Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2021, n. 36829

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 26/11/2021, n. 36829
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36829
Data del deposito : 26 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26781-2018 proposto da: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURORA N

39, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO GIORDANO, che la rappresenta e 2021 difende;
4403 - ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente- avverso la sentenza n. 670/2018 della COMM.TRIB.REG.SICILIA SEZ.DIST. di MESSINA, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;
R.G.N. 26781-18 RITENUTO CHE: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. impugnava dinanzi alla Commis- sione Tributaria Provinciale di Messina un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle entrate chiedeva il pagamento dell'imposta di regi- stro per la tassazione di un provvedimento di assegnazione di crediti emesso nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare, che aveva vi- sto B.N.L. parte del giudizio. La contribuente lamentava il difetto di motivazione dell'atto impositivo, assumendo che l'Ufficio si era limita- to a specificare che tali somme erano dovute: "In relazione all'esecuzione mobiliare n. 2953/2009 del 15.6.2010 emesso dal Tribu- nale di Taormina", a titolo di "imp. di registro proncipale — oggetto: espropriazione mobiliare presso terzi — Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. c/ Castiglione Enrico". La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza n. 1174/16, respingeva il ricorso, assumendo l'insussistenza del vizio di motivazione. Banca Nazionale del Lavoro appellava la pronuncia, ritenendo che l'obbligo di allegazione dell'atto tassato, posto a tutela del diritto di difesa, sussisteva a prescindere dal fatto di essere stata parte della procedura esecutiva. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 670/2/18, respinge- va il gravame ritenendo correttamente motivato l'avviso di liquidazio- ne, in quanto il contenuto essenziale dell'atto richiamato era stato ri- R.G.N. 26781-18 prodotto, e precisando che l'avviso era di agevole comprensione anche con riguardo alla base imponibile e ai criteri di calcolo, essendo suffi- ciente il riferimento alla natura del tributo (imposta di registro princi- pale), alla particolare procedura di espropriazione mobiliare presso ter- zi e al relativo provvedimento richiesto dalla Banca creditrice proce- dente, in relazione agli effetti giuridici prodotti. B.N.L. ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo mo- tivo illustrato con memorie. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1.Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa ap- plicazione degli articoli 7, comma 1, 1. 212 del 2000, 21 septies e 21 octies della legge n. 241 del 1990 e 54 del d.P.R. n. 131 del 1986 in re- lazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e all'art. 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto i giudici di appello avrebbero erroneamente affer- mato che l'avviso di liquidazione, ancorchè privo dell'allegazione del provvedimento tassato e recante la mera indicazione degli estremi del procedimento di esecuzione nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento tassato, sarebbe sorretto da idonea motivazione. La società contribuente deduce che, secondo l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficientemente motivato l'avviso di liquidazione per il quale vi sia stata omessa allegazione del provve- dimento soggetto a registrazione, tenuto conto che il testo dell'avviso non riproduce nel corpo la motivazione dell'atto impositivo.

2. Il motivo è infondato.R.G.N. 26781-18 2.1. La questione all'esame della Corte è se, in tema di imposta di regi- stro, possa ritenersi adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 7 della 1. n. 212 del 2000, l'avviso di liquidazione di imposta con irrogazione di sanzioni, notificato per la registrazione di un provvedimento giudiziale, in ipotesi di omessa allegazione dell'atto sottoposto a registrazione. Non è circostanza contestata che l'atto impositivo reca la seguente motivazione: "in rela.zione all'esecu.zione mobiliare n. 2953/2009 del 15.6.2010 emesso dal Tribunale di Taormina"a titolo di "imp. di registro prin- cipale — oggetto: eipropria.zione mobiliare presso terzi- Banca Naionale del Lavo- ro S.p.A. c/ Castiglione Enrico". La contribuente lamenta il difetto assoluto di motivazione dell'avviso di liquidazione in quanto dallo stesso non sarebbe possibile ricavare quali siano le ragioni, i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. Si afferma testualmente in ricorso che: " una — non meglio precisata — ese- cu.zione mobiliare, laddove, a tutto voler concedere, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito, soltanto `d.P.R_ n. 131) sono soggetti ad imposta soltanto provvedimenti di aggiudica.zione e quelli di asse- gna.zione' resi nell'ambito di procedimenti di esecuione. Neppure sono indicati i criteri di calcolo adoperati dall'Ufficio per pervenire alla liquidazione dell'imposta nella predetta misura, non essendo state indicate ne' la base imponibile, né l'aliquota applicata".

2.2. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello Statuto dei diritti del contri- buente, si stabilisce che: "gli atti delfamministra.zione finanfziaria sono moti- vati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concer- nente la motiva.zione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di flutto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione R.G.N. 26781-18 dell'amministrazione. Se nella motivaone si la riferimento ad un altro atto, que- sto deve essere allegato all'atto che lo richiama". La questione della motivazione dell'atto tributario è stata oggetto di indirizzi non sempre univoci di questa Corte, spesso basati

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