Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2022, n. 32223

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/09/2022, n. 32223
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32223
Data del deposito : 1 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PINTO LUIGI nato a NAPOLI il 21/12/1980 avverso l'ordinanza del 13/03/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere C R;
lette le conclusioni del PG ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 marzo 2022 il Tribunale del riesame di Napoli, in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di L D P di dichiarare cessata per scadenza termini di fase la custodia cautelare in carcere in essere nei suoi confronti per il reato di detenzione di arma comune da sparo aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, la difesa aveva dedotto la scadenza dei termini di fase dell'art. 303, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in quanto il decreto di giudizio immediato era stato emesso il 19 gennaio 2021, ed il termine di fase per il reato contestato era di un anno. Il Tribunale ha respinto l'istanza ritenendo non scaduto il termine per effetto della disposizione del n.

3 -bis dello stesso art. 303, comma 1, che prevede un . aumento di sei mesi del termine di fase per taluni reati, tra cui quello contestato al ricorrente.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagato, per il tramite del difensore, con unico cumulativo motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui sostiene che l'aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non andrebbe considerata ai fini del calcolo del termine di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 303 cod. proc. pen, pena la duplicazione dell'aumento del termine, e che comunque l'aumento del termine non è automatico ma è necessaria un'ordinanza che Io dichiari.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Elisabetta Ceniccola, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il termine di custodia cautelare della fase del giudizio del reato GILTeeto di detenzione di arma comune da sparo, aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., è effettivamente di un anno e sei mesi, come calcolato correttamente
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