Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2022, n. 00096

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/01/2022, n. 00096
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00096
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a sia in primo che in secondo grado: hanno osservato i giudici di merito, in appello, che il tasso era determinabile per relationem, che non v'era alcun superamento del tasso soglia;
che infine l'eccezione di compensazione, era, da un lato, inammissibile poiché introdotta con domanda riconvenzionale, e, per altro verso, infondata nel merito essendo il credito opposto niente affatto certo, liquido ed esigibile. 3.-Ricorrono i f B con sei motivi, ed ulteriori memorie. La creditrice non si è costituita. Il Pm ha chiesto il rigetto di4 ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE5.-1 primi due motivi mirano a censurare la decisione impugnata quanto alla affermazione che il riferimento al tasso degli interessi "prime rate abi" era idoneo a rendere determinato o determinabile quel tasso. Entrambi i motivi denunciano violazione degli articoli 1325, 1428 , 1421 e 1284 c.c. La tesi dei ricorrenti è che il riferimento al tasso "prime rate abi" come rilevato da "Il Sole24ore" rende il tasso di interessi indeterminabile ed incerto, e dunque la clausola che lo contiene è da ritenersi nulla. A tal fine i ricorrenti richiamano la stessa CTIJ effettuata in primo grado, da cui peraltro risulterebbe oltre che la complessità del conteggio, altresì che il tasso effettivamente risultante dal calcolo è di un punto circa superiore a quello "prime rate Abi", fatto oggetto di riferimento in contratto. I motivi sono infondati. E' giusto il richiamo che si fa al principio di diritto, affermato da questa Corte secondo cui "in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ. ,che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione. " (Cass. 2317/ 2017;
Cass. 12276/ 2010). E tuttavia, da questo principio di diritto, da cui sicuramente si ricava la nullità di tassi rimessi alla discrezionalità della banca, non si ricava tuttavia che sempre il riferimento al tasso "prime rate Abi" debba ritenersi nullo, perché quel tasso è, di per sé, interminabile. Ossia: in astratto una clausola che faccia riferimento al suddetto criterio di determinazione del tasso di interessi non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici (nella fattispecie, "ilSole24ore"), è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni.Come risulta dal testo della clausola, riportata peraltro in ricorso a pagina 10, era convenuto che il tasso di interesse consistesse in un punto in più del tasso "prime rate Abi" come rilevato semestralmente da I! Sole240re, o , in assenza di una rilevazione da parte di quest'ultimo, dal quotidiano "
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