Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40144

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2021, n. 40144
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40144
Data del deposito : 15 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a sul ricorso iscritto al n. 28285/2015 R.G. proposto da C G rappresentato e difeso dagli avv.ti M P e R M elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin, 1, presso lo studio dell'Avv. F P per procura speciale a margine del ricorso.

- ricorrente -

contro

RGN 28285/15 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n.12, è domiciliata

- controricorrente -

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Dogane in persona del ministro pro tempore - intimato- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.5045/47/15, depositata il 27.5.2015. Udita la relazione svolta alla udienza pubblica del 26.10.2021 dal Consigliere R M C. Udito il PG in persona del sostituto G L il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva L'Agenzia delle Dogane notificava a G C, spedizioniere doganale un avviso di contestazione ed irrogazione sanzioni, ritenendolo corresponsabile, unitamente alla ditta importatrice, dell'inesatta dichiarazione di valore della merce importata;
in particolare l'Ufficio aveva riscontrato una difformità tra il valore della merce dichiarato e quello risultante da altre dichiarazioni doganali riguardanti importazioni di merce del medesimo tipo. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso. Il contribuente impugnava la decisione e la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n.5045/47/15, depositata il 27.5.20125 rigettava l'appello sul presupposto che lo spedizioniere avrebbe dovuto dimostrare la propria incolpevolezza per avere usato tutta la diligenza necessaria ad evitare l'inveridicità del dichiarato. G C ricorre per la cassazione, con cinque motivi, illustrati con memoria. L'Agenzia delle Dogane si è costituita con controricorso. Motivi delle decisone RGN 28285/15 1.Va preliminarmente affermata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui evoca in giudizio il Ministero dell'economia e delle finanze, peraltro estraneo alle precedenti fasi del giudizio. Giova rimarcare al riguardo che, in tema di contenzioso tributario, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'articolo 57, 1° comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di tutti i "rapporti giuridici", i "poteri", e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno d'inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato è l'Agenzia delle Dogane e la controversia non si può instaurare nei confronti del Ministero (in termini, Cass. 11 aprile 2011, n. 8177;
Cass. 29 dicembre 2010, n. 26321;
12 novembre 2010, n. 22992;
Cass. 39 gennaio 2009, n. 1123;
Cass. 15 gennaio 2009, n. 874;
Cass. 22 maggio 2008, n. 13149).

2.Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. dell'art. 201, comma 3 del Reg. CEE n.2913 dei 1992 (cd. C.D.C.).

3. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 6 e 7 della legge 213/2000;
Con i motivi lamenta che la CTR lo aveva erroneamente ritenuto responsabile in solido con l'importatore per le dchiarazioni doganali inesatte, nonostante, avendo agito quale spedizioniere in rappresentanza diretta, fosse da considerare esente da responsabilità per le inesattezze, imputabili unicamente all'importatore, stante la mancanza di qualsiasi previo accertamento circa la sussistenza di uno stato soggettivo di dolo o colpa rispetto alla difformità nella dichiarazione doganale allo stesso contestata.

4. Con il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'Art. 10 del D.Lgs 472/1997 per avere la C.T.R. ritenuto responsabile lo spedizioniere doganale- rappresentante diretto, RGN 28285/15 ancorché, in base alla disciplina del c.d. autore mediato, il ricorrente andasse esente da responsabilità per essere stato indotto dall'importatore a commettere la violazione per errore incolpevole;
infatti la dichiarazione infedele sarebbe stata da lui effettuata sulla base dei documenti forniti dall'importatore, senza alcuna possibilità di controllarne l'attendibilità, dovendosi escludere- a differenza di quanto sostenuto dall'Agenzia- la natura negoziale del vincolo tra l'importatore e lo spedizioniere doganale secondo il parametro di cui all'art. 1737 c.c. Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

