Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2023, n. 12184
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di ZZ TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza emessa in data 15/11/2021 dalla Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Francesca Costantini, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione;
lette le conclusioni scritte trasmesse dalla parte civile AO SA a mezzo del procuratore speciale, avv. Francesca Todone, che ha insistito per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso dell'imputato, la conferma delle statuizioni civili, la liquidazione delle spese processuali, come da nota spese trasmesse in uno alle conclusioni scritte;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore del ricorrente, avv. Stefania Pisani, che ha richiamato i motivi di ricorso, depositato nuova documentazione ed ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi, essendo il reato prescritto ed insussistenti le ragioni di danno.
RITENUTO IN FATTO
1. Con- la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste, in accoglimento delle impugnazioni proposte dal Procuratore generale (ricorso per Cassazione convertito in appello) e dalla parte civile, pur confermando la qualificazione giuridica del fatto in termini di appropriazione indebita (in luogo della contestata truffa), ribaltava il verdetto di improcedibilità (per mancanza di valida querela) e, riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato per la condotta contestata (così come qualificata in primo grado), lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600 di multa, oltre le spese processuali, il risarcimento del danno provocato alla parte civile ed il ristoro delle spese processuali da questa sostenute.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sinteticamente descritti ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento all'art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., art. 23 bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come vigente al momento del fatto processuale rilevante), atteso che nel processo di appello svolto nelle forme di rito cartolare (camera di consiglio non partecipata) le conclusioni del Procuratore generale non furono mai partecipate al difensore dell'imputato, che quindi rassegnò le sue conclusioni senza conoscere quelle della parte pubblica (peraltro impugnante), con palese violazione del principio del contraddittorio (informato) e la conseguente nullità rilevata con il primo atto (impugnazione della sentenza) successivo alla conoscenza del vizio determinato dal deficit di comunicazione informatica. Dall'esame del fascicolo, successivo al deposito della sentenza, è infatti emerso che le conclusioni trasmesse alla Corte dal Procuratore generale in data 2 novembre 2021 erano state partecipate dalla Cancelleria della Corte all'avv. dell'imputato in precedenza nominato e revocato già il 15 settembre 2021, on nomina del nuovo difensore. Peraltro, l'ex difensore, partecipato delle conclusioni del P.g., ebbe cura di informare la Cancelleria dell'errore, che tuttavia non fu emendato.
2.2. Vizio della motivazione, per mancanza e/o contraddittorietà ed omessa rinnovazione della istruttoria dibattimentale (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.). La motivazione del primo giudice in ordine alla