Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2018, n. 03309

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2018, n. 03309
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03309
Data del deposito : 24 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL IN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 12/05/2017 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Ritenuto in fatto LO CE propone ricorso per cassazione awerso l'ordinanza emessa dal Gip presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, in data 12.5.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi in relazione alla realizzazione di un box di circa 20 mq.. L'ordine risulta notificato al LO in data 18.5.2012, in esecuzione del decreto penale di condanna emesso dal Tribunale di Napoli in data 20.3.2006, divenuto per lo stesso irrevocabile in data 28.7.2010 per mancata opposizione. Il decreto penale risulta contestualmente emesso anche nei confronti di IS RO — che invece ha proposto opposizione al decreto stesso - ed il giudizio conseguente si è concluso con la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, con ordine di restituzione delle opere all'avente diritto previa revoca del disposto sequestro preventivo. Il GIP ha rigettato la richiesta del LO rilevando che l'ipotesi della dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione non è contemplata fra quelle cause di proscioglimento del coimputato che, a mente dell'art. 464 comma 5 cod. proc. pen., legittimano la revoca del decreto penale di condanna anche nei confronti dei coimputati non opponenti. Ciò posto, il ricorrente deduce in questa sede: la violazione di legge, per non avere il Giudice dell'esecuzione ritenuto la situazione assoggettabile all'art.463 c.p.p., non ritenendo estensibili al LO, coimputato non opponente, gli effetti della sentenza di improcedibilità emessa nei confronti della IS;
il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 587 cod. proc. pen. , laddove il giudice dell'esecuzione, non avrebbe considerato che l'effetto estensivo dell'impugnazione — tale dovendosi considerare anche l'opposizione al decreto penale di condanna - produce i suoi effetti anche con riferimento all'imputato non ricorrente ed indipendentemente dalla fondatezza dei motivi dell'imputato validamente ricorrente purché non di natura esclusivamente personale, e ciò sia quando la prescrizione sia maturata nella pendenza del ricorso, sia quando sia maturata antecedentemente. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo corretto il percorso motivazionale del prowedimento impugnato e che il richiamo all'art. 587 c.p.p. operato dal ricorrente si appalesava del tutto generico, posto che il principio previsto da tale disposizione riguarda l'estensione, all'imputato non impugnante sul punto, degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del motivo di natura oggettiva dedotto dal coimputato: situazione del tutto diversa da quella verificatasi nella fattispecie. Considerato in diritto Il problema posto dal ricorrente - nei cui confronti

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