Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1978, n. 2351

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L'art 2124 cod civ, nel disporre che l'imprenditore, se non e obbligatorio il libretto di lavoro, deve rilasciare, all'atto della cessazione del rapporto e qualunque ne sia la causa, un certificato con l'indicazione della durata dell'occupazione e delle mansioni esercitate, determina il contenuto tassativo di tale certificato e di conseguenza, esclude che in esso possa essere indicata la causa della cessazione del rapporto. Infatti tale certificato e sostitutivo del libretto di lavoro, per il quale la legge n 112 del 1935 espressamente prevede l'assenza di valutazione sulla condotta del lavoratore durante il servizio e la Mancanza di specificazione delle cause di cessazione del rapporto. (nella specie, il lavoratore pretendeva che dal certificato risultassero le sue dimissioni volontarie, quali causa di cessazione del rapporto).*

Il certificato di lavoro, previsto dall'art 2124 cod civ, ha funzione e contenuto diverso dal certificato di licenziamento o dimissioni del lavoratore, che il datore di lavoro deve compilare sul modello "ds 22", come richiesto dall'art 45 del RD 7 dicembre 1924 n 2270 per l'Assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Per il rilascio di questo certificato dal datore di lavoro, al fine della corresponsione dall'INPS dell'indennita di disoccupazione, il lavoratore deve provvedere a sue cure al prelievo del modello "ds 22" presso gli uffici dell'INPS nonche al correlativo invio al datore di lavoro.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/1978, n. 2351
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2351
Data del deposito : 13 maggio 1978

Testo completo

Il certificato di lavoro, previsto dall'art 2124 cod civ, ha funzione e contenuto diverso dal certificato di licenziamento o dimissioni del lavoratore, che il datore di lavoro deve
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