Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 21216

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2022, n. 21216
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21216
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente

SENTENZA

Gr,L,,72(2G sul ricorso n. 7088/20 proposto da: -) D B W, S A e S A, elettivamente domiciliati a Roma, via Cicerone n. 44, difesi dagli avvocati M S e G C in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

-) UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, via delle Fornaci n. 38, difeso dall'avvocato F A in virtù di procur:i speciale apposta in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste 18 luglio 2019 n. 508;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. G B N, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. A S, W D B ed A S, già rispettivamente presidente, vicepresidente e consigliere dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24.3.2022 Residenziale della Provincia di Pordenone, nel 2017 vennero condannati dalla Corte dei conti al risarcimento del danno erariale. Venne loro ascritto, da parte del giudice contabile, di avere - nella veste di membri del consiglio di amministrazione dell'ATER - approvato la costituzione di una società di capitali ("Edilizia Futura e Territorio s.r.l."), della quale assunsero il ruolo di amministratori, costituzione ritenuta dal giudice contabile inutile, in quanto alla neocostituita società vennero attribuiti compiti già spettanti all'ATER, con duplicazione dei costi e danno per il pubblico erario.

2. Nello stesso anno 2017 A S, W D B ed A S convennero dinanzi al Tribunale di Pordenone, nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c., la società Unipolsai s.p.a., esponendo: -) di avere stipulato con la società convenuta un contratto di assicurazione della responsabilità civile scaturente dalle funzioni di consiglieri di amministrazione dell'ATER;
-) di avere chiesto alla UnipolSai di essere tenuti indenni dalle conseguenze della condanna loro inflitta dalla Corte dei conti;
-) l'assicuratore aveva accolto solo parzialmente la loro richiesta, in quanto aveva rifiutato di tenere indenni gli assicurati da quella quota di danno rappresentata dall'obbligo di restituire i compensi da essi percepiti quali o• amministratori della società Edilizia Futura e Territorio s.r.l. Chiesero pertanto la condanna della società convenuta a manlevarli anche dalla suddetta quota di danno.

3. Con ordinanza 4 giugno 2018 il Tribunale di Pordenone accolse la domanda. La sentenza venne appellata dalla Unipolsai. Con sentenza 18 luglio 2019 n. 508 la Corte d'appello di Trieste accolse il gravame. Ritenne la Corte d'appello che: -) l'assicurazione della responsabilità civile non può estendersi fino a comprendere l'obbligo dell'assicuratore di garantire la conservazione d'un arricchimento illecitamente ottenuto dall'assicurato;
R.G.N. 7088/20 Camera di consiglio del 24 3.2022 -) correttamente l'assicuratore aveva rifiutato la rifusione ai tre assicurati delle spese di lite sostenute nei due gradi di giudizio dinanzi alla Corte dei conti, in quanto tali spese erano state sostenute dagli assicurati nel proprio interesse, e non anche a tutela di un interesse comune anche all'assicuratore.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da A S, W D B ed A S, con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso la UnipolSai.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, i ricorrenti censurano la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto non coperto dal contratto di assicurazione il depauperamento rappresentato dall'obbligo di restituire i compensi percepiti nello svolgimento della inutile attività da essi stessi deliberata. Deducono i ricorrenti che l'assicurazione della responsabilità civile copre l'obbligo dell'assicuratore di risarcire qualunque tipo di danno;
che essi erano stati condannati a risarcire il danno causato all'ATER;
che dunque avevano diritto ad essere manlevati dall'assicuratore integralmente, senza possibilità di distinguere tra le varie voci di danno, né tra le cause di esse;
che la rifusione all'ATER d'un importo pari ai compensi da essi percepiti quali amministratori della società "Edilizia Futura e Territorio" costituiva un obbligo risarcitorio e non restitutorio;
che di conseguenza non era pertinente la motivazione con cui la Corte d'appello aveva escluso la copertura assicurativa sul presupposto che la percezione dei compensi di amministratore, da parte degli odierni ricorrenti, costituiva un ingiustificato arricchimento, e non un danno risarcibile.
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