4.1. Ai sensi dell'art. 5, § 2, CDC (applicabile ratione temporis) e dell'art. 40, primo comma, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. La rappresentanza è diretta quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi. Mentre la rappresentanza indiretta è libera, la rappresentanza diretta implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la L. 22 dicembre 1960, n. 1612 ed il puntuale rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva L n. 213 del 2000. L'obbligazione doganale sorge con la dichiarazione, quale effetto della indicazione di un determinato regime doganale in essa contenuto, e si lega soggettivamente all'autore della dichiarazione, indipendentemente dal rapporto che il dichiarante abbia con la merce (cfr. Cass. n. 5560 del 26/02/2019). Ne consegue che la responsabilità, oltre a sorgere in capo all'importatore, involge anche il rappresentante indiretto di quest'ultimo, il quale risponde in quanto dichiarante, mentre il rappresentante diretto rimane, normalmente, estraneo alla fattispecie impositiva (posto che il dichiarante in questo caso è il rappresentato), a conferma del fatto che l'obbligazione RGN 28285/15 doganale è legata al ruolo di dichiarante, ovvero di autore della dichiarazione doganale (così Cass. n. 5560 del 2019, cit.;
cfr. Cass. n. 9773 del 23/04/2010;
Cass. n. 7720 del 27/03/2013;
Cass. n. 9270 del 17/04/2013;
Cass. n. 6129 del 01/03/2019). Nella specie è incontroverso che il Cecere sia uno spedizioniere doganale in rappresentanza diretta.

4.2.Con la sentenza 16 marzo 2020 n. 7258 questa Corte ha delineato precisamente i confini della responsabilità dello spedizioniere-rappresentante diretto. La Corte, nel delineare i presupposti della responsabilità del rappresentante diretto, ha chiarito che l'art. 2, 6° comma, della I. n. 213 del 2000, secondo cui "in ordine alla regolarità, veridicità e completezza dei dati, nonché alla idoneità e validità dei documenti allegati, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al 2° comma, se erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, rispondono solidalmente del pagamento del tributo", deve essere inserito e interpretato nel quadro del diritto unionale, e, in particolare, posto in correlazione con l'art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC secondo cui "Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dati dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali". In tale ipotesi, nella visione sostanzialistica che ispira il codice doganale comunitario e, in generale, tutto il diritto della UE, avendo fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione doganale, il rappresentante diretto partecipa in qualche modo della dichiarazione dell'importatore e, RGN 28285/15 quindi, può essere considerato debitore in conformità alle vigenti disposizioni nazionali. La Corte ha, dunque, chiarito che lo spedizioniere-rappresentante diretto dell'importatore è responsabile, in solido con quest'ultimo, dei dazi non corrisposti, per quanto in questa sede di interesse, in caso di regolare dichiarazione doganale, unicamente nell'ipotesi prevista dall'art. 201, par. 3, seconda proposizione, CDC e, cioè, quando lo stesso spedizioniere abbia fornito i dati o i documenti necessari alla stesura della dichiarazione e sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, della erroneità di quei dati o dell'invalidità di quei documenti. La fattispecie in esame deve essere, pertanto, ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 201, par. 3, seconda proposizione CDC. In relazione a tale fattispecie la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di diritti di confine e in caso di dichiarazione della merce regolarmente presentata presso gli uffici doganali ai sensi dell'art. 201 CDC, lo spedizioniere che opera come rappresentante diretto dell'importatore, non è obbligato, in solido con quest'ultimo, al pagamento dei dazi doganali dovuti a seguito della rettifica dell'accertamento, laddove si sia limitato a depositare la dichiarazione predisposta dall'importatore, allegando i documenti da quest'ultimo consegnatigli. Si configura, tuttavia, la responsabilità solidale anche del rappresentante diretto, per violazione degli obblighi professionali su di lui gravanti, qualora l'Amministrazione doganale dimostri che egli stesso abbia fornito dati dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'irregolarità, l'incompletezza e la non veridicità ovvero abbia allegato documenti dei quali conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inidoneità o l'invalidità, dati e documenti necessari alla redazione della dichiarazione poi rettificata".
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