Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/08/2022, n. 30763

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 08/08/2022, n. 30763
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30763
Data del deposito : 8 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: WAHED SAID HASSAN nato il 15/01/1958 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere F Z;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 3 giugno 2021, che, in parziale riforma della decisione del G.U.P. del Tribunale di Torino del 28 marzo 2018, aveva rideterminato in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000 di multa la pena irrogata in primo grado a W S H, ritenuto colpevole di taluni episodi del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capi B e C), accertati in Torino tra l'agosto 2013 e l'aprile 2014. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato rispetto agli episodi per i quali non vi è stata ammissione dell'addebito da parte del ricorrente, è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha compiuto un'attenta disamina delle fonti dimostrative acquisite, valorizzando, quanto al capo B, le conversazioni avvenute tra il 26 e il 30 aprile 2013, riferendosi i contatti captati, ricostruiti nella loro sequenza e in ragione del loro contenuto, alla cessione delle cinque dosi di hashish avvenuta il 30 aprile 2013, mentre, quanto al capo C, i giudici di secondo grado, in modo pertinente, hanno richiamato sia le dichiarazioni del coimputato Abbondante, sia le conversazioni telefoniche dell'aprile 2014, da cui è emerso il coinvolgimento di W nelle cessioni di droga in favore di tali D e S. O, a fronte di una disamina non illogica del materiale probatorio, la difesa ha fornito una ricostruzione alternativa che non può trovare ingresso in sede di legittimità, anche perché affidata a deduzioni non adeguatamente specifiche. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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