Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2024, n. 44962

CASS
Sentenza
17 ottobre 2024
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Sentenza
17 ottobre 2024

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È affetta da nullità assoluta la sentenza emessa dal giudice onorario di pace per reati non compresi, al momento della pronuncia, nel novero di quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, difettando in radice la capacità del giudicante di definire giudizi assegnatigli in violazione del divieto stabilito dall'art. 11, comma 6, lett. b), n. 1, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso prima del suo inserimento nell'art. 550, comma 2, lett. g, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 32, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2024, n. 44962
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44962
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

449 62 -24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE TA Composta da 1735 Sent. n. sez. Gastone Andreazza - Presidente - UP 17/10/2024 Vittorio Pazienza R.G.N. 18250/2024 Alessio Scarcella Enrico Mengoni - Relatore - Ubalda Macrì ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/1/2024 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Giordano, che ha chiesto l'annullamento della sentenza;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16/1/2024, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia emessa il 10/6/2022 dal Tribunale di Velletri, con la quale IA IN era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 5, d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: nullità della sentenza ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 550 cod. proc. pen., 11, d. lgs. n. 116 del 13 luglio 2017. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità assoluta perché ас emessa da un giudice ordinario di pace privo di capacità. Dal complesso normativo richiamato, infatti, risulterebbe che il G.o.p. potrebbe conoscere soltanto dei reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen., mentre l'art. 5 in esame sarebbe stato introdotto in questa disposizione soltanto dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; - violazione di

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