Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/04/2023, n. 14625
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A nato a Forlì il 26/7/= -N81 avverso la sentenza emessa il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere D T;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, R G, che ha concluso per il rigetto del ricorso.;lette le richieste del difensore, avv. G B, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di A A per il reato di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di A A deducendo la mancanza di motivazione sull'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita nei confronti dell'imputato detenuto presso il domicilio eletto anziché ai sensi dell'art. 156 cod. proc. pen. 3. Il Sostituto Procuratore Generale, R G, ha depositato requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso in quanto risulta dagli atti che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato anche presso l'istituto carcerario, ma l'imputato si è rifiutato di firmare, pur ritirando la copia dell'atto.
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