Cass. civ., sez. VI, ordinanza 18/05/2018, n. 12176
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12628-2016 proposto da: COGNU ACCIAI SPICIALI SP. \ , in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROI\ IA, VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati M P, C V;- ricorrente - contro 3P IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in RONIA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA' della CORTE di CASSA/IONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G A C;- controricorrente -ControECOLOGIA 2000 SAS DI OTTOLINI CARLA E C.;- intimata - avverso la sentenza n. 6382/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non / partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. G:BR1ELE POSITANO. Ric. 2016 n. 12628 sez. M3 - ud. 06-07-2017 -2- Rilevato che: con atto di citazione notificato il 10 novembre 2001, la società 3P Immobiliare esponeva di avere concesso in locazione alla società Ecologia 2000 l'immobile di sua proprietà da adibire ad uso magazzino, oltre all'antistante piazzale e che la conduttrice, nel mese di dicembre 1997, aveva depositato rifiuti speciali prodotti dalla Cogne Acciai Sri ed affidati a terzi per il recupero. Aggiungeva che, a seguito di provvedimento di sequestro penale dell'intero sito, era stato accertato che i rifiuti in esame non rientravano tra quelli recuperabili con una procedura semplificata, con la conseguenza che qualsiasi impianto di smaltimento di tali rifiuti avrebbe dovuto essere preventivamente autorizzato. Nel caso di specie il produttore dei rifiuti li aveva conferiti a terzi, senza accertarsi dell'esistenza delle autorizzazioni necessarie. Per tale motivo evocava in giudizio la Srl Cogne Acciai davanti al Tribunale di Rieti per sentirla condannare allo smaltimento dei rifiuti ed al risarcimento dei danni. Costituitasi quest'ultima aveva dedotto di avere conferito i rifiuti speciali alla ditta Ecologia 2000, che provvedeva a chiamare in causa per essere dalla stessa manlevata. Nella contumacia del terzo chiamato, il Tribunale di Rieti, Sezione Distaccata di Poggio Mirteto, con sentenza dell'8 gennaio 2010, condannava Cogne Acciai Speciali allo sgombero dei rifiuti e alla rifusione del danno, rigettando la domanda di rivalsa e provvedendo sulle spese di lite;avverso tale sentenza proponeva appello la Srl Cogne Acciai Speciali e si costituiva la società 3P Immobiliare Srl. La Corte d'Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17 novembre 2015, rigettava l'appello, condannando la società appellante al pagamento delle spese di lite;avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Cogne Acciai Speciali S.p.A. sulla base di tre motivi. Resiste in giudizio la Srl 3P Immobiliare con controricorso. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c. Considerato che: la motivazione viene redatta in forma semplificata in adempimento di quanto previsto dal decreto n. 136-2016 del Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione, non avendo il presente provvedimento alcun valore nomofilattico;con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c. la violazione dell'articolo 33 del Decreto Ronchi e del relativo allegato d) e del decreto ministeriale 5 settembre 1994 per avere la Corte territoriale erroneamente applicato la normativa di riferimento, escludendo la riconducibilità dei rifiuti conferiti dalla odierna ricorrente alla procedura semplificata di recupero nel regime transitorio previsto dal citato articolo 33 che, invece, trovava applicazione indipendentemente dalla pericolosità del rifiuto;va rilevato che la motivazione della Corte territoriale si fonda su una duplice autonoma argomentazione, quella relativa alla procedura semplificata e quella relativa all'omessa vigilanza, oggetto del secondo motivo. Le doglianze, a riguardo, sono infondate poiché la Corte territoriale ha esaminato in maniera specifica la questione relativa alla natura dei rifiuti, attraverso una valutazione in fatto
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