Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/06/2003, n. 8933
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I principi della rilevabilità, anche d'ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l'onere dell'impugnazione e le relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazioni alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguente inesistenza di controversie in atto sui relativi punti (nella specie, l'amministrazione finanziaria, ricorrente in cassazione in un giudizio avente ad oggetto il rimborso di tasse sulle concessioni governative per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, lamentava che il giudice d'appello non avesse applicato una disposizione sopravvenuta, l'art. 11, comma terzo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, regolante la determinazione del saggio degli interessi da liquidare al contribuente, pur non avendo essa ricorrente formulato in appello alcuna doglianza in ordine alla misura degli interessi, avendo invece lamentato unicamente l'incompetenza del giudice e la mancata applicazione della decadenza in ordine ad alcuni periodi).
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C O F - Presidente -
Dott. O M - rel. Consigliere -
Dott. F N - Consigliere -
Dott. S S - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto il 23 febbraio 2000 da:
Ministero delle Finanze - in persona del Ministro pro tempore - rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 - ricorrente -
contro
Sinterama Tespiana Associate S.r.l. - in persona del legale rappresentante - selettivamente domiciliata in Torino, al corso Galileo Ferraris, n. 120, presso l'avv. V B;
- intimata -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 259 del 12 febbraio/9 marzo 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2002 dal Consigliere Dott. M O;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U d A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 28 aprile 1995, la S.r.l. Sinterama Tespiana Associate, anche quale incorporante delle società Sinterama S.p.a., Tespiana S.p.A, Torcitura Piana Lino S.p.A. e Filatura di Cogozzo S.r.l., conveniva l'Amministrazione delle Finanze dello Stato davanti al Tribunale di Torino e ne chiedeva la condanna al rimborso di L. 154.800.000, oltre interessi, complessivamente versate per gli anni dal 1985 al 1992, in contrasto con la direttiva Cee n. 335/1969, a titolo tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.
Il tribunale accoglieva la domanda e la decisione, appellata dall'amministrazione, che eccepiva l'incompetenza per territorio del giudice adito e la decadenza della società dall'azione per il decorso del termine triennale, stabilito dall'art. 13, d.p.r. n. 641/72, e, in relazione a questa, deduceva l'infondatezza della
pretesa, era parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Torino, che con sentenza del 12 febbraio/9 marzo 1999 riduceva a L. 42.200.000 la somma, al cui pagamento era stata condannata l'appellante.
Premessa l'infondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale, dovendo la stessa essere individuata secondo il criterio generale dettato dall'art. 25, c.p.c., e non con riferimento a quello eccezionale di cui all'art. 8, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, osservava il giudice di secondo grado che il rimborso era stato chiesto con il rispetto del termine di decadenza stabilito dall'art. 13, d.p.r. n. 641/72, soltanto relativamente alle tasse versate per
gli anni 1988, 1990 e 1992 e che dalla somma da rimborsare andavano detratte le tasse forfettariamente dovute per l'iscrizione negli stessi anni degli atti della società nel registro delle imprese. Il Ministero delle Finanze ricorreva con un motivo per la cassazione della sentenza e l'intimata società Sinterama Tespiana Associate non resisteva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con l'unico motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione dell'art. 11, 3^ co., l. 23 dicembre 1998, n. 448, atteso che il giudice di appello non aveva fatto applicazione di tale norma nella determinazione del saggio degli interessi liquidati alla contribuente, bensì dell'art. 5, l. 26 gennaio 1961, n. 29, e succ. modif., nonostante la specialità della disciplina sopravvenuta, la conformità della stessa alla normativa comunitaria e la vigenza dall'1 gennaio 1999.
La denuncia è inammissibile.
I principi della rilevabilità, anche di ufficio, dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli previsti in tema di onere dell'impugnazione e delle relative preclusioni, con la conseguenza che l'operatività degli stessi trova ostacolo nel giudicato interno formatosi in relazione alle questioni, sulla decisione delle quali avrebbe dovuto incidere la normativa sopravvenuta, e nella conseguenza inesistenza di controversie in atto sui relativi punti.
Nella specie, come emerge dalla decisione di appello, nessuna doglianza era stata formulata dall'amministrazione finanziaria in ordine al saggio d'interesse ritenuto applicabile dal giudice di primo grado alle somme delle quali era stato riconosciuto il diritto al rimborso, avendo l'appellante lamentato unicamente l'incompetenza per territorio del giudice adito e l'accoglimento della domanda in relazione a periodi coperti dalla decadenza, e, non potendo i motivi del ricorso per Cassazione investire questioni che non abbiano formato oggetto del giudizio di secondo grado, nessuna indagine è conseguentemente consentita in sede di legittimità sulla statuizione adottata (cfr. in termini: Cass. civ. sez. 5^, sent. 22 novembre 2001, n. 14770).