Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08557

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 14/03/2022, n. 08557
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08557
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B G R, nato a Malonno il 28/12/1962 avverso la sentenza del 27/04/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S T, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Domenico D'Arrigo, il quale ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 aprile 2021, la Corte d'appello di Brescia, accogliendo il gravame proposto dal pubblico ministero, ha disposto nei confronti dell'imputato G R B la confisca per equivalente del profitto del reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, confermandone l'affermazione di penale responsabilità per aver il medesimo, quale legale rappresentante della R.B. Sri, indicato fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni presentate per gli anni d'imposta 2010 e 2011. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con i primi tre motivi, l'utilizzo a fini di prova di un fax, intercettato nell'ambito di altro procedimento penale ed al proposito, rispettivamente, deducendo:

2.1. la violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. per non essere state depositate presso l'autorità procedente per il reato qui in esame i verbali e le registrazioni delle intercettazioni effettuate nel connesso procedimento;

2.2. l'inosservanza degli artt. 270 e 234 cod. proc. pen. per essere stato ritenuto sufficiente che il testo del fax fosse contenuto in una comunicazione di notizia di reato - acquisita senza l'accordo della difesa - non essendo stato giudicato invece necessario acquisire l'originale del fax intercettato ed erroneamente sostenendosi che l'acquisizione e l'utilizzabilità potessero avvenire alla stregua delle regole dettate per i documenti piuttosto che di quelle dettate per le intercettazioni;

2.3. il vizio di motivazione con riguardo alla provenienza e al destinatario del suddetto fax, essendo inattendibili e contraddittorie le dichiarazioni al proposito rese dal teste di p.g. Scalora, la cui deposizione era stata travisata.

3. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione della legge processuale quanto alla ritenuta legittima acquisizione, e conseguente utilizzabilità, di un foglio manoscritto che nel dibattimento non era mai stato prodotto ma era semplicemente allegato alla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero prof. P. In ogni caso, quel documento era stato nella relazione riprodotto soltanto per estratto e - anche per la mancata acquisizione dell'originale - non vi erano elementi certi che si trattasse di un manoscritto rinvenuto a casa di tale Bonn nel corso di una perquisizione domiciliare.

4. Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso si lamentano, rispettivamente, il travisamento della prova relativa alla provenienza della merce che la società dell'imputato provvedeva a rivendere e l'affermazione secondo cui l'imputato avrebbe sostanzialmente ammesso il fatto materiale contestato. In particolare, contrariamente a quanto sempre sostenuto dalla difesa, la sentenza afferma che questa non aveva contestato l'acquisto del materiale ferroso da soggetti diversi dalle società emittenti le fatture oggetto di contestazione e4 prove documentae: (documenti di trasporto) e testimoniali indicate dall'imputato aveval"dimostrato che i DDT venivano emessi dalle società emittenti le fatture e che le merci poi rivendute da R.B. 5r1 ai propri clienti provenivano quindi dalle stesse nell'ambito di una triangolazione in cui la società rappresentata dall'imputato si interponeva nella compravendita.

5. Con il settimo motivo di ricorso si lamenta l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'art. 42 cod. pen. per essere stato ritenuto il dolo specifico di evasione fiscale pur essendo stato accertato l'effettivo acquisto dei materiali da parte di R.B. Srl nei quantitativi indicati nei DDT e nelle fatture. Al limite, si sarebbero potute configurare soltanto false fatture sul piano soggettivo, con conseguente deducibilità dei relativi costi ed insussistenza di evasione.

6. Con l'ottavo ed il nono motivo si deducono, rispettivamente, violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per le illegittime ed illogiche ragioni indicate in sentenza.

7. Con l'ultimo motivo di ricorso si lamenta si deduce violazione della legge penale per errata applicazione della confisca per equivalente, sia per l'insussistenza del reato, sia per essere stata la stessa commisurata al 9% degli importi indicati nelle fatture - ritenendo che per tale quota gli stessi sarebbero stati restituiti agli emittenti - senza che vi fosse prova di quell'accordo e pure in contrasto, quanto alle fatture emesse da Scrapmetalli, con quanto ritenuto dal c.t. P, che aveva quantificato tale percentuale nel 2,5%. Inoltre, si lamenta che la confisca per equivalente poteva essere disposta soltanto in caso d'impossibilità di effettuare la confisca diretta sui beni della R.B. Srl.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso non sono fondati, dovendo innanzitutto rilevarsi che - in base alla regola tempus regit actum - essendo l'acquisizione del fax avvenuta all'udienza del 28 novembre 2019 (così il ricorso, pag. 2), debbono trovare applicazione le regole processuali in allora vigenti, precedenti alle modifiche apportate con dl. 30.12.2019, n. 161. 1.1. Quanto all'inutilizzabilità dedotta con il primo motivo, va rammentato che con riguardo alla disciplina applicabile, il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l'omesso deposito degli atti relativi, ivi compresi i nastri di registrazione, presso l'autorità competente per il diverso procedimento, non ne determina l'inutilizzabilità, in quanto detta sanzione non è prevista dall'art. 270 cod. proc. pen. e non rientra nel novero di quelle di cui all'art. 271 cod. proc. pen. aventi carattere tassativo (Sez. 5, n. n. 1801 del 16/07/2015, dep. 2016, Tunno, Rv. 266410;
Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009, Scafidi, Rv. 245542).

1.2. Quanto al fatto che il fax non sarebbe stato acquisito in originale, lo stesso ricorrente ammette che ciò che è stato acquisito sarebbe "la riproduzione rimpicciolita del predetto fax" inserita in una comunicazione notizia di reato. La sentenza argomenta che non v'è ragione di ritenere la manipolazione della copia del fax versato in atti e il ricorrente sul punto nulla eccepisce, limitandosi a contestare la formale assenza dell'originale dagli atti processuali, né ha nel processo avanzato richiesta ai sensi dell'art. 493 bis cod. proc. pen. (stampa in forma integrale del fax intercettato). Correttamente, dunque, è stato richiamato il principio giusta il quale in tema di prova documentale, la copia fotostatica di un documento, per il principio di libertà della prova, quando sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ha valore probatorio anche al di fuori del caso di impossibilità di recupero dell'originale, pur se essa sia priva di certificazione ufficiale di conformità e sia stata disconosciuta dall'imputato (Sez. 5, n. 8736 del 16/01/2018, G, Rv. 272417;
Sez. 2, n. 52017 del 21/11/2014, L H, Rv. 261627;
Sez. 4, n. 18454 del 26/02/2008, L, Rv. 240159). Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, questo principio vale non soltanto per le prove documentali, in relazione alla statuizione contenuta nell'art. 234, comma 2, cod. proc. pen., ma anche per la documentazione degli atti processuali, la cui disciplina è sul punto identica, come emerge dall'art. 112, comma 1, cod. proc. pen. Del resto, per l'utilizzabilità nel processo del contenuto di conversazioni intercettate non è previsto il rispetto di particolari formalità, essendosi ad es. affermato - con riguardo alla disciplina previgente al d.lgs. 216/2017 - che il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 41632 del 03/05/2019, Chan, Rv. 277139;
Sez. 6, n. 25806 del 20/02/2014, Caia e aa., Rv. 259675). Dai principi appena riportati si ricava che ciò che conta è che il contenuto delle comunicazioni intercettate sia stato fedelmente - ed integralmente - acquisito al processo, ma sul punto il ricorrente non nuove, né ha mosso nel giudizio di appello, alcuna specifica contestazione e la sentenza ha invece espressamente escluso che il documento acquisito in copia nel modo anzidetto potesse essere stato manipolato.
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