Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12762

CASS
Sentenza
27 marzo 2023
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Sentenza
27 marzo 2023

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 27/03/2023, n. 12762
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12762
Data del deposito : 27 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: QU LI nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. ANDREA CONZ, pervenute in data 23 gennaio 2023, per il ricorrente con le quali, a seguito della comunicazione delle conclusioni del sostituto procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso e in subordine per la improcedibilità dell'azione per difetto di querela a seguito della entrata in vigore del d. Igs. 150/2022. RITENUTO IN FATI-0 1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia del 16 luglio 2018 dal Tribunale di Biella in composizione monocratica nei confronti di UA LI con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 150,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.L'accusa attiene al tentativo di furto in concorso di capi di abbigliamento all'interno di un centro commerciale con l'aggravante di avere commesso il fatto con violenza sulle cose consistita nel privare i capi di abbigliamento delle placche antitacchegg io.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, contenente il seguente motivo.

2.1. Con il motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.625 n. 2 cod. pen. In particolare, secondo la difesa, se la rimozione della placca antitaccheggio non comporta il danneggiamento dell'indumento e del dispositivo non è configurabile la contestata aggravante, come sostenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n.27625 del 7 giugno 2022).

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1.11 motivo risulta

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