Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2022, n. 46556
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B MO nato a FIRENZE il 02/05/1958 avverso l'ordinanza del 11/11/2021 del TRIB. LIBERTA' di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to B G che insiste per l'accoglimento e deposita sentenza di n.d.p. per il reato di autoriciclaggio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 novembre 2021, il tribunale della libertà di Pistoia, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di Banchi Massimo avverso l'ordinanza del tribunale collegiale di Pistoia che in data 23 luglio 2021 aveva rigettato l'istanza di dissequestro proposta dallo stesso in ordine ai beni sequestrati in via preventiva in relazione ai delitti di cui agli artt.11 D.Lgs 74/2000 e 648 terl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Banchi deducendo, con un primo motivo, violazione di legge ed omessa motivazione rilevando che all'esito dei precedenti interventi dei giudici di legittimità con le pronunce 7259/2020 e 32694/21 era caduta l'imputazione di autoriciclaggio poiché i fatti risultavano commessi anteriormente la data di entrata in vigore dell'art. 648 terl cod.pen. ed altri reati
sentite le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
udito il difensore avv.to B G che insiste per l'accoglimento e deposita sentenza di n.d.p. per il reato di autoriciclaggio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con ordinanza in data 11 novembre 2021, il tribunale della libertà di Pistoia, respingeva l'appello avanzato nell'interesse di Banchi Massimo avverso l'ordinanza del tribunale collegiale di Pistoia che in data 23 luglio 2021 aveva rigettato l'istanza di dissequestro proposta dallo stesso in ordine ai beni sequestrati in via preventiva in relazione ai delitti di cui agli artt.11 D.Lgs 74/2000 e 648 terl cod.pen.. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Banchi deducendo, con un primo motivo, violazione di legge ed omessa motivazione rilevando che all'esito dei precedenti interventi dei giudici di legittimità con le pronunce 7259/2020 e 32694/21 era caduta l'imputazione di autoriciclaggio poiché i fatti risultavano commessi anteriormente la data di entrata in vigore dell'art. 648 terl cod.pen. ed altri reati
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