Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/07/2020, n. 14098

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In tema di giudizio di legittimità – si svolga esso nella forma della camera di consiglio, ovvero della pubblica udienza -, la mancata riproposizione, nella memoria ex art. 378 c.p.c., dell'istanza di distrazione delle spese processuali non implica tacita rinuncia alla stessa, non rivestendo tale memoria la funzione di ribadire o precisare le conclusioni svolte negli atti introduttivi, bensì di illustrare i motivi o le difese articolate, rispettivamente, nel ricorso e nel controricorso e di replicare alle difese contenute nel detto controricorso, nonché di segnalare mutamenti della giurisprudenza o sopravvenienze normative rilevanti e, eventualmente, di richiedere la distrazione delle spese.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/07/2020, n. 14098
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14098
Data del deposito : 7 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 40 98 /20 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORREZIONE DI Dott. RAFFAELE FRASCA - Presidente - ERRORE MATERIALE Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - Ud. 13/02/2020 - CC Dott. GABRIELE POSITANO - Rel. Consigliere - R.G.N. 28565/2019Dott. MARCO DELL'UTRI - Consigliere - Grow 14098 Rep.Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 28565-2019 proposto da: UC IU difensore di HEBEI PRIDE SHIPPING CO LTD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell'avvocato GAETANO BASILE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- ricorrente -

contro

SUPERBETON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTO LONGANESI CATTANI;

- controricorrente -

contro 7 8 4 1 0 2 TERMINAL RINFUSE ITALIA SPA, SERVOLA SPA;
- intimate - avverso la sentenza n. 23975/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELE POSITANO. Rilevato che: con provvedimento del 3 aprile 2007 il Tribunale di Trieste aveva autorizzato, ai sensi dell'articolo 437 del codice della navigazione, Hebei Pride Shipping al deposito, nei magazzini pubblici, del carico di 63.310 t di cemento clinker, trasportato dalla Cina all'Italia, per conto di SU S.p.A., nei confronti della quale vantava un credito relativo al contratto di nolo, per l'importo di 1.899.327 dollari. In considerazione del rilevante quantitativo di cemento, il Tribunale di Trieste aveva successivamente autorizzato il deposito presso due differenti siti, il terminal ER S.p.A. di Trieste e la società Terminal Rinfuse Italia S.p.A. di Porto Marghera. Con successiva ordinanza emessa nel contraddittorio delle parti il 29 maggio 2007, il Tribunale di Trieste aveva confermato il provvedimento di autorizzazione, limitatamente al quantitativo di cemento pari al valore del credito, da determinare sulla base della quotazione di mercato della merce, autorizzando Hebei Pride Shipping a vendere tale quantitativo di clinker, provvedendo alla restituzione della restante parte in favore del destinatario e proprietario, SU S.p.A. dei depositi,I titolari Ric. 2019 n. 28565 sez. M3 - ud. 13-02-2020 -2- rispettivamente, ER e Terminal Rinfuse Italia S.p.A, custodi. Il provvedimento era venivano nominati confermato in sede di reclamo e, nella fase di attuazione ai sensi dell'articolo 669 duodecies c.p.c, era stata disposta consulenza tecnica che aveva stabilito il prezzo corrente di mercato della merce la quale, a seguito della restituzione di parte del quantitativo già prima della vendita, non risultava sufficiente a coprire il credito vantato da Hebei;
sulla base di tali premesse, con atto di citazione del 5 giugno 2008, Hebei Pride Shipping evocava in giudizio davanti al Tribunale di Venezia SU S.p.A, ER e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. lamentando che la restituzione di parte della merce prima della vendita costituiva violazione dell'obbligo di custodia, con conseguente responsabilità ai sensi dell'articolo 67 c.p.c. Con particolare riferimento a quella depositata presso Terminal Rinfuse Italia S.p.A, la custodia era avvenuta in modo inadeguato, poiché la merce era rimasta all'aperto per lungo tempo, con conseguente deperimento per effetto degli agenti atmosferici. Inoltre, il clinker risultava confuso con altro materiale dello stesso tipo, di proprietà di SU S.p.A. Concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità dei due custodi, ER S.p.A. e Terminal Rinfuse Italia S.p.A. a causa della consegna della merce adottata in violazione degli obblighi di custodia e, con riferimento alla posizione di quest'ultima, accertare l'inadeguatezza delle modalità di custodia;
si costituiva ER S.p.A. deducendo di avere restituito il materiale a SU S.p.A. su richiesta di Ric. 2019 n. 28565 sez. M3 ud. 13-02-2020 -3- quest'ultima società, che aveva dedotto di avere mantenuto in deposito presso il porto di Marghera materiale sufficiente a garantire il privilegio vantato da Hebei Pride Shipping. In ogni caso, l'ordinanza del 29 maggio 2007 consentiva la restituzione della merce in eccedenza rispetto alle necessità del privilegio ed il valore della stessa andava riferito alla data dell'ordinanza e non della vendita. Inoltre, sul deperimento della merce aveva avuto influenza decisiva una inondazione eccezionale che aveva interessato la città di Mestre nei giorni 25 e 26 settembre 2007. Peraltro, poiché risultava

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