Cass. pen., sez. III, sentenza 14/10/2020, n. 28497
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: E V nato a Corigliano Calabro il 14/02/1991 avverso l'ordinanza del 25/03/2020 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DEPOSITATA iN C.!'-CE 14 OTT 2020 CANC ,SPE o an
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/03/2020, il Tribunale di Cosenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di E V avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ed avente ad oggetto motopeschereccio, comandato dall'E, in relazione ai reati di cui agli artt.1140 e 1218 del codice della navigazione (falsa rotta e inosservanza delle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima, commessi mediante alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare il motopeschereccio in area non soggetta alla restrizioni di pesca, al fine di implementare il pescato e soprattutto quello sotto misura a strascico sotto-costa).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione E V, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1140 e 1218 del codice della navigazione. Argomenta che la condotta contestata integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 lett. m) comma 1 del d.lgs 4/2012, disposizione che è norma speciale rispetto agli art 1140 e 1218 del codice della navigazione, con riferimento alle modalità dell'azione ed al suo oggetto;
il Tribunale aveva completamente omesso di confrontarsi con le dettagliate e decisive deduzioni formulate al riguardo dalla difesa nell'atto contenente i motivi di riesame depositato all'udienza camerale del 25/03/2020;
in particolare, si era dedotto, con il primo motivo di riesame, che per sussistere il reato di cui all'art. 1140 cod.nav. la falsificazione della rotta deve consistere nella modifica di un itinerario specificamente prestabilito ed individuato da un provvedimento delle Autorità marittime o da altro provvedimento di natura normativa, da quale l'imbarcazione si discosta senza autorizzazione delle competenti Autorità marine;
la condotta contestata all'indagato, invece, non consisteva nella falsificazione di un itinerario prestabilito bensì nell'aver navigato con dispositivo satellitare manomesso;
inoltre, non incombeva all'indagato alcun obbligo giuridico di fornire una preventiva rapportazione della rotta navale, in quanto la normativa attualmente in vigore prevede un siffatto obbligo solo quando occorre attraversare le aree marine individuate ex art 5 e allegato I punto 4 del d.lgs 196/2005;
neppure sussisteva la condotta inquadrabile nell'art. 1218 cod.nav., poiché il dispositivo che consente la istantanea localizzazione satellitare di una imbarcazione non costituisce strumento previsto dalle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima;
in definitiva la condotta contestata integrava l'illecito amministrativo summenzionato, considerato anche il sistema satellitare AIS presente a bordo consente esclusivamente l'identificazione istantanea ed automatica del punto geografico in cui si trova un'imbarcazione, come trova riscontro nella definizione di AIS contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. q del d.lgs 196/2005. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in relazione al secondo motivo di riesame formulato nell'atto depositato all'udienza camerale del 25/03/2020, con il quale, in via gradata, si era contestata la sussistenza del dolo specifico necessario per integrare i reati contestati;
in particolare, si era dedotto che dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis cod.proc.pen. dai comandanti e dai mozzi di diversi pescherecci, i motopescherecci si recano ad una distanza inferiore ai 700 metri dalla costa, al solo fine di ispezionare se vi sono banchi di pesce azzurro, che, come di consueto, si portano nei pressi della costa per cibarsi di pesci di taglia più piccola;
confermavano l'insussistenza del dolo specifico, anche la scarsa quantità e qualità del pescato sottotaglia rinvenuto dalla P.G. in data 22/01/2020;
la motivazione espressa dal Tribunale sul punto era del tutto apparente perché si esauriva in un giudizio non sorretto da idonea argomentazione reiettiva dei motivi di riesame. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il periculum in mora, limitandosi erroneamente a definire il peschereccio corpo del reato ed esprimendo una motivazione apparente in ordine alla attualità e concretezza del periculum ed alla proporzionalità della misura ablativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria. Ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508;
Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677). Costituisce, infatti, principio consolidato che, mentre per la applicazione
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P F, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. DEPOSITATA iN C.!'-CE 14 OTT 2020 CANC ,SPE o an
