Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2014, n. 5700

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In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla controparte non è perentorio, non essendo previsto espressamente dalla legge. Ne consegue che il giudice, nell'ipotesi di omessa o inesistente notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, può, in difetto di spontanea costituzione del resistente, concedere al ricorrente un nuovo termine, avente carattere perentorio, entro il quale rinnovare la notifica.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/03/2014, n. 5700
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5700
Data del deposito : 12 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S G - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. P L - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. S G M R - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4937/2012 proposto da:
C A M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO 26, presso lo studio dell'avvocato A M, rappresentato e difeso dall'avvocato I A, per delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA depositato il 31/01/2011, r.g. v.g.n. 161/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. M R S GIORGIO;

uditi gli avvocati A INGROSSO, Giancarlo PAMPANELLI dell'Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso depositato il 9 gennaio 2008 presso la Corte d'appello di Roma, Citanna Augusto Maria propose, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e
non patrimoniale sofferto a causa della non ragionevole durata di un processo penale che lo aveva visto imputato di gravissimi reati e poi assolto con formula piena con sentenza del Tribunale di Napoli in data 12 marzo 2007, divenuta irrevocabile il 30 luglio 2007. Per la trattazione del ricorso venne fissata l'udienza camerale del 1 febbraio 2010, alla quale il difensore del Citanna comparve chiedendo un nuovo termine per la notifica al Ministero della Giustizia, non avendovi provveduto nel termine già assegnato con decreto presidenziale.
2. - La Corte capitolina, con decreto depositato il 31 gennaio 2011, rigettò la predetta istanza e dichiarò improcedibile il ricorso. 3. - Avverso tale decreto il Citanna ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche da successiva memoria, con il quale, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 4, in relazione a quanto disposto dall'art. 12 preleggi, artt. 162 e 291 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), censura il provvedimento impugnato nella
parte in cui ha ritenuto applicabile anche con riferimento al procedimento per equa riparazione ex legge c.d. Pinto il principio affermato, con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo ed all'appello nel rito del lavoro, dalla sentenza di queste Sezioni unite del 30 luglio 2008, n. 20604, secondo il quale il ricorso, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata, imposta dal principio della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, di assegnare al ricorrente un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia. Le parti hanno depositato memorie. 4. - La Seconda Sezione civile della Corte, cui il ricorso era stato assegnato, ritenuto che lo stesso abbia veicolato una questione di massima di particolare importanza, con ordinanza interelocutoria n. 1490 del 2013, ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso a queste Sezioni unite. Il Primo Presidente ha disposto in tal senso.
Nella imminenza della udienza, il Ministero controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso all'esame pone la questione relativa alla possibilità di concedere un nuovo termine per la notifica del ricorso volto al riconoscimento dell'equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, nel caso in cui il ricorrente non vi abbia provveduto nel termine originariamente assegnatogli con il decreto, pure da notificare nel medesimo termine alla controparte.
1.1. - Premesso che dalla giurisprudenza di merito che segue l'orientamento restrittivo, l'omessa detta notifica nei termini viene talvolta sanzionata con l'improcedibilità, talaltra con l'inammissibilità del ricorso, altre volte ancora con la declaratoria di non luogo a provvedere, la ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione civile n. 1490 del 2013 richiama i due contrapposti orientamenti rinvenibili sulla illustrata questione nella giurisprudenza di legittimità.
Nell'ambito dell'orientamento più restrittivo, tra le altre, si inserisce da ultimo la sentenza 29 ottobre 2012, n. 18580, Sezione Seconda, non massimata, la quale si è espressa in relazione ad una fattispecie in cui i ricorrenti, che chiedevano la equa riparazione da irragionevole durata di un processo, avevano omesso di effettuare la notifica dei ricorsi (poi riuniti) e dei relativi decreti di fissazione dell'udienza nel termine originariamente indicato ed avevano, altresì, omesso di chiedere, prima della scadenza del termine all'uopo stabilito, un nuovo termine per la detta notifica, provvedendo poi autonomamente ad effettuare una nuova notificazione prima dell'udienza fissata, e depositando, nel corso di detta udienza, la copia dei ricorsi e dei decreti notificati oltre il termine originariamente stabilito. In tale situazione, questa Corte ha ritenuto che i ricorsi, poi riuniti, fossero divenuti "improcedibili, trovando applicazione il principio per cui nei procedimenti che si svolgono con il rito camerale... l'omessa notificazione del ricorso nel termine assegnato nel decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'appello, in quanto, pur trattandosi di un termine ordinatorio ex art. 154 c.p.c., si determina la decadenza dell'attività processuale cui è finalizzato, in mancanza d'istanza di proroga prima della scadenza. Tale sanzione non è esclusa dalla mancata comunicazione a cura della cancelleria del decreto di fissazione d'udienza, atteso che nei procedimenti camerali il giudice è tenuto solo al deposito del decreto, ma non anche a disporne la relativa comunicazione, incombendo sul ricorrente l'obbligo di attivarsi per prendere cognizione dell'esito del proprio ricorso (Cass., sez. 1, 15 dicembre 2011, n. 27086)". Sempre nell'ambito dell'orientamento restrittivo, la predetta ordinanza interlocutoria richiama altresì l'ordinanza del 10 novembre 2011, n. 23456, Sezione Seconda, che, in relazione ai procedimenti camerali - in cui rientrano anche quelli relativi alle domande di equa riparazione avanzate ai sensi della c.d. legge Pinto, nel testo ratione temporis applicabile -, ha affermato il seguente principio: "Nei procedimenti camerali attivati su ricorso, il giudice adito è tenuto a fissare con decreto l'udienza di comparizione con termine per la notifica del ricorso stesso e del decreto alle controparti, ed è, altresì, tenuto al deposito di tale provvedimento, ma non anche a disporne la sua comunicazione a chicchessia, non sussistendo, infatti, un obbligo del giudice normativamente disciplinato in tal senso, ed essendo, invece, onerata la parte ricorrente di attivarsi per prenderne cognizione in cancelleria. Peraltro, in caso di impossibilità di conformarsi tempestivamente al decreto adottato dal giudice, il ricorrente può esperire le iniziative necessarie per l'ottenimento del possibile differimento dell'udienza e del termine per gli adempimenti notificatori, a condizione che tale attività sia compiuta prima della celebrazione dell'udienza già predeterminata e dell'adozione definitiva dei relativi provvedimenti (Principio enunciato in riferimento ad un giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle competenze di un perito traduttore proposto dalla Procura generale presso la Corte d'appello)". In senso conforme alla citata ordinanza si richiama anche la sentenza della Prima Sezione del 6 ottobre 2005, n. 19514. 1.2. - Quanto all'orientamento meno restrittivo, la richiamata ordinanza interlocutoria segnala, tra le altre, Cass., Sez. 2, 2 febbraio 2011, n. 2442, che, in tema di opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso al difensore, ha affermato che la mancata tempestiva notifica dell'atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti - disposta della L. n. 794 del 1942, ex art. 29, cui fa rinvio il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2, non da luogo, in difetto di espressa comminatoria,
all'inammissibilità dell'opposizione, posto che il rapporto cittadino-giudice si instaura con il tempestivo deposito

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