Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2023, n. 21632
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA TT BE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato, di condannato alla pena giustizia per il reato di cui agli artt 624,625 nr 4 e 6 per il furto con destrezza di un cellulare al'interno di un esercizio commerciale ove si somministrano cibi o bevande. Fatto di Luglio 2017. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario articolando un solo motivo, col quale lamenta la errata applicazione di legge e la carenza di motivazione con riguardo alle ritenute circostanze aggravanti. Deduce la difesa che la Corte territoriale mal avrebbe giudicato integrata l'aggravante della destrezza, poiché l'imputato si era limitato ad approfittare dell'allontanamento della detentrice del telefono e ad impossesarsene, coprendolo con un giornale. Nessuna particolare abilità avrebbe caratterizzato la condotta tenuta dall'attuale ricorrente per eludere la sorveglianza del possessore, poiché l'oggetto rubato era rimasto incustodito, essendosi allontanata la detentrice. Analoghe censure sono svolte quanto al'aggravante ex art 625 nr 6 cp, ravvisabile solo se l'oggetto del furto è costituito da un bagaglio e la persona offesa si trova in viaggio. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso, previe verifiche sulla procedibilità con eventuale sospensione del giudizio ex art. 85 d.lgs. 150/2022, per l'annullamento della sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p., con rinvio per la definizione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per entrambi i profili dedotti.
1.Deve ricordarsi che il tema della sussistenza dell'aggravante della destrezza nel delitto di furto - suscitato dal ricorrente - oggetto di un contrasto giurisprudenziale, è stato affrontato e definito dalla pronunzia delle Sez. U, che con la Sentenza n. 34090 del 27/04/2017 Ud. (dep. 12/07/2017)Rv. 270088, hanno stabilito che essa ricorre qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo, invece, sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non