stabilito che «dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione„ l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». L'art. 83 co 4 ha previsto che «[n]ei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale». Per effetto della proroga disposta dall'art. 36 del d.l. n. 23 del 2020, la sospensione dei termini prescrizionali, di cui al comma 4 dell'art. 83, ha operato dal 9 marzo 2020 all'il maggio 2020. La Corte costituzionale con la sentenza n. 278 del 2020, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, ha ribadito innanzi tutto che la fissazione della durata del tempo di prescrizione deve essere - come già ricordato - «sufficientemente determinata». E tale è stata ritenuta la disposizione allora censurata, che ha previsto la sospensione del termine di prescrizione in riferimento all'applicazione della regola processuale contenuta nella congiunta applicazione dei commi 1 e 2 dello stesso art. 83 che hanno disposto il rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti penali (oltre che civili) a data successiva all'il maggio 2020 e la sospensione del decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto. Tale generalizzata stasi processuale identifica, secondo la giurisprudenza di legittimità, una fattispecie legale di sospensione del procedimento o del processo imposta da una particolare disposizione di legge. La Corte costituzionale esaminando la denunciata violazione del principio di non retroattività, contenuto nell'art. 25, secondo comma, Cost., lo ha ritenuto nella specie, non sussistente perché la sospensione del procedimento o del processo, recata dai primi due commi del censurato art. 83, poteva dirsi rientrare nella fattispecie di cui al primo comma dell'art. 159 cod. pen., costituendo così esplicitazione di una regola già contenuta in quest'ultima norma codicistica, come «causa generale di sospensione». I giudici delle leggi hanno aggiunto che la breve durata della sospensione del decorso della prescrizione è pienamente compatibile con il canone della ragionevole durata del processo e che, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità, la misura è giustificata dalla finalità di tutela del bene della salute collettiva (art. 32, primo comma, Cost.) per contenere il riscnio di contagio da COVID-19 in un eccezionale momento di emergenza sanitaria. Con ciò si è ritenuto escluso il rischio di abuso del potere legislativo. Ne consegue che, applicando la suddetta sospensione, il processo in oggetto alla data del 9 marzo 2020 pendeva avanti al giudice di primo grado con conseguente sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale sino all'11maggio 2020 per la durata complessiva di 64 giorni, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per detta durata ai sensi dell'art. 83 co 4 decreto cit. Correttamente la Corte d'appello ha ritenutoll reato non era prescritto alla data della sentenza (19/11/2021). L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia impugnata. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
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