Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43931

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/11/2022, n. 43931
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43931
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VALERIO GIROLAMO nato a PALERMO il 24/06/1972 avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P M, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. LUCA BENEDETTO INZERILLO, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Di M G, V G e V G venivano tratti in giudizio per rispondere dei seguenti reati: capo c) art. 644 cod.pen. ai danni di R E e G V;
d) art. 629 cod.pen. perché, in concorso tra loro, al fine di commettere il delitto che precede, mediante atti di violenza e minaccia, costringevano R E e G V a corrispondere le somme dovute a V a titolo di interessi urusari;
V venivar* prosciolto dal reato di cui al capo c) e chiedeva applicazione della pena per il reato di cui al capo d), a seguito della quale il giudice per l'udienza preliminare di Palermo pronunciava sentenza il 31 ottobre 2019;
con sentenza 1/10/2020 V veniva assolto dal reato di cui al capo c) perché il fatto non sussiste;
la Corte di appello di Palermo, con sentenza del 22 giugno 2021, rigettava l'istanza di revisione proposta nell'interesse di V avverso !a sentenza emessa dal giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 31 ottobre 2019. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di V, osservando che: non sussisteva il delitto dì usura che costituiva il fatto storico che aveva fondato la base fattuale della sentenza di condanna di V, presupposto della condotta contestata al ricorrente quale estorsione;
non poteva essere ravvisato l'elemento psicologico del dolo di estorsione nella condotta di V, dal momento che egli agiva esclusivamente ad adiuvandum V, il cui dolo di estorsione era stato ritenuto insussistente;
non poteva essere ravvisato l'elemento materiale dell'ingiusto profitto nella ricezione di alcune rate del prestito, accertato come non usurario;
anche la condotta di V non poteva che essere qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in concorso con V, e la mancanza di querela doveva necessariamente far pervenire ad una sentenza di non doversi procedere ex art. 529 cod.proc.pen., come già per V. Errata, prosegue il difensore, era la decisione della Corte di appello di Palermo, visto che l'inconciliabilità, nel caso in esame, si riferiva a fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna (l'esistenza del prestito usurario e il dolo di estorsione, smentito nella successiva sentenza di assoluzione) e non alla loro valutazione.
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