Cass. pen., sez. I, sentenza 16/04/2020, n. 12295
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VERONAnel procedimento a carico di: TO RC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/12/2018 del TRIBUNALE MILITARE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
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GE udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore :ligEIMIgaZaia che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'annullamento senza rinvio con applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado. utibti:61ifAtshies:ez Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 7 dicembre 2018 il Tribunale militare di Verona ha dichiarato RC RO, sergente dell'E.I., responsabile del delitto di tentato furto militare aggravato (art. 56 c.p., artt. 46, 230 c.p.m.p., comma 1 e 2), fatto commesso in Milano il 6.2.2017, e - escluse le aggravanti di cui agli artt. 61 cod. pen., n.5, e 231 c.p.m.p., comma 1, n.1, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 cod. pen., n. 4, in regime di equivalenza con le residue aggravanti- l'ha condannato alla pena di un mese di reclusione militare, sostituita con la sanzione pecuniaria di euro tremila di multa, da pagarsi in trenta rate mensili di eguale importo.
1.1 Per quanto rileva in questa sede, il Tribunale ha motivato la mancata applicazione della pena accessoria della rimozione dal grado, prevista dall'art. 230, comma 3, c.p.m.p., da un lato escludendone l'applicabilità anche all'ipotesi del furto militare tentato, dall'altro osservando che la pena accessoria, nella struttura della fattispecie incriminatrice, è implicitamente correlata alla pena detentiva, come espressamente previsto dalla norma generale di cui all'art. 29 c.p.nn.p., in forza della quale la rimozione consegue alla condanna alla reclusione militare, mentre nel caso in esame era stata inflitta la pena pecuniaria che, ai sensi dell'art. 57, comma 2, L.689/1981, si considera sempre tale anche se sostitutiva della pena detentiva.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore militare presso il Tribunale di Verona, chiedendone l'annullamento.
2.1 Con un primo motivo denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 135 cod. pen. e 53 L. n. 689/1981. Il Tribunale militare, determinando il valore giornaliero di euro 100, ha effettuato un ragguaglio non consentito dalla norma, superando per difetto il minimo di legge. Invero l'art. 53, comma 2, della L. n. 689 del 1981 prevede che, per la determinazione dell'ammontare della pena pecuniaria, il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Ma il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'art. 135 cod. pen. (oggi 250 euro) e non può superare di dieci volte tale ammontare.
2.2 Con il secondo motivo denunzia erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 29 e 230, comma 3, c.p.m.p.. La sanzione accessoria della rimozione dal grado consegue obbligatoriamente alla condanna del militare per il reato di furto militare sia esso consumato che tentato, come statuito da Sez. 1, 15.7.2009, Di Castro;
la sua applicazione soddisfa l'esigenza di escludere una condizione soggettiva