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25/03/2020, il Tribunale di Cosenza rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di E V avverso l'ordinanza di convalida e contestuale decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari ed avente ad oggetto motopeschereccio, comandato dall'E, in relazione ai reati di cui agli artt.1140 e 1218 del codice della navigazione (falsa rotta e inosservanza delle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima, commessi mediante alterazione del dispositivo satellitare in modo da far risultare il motopeschereccio in area non soggetta alla restrizioni di pesca, al fine di implementare il pescato e soprattutto quello sotto misura a strascico sotto-costa).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione E V, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 1140 e 1218 del codice della navigazione. Argomenta che la condotta contestata integra esclusivamente l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 lett. m) comma 1 del d.lgs 4/2012, disposizione che è norma speciale rispetto agli art 1140 e 1218 del codice della navigazione, con riferimento alle modalità dell'azione ed al suo oggetto;
il Tribunale aveva completamente omesso di confrontarsi con le dettagliate e decisive deduzioni formulate al riguardo dalla difesa nell'atto contenente i motivi di riesame depositato all'udienza camerale del 25/03/2020;
in particolare, si era dedotto, con il primo motivo di riesame, che per sussistere il reato di cui all'art. 1140 cod.nav. la falsificazione della rotta deve consistere nella modifica di un itinerario specificamente prestabilito ed individuato da un provvedimento delle Autorità marittime o da altro provvedimento di natura normativa, da quale l'imbarcazione si discosta senza autorizzazione delle competenti Autorità marine;
la condotta contestata all'indagato, invece, non consisteva nella falsificazione di un itinerario prestabilito bensì nell'aver navigato con dispositivo satellitare manomesso;
inoltre, non incombeva all'indagato alcun obbligo giuridico di fornire una preventiva rapportazione della rotta navale, in quanto la normativa attualmente in vigore prevede un siffatto obbligo solo quando occorre attraversare le aree marine individuate ex art 5 e allegato I punto 4 del d.lgs 196/2005;
neppure sussisteva la condotta inquadrabile nell'art. 1218 cod.nav., poiché il dispositivo che consente la istantanea localizzazione satellitare di una imbarcazione non costituisce strumento previsto dalle norme sulle segnalazioni relative alla circolazione marittima;
in definitiva la condotta contestata integrava l'illecito amministrativo summenzionato, considerato anche il sistema satellitare AIS presente a bordo consente esclusivamente l'identificazione istantanea ed automatica del punto geografico in cui si trova un'imbarcazione, come trova riscontro nella definizione di AIS contenuta nell'art. 2 comma 1 lett. q del d.lgs 196/2005. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 125 cod.proc.pen., lamentando l'omessa motivazione in relazione al secondo motivo di riesame formulato nell'atto depositato all'udienza camerale del 25/03/2020, con il quale, in via gradata, si era contestata la sussistenza del dolo specifico necessario per integrare i reati contestati;
in particolare, si era dedotto che dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis cod.proc.pen. dai comandanti e dai mozzi di diversi pescherecci, i motopescherecci si recano ad una distanza inferiore ai 700 metri dalla costa, al solo fine di ispezionare se vi sono banchi di pesce azzurro, che, come di consueto, si portano nei pressi della costa per cibarsi di pesci di taglia più piccola;
confermavano l'insussistenza del dolo specifico, anche la scarsa quantità e qualità del pescato sottotaglia rinvenuto dalla P.G. in data 22/01/2020;
la motivazione espressa dal Tribunale sul punto era del tutto apparente perché si esauriva in un giudizio non sorretto da idonea argomentazione reiettiva dei motivi di riesame. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 125 e 321, comma 1, cod.proc.pen, lamentando che il Tribunale aveva ritenuto sussistente il periculum in mora, limitandosi erroneamente a definire il peschereccio corpo del reato ed esprimendo una motivazione apparente in ordine alla attualità e concretezza del periculum ed alla proporzionalità della misura ablativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 1 cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile l'impostazione accusatoria. Ciò però non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell'accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508;
Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, De Stefani, Rv. 247134, Sez.5, n. 49596 del 16/09/2014, dep.27/11/2014, Rv.261677). Costituisce, infatti, principio consolidato che, mentre per la applicazione
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi