Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2010, n. 9231
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Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di garanzia dell'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, sorge, ove il credito sia stato accertato nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le specifiche regole di quest'ultima, dovendosi ritenere sufficiente a sorreggere la pretesa di pagamento del lavoratore nei confronti del Fondo - in coerenza con i principi comunitari in materia, volti a garantire al lavoratore l'adempimento dei crediti retributivi in caso di insolvenza datoriale - l'avvenuta ammissione del credito al passivo, senza la necessità di una preventiva informazione all'Istituto previdenziale della sussistenza dei presupposti e della misura del credito. Ne consegue che il potere di organizzazione e regolamentazione attribuito dalla legge all'INPS, in riferimento alla determinazione della documentazione da allegare alla domanda del lavoratore, deve essere esercitato secondo criteri di ragionevolezza, così da non vanificare l'esercizio dei diritti riconosciuti al lavoratore. (Nella specie, l'INPS aveva rifiutato il pagamento del TFR al lavoratore a causa della mancata consegna del modello TFR 3-bis, richiesto dall'Istituto per la liquidazione della somma, nonostante che tale evento fosse imputabile esclusivamente al curatore fallimentare, che ne aveva omesso la compilazione; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha ritenuto l'interpretazione dell'INPS "contra legem", poiché determinava il venir meno del diritto del lavoratore pur in presenza dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo ? Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro ? Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni ? Consigliere -
Dott. DI CERBO Vincenzo ? rel. Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano ? Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22958-2006 proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l?Avvocatura Centrale dell?Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati TRIOLO VINCENZO, FABIANI GIUSEPPE, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente ?
Contro
LE TA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47, presso lo studio dell?avvocato D?AGOSTINO NICOLA, rappresentata e difesa dall?avvocato RUBERTO MICHELE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2436/2005 della CORTE D?APPELLO di BARI, depositata il 06/10/2005 R.G.N. 5540/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;
udito l?Avvocato TRIOLO VINCENZO;
udito l?Avvocato RUBERTO MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d?appello di Bari confermava la sentenza di prime cure che aveva condannato l?INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, al pagamento, in favore di IT EL, della somma di Euro 7.384,30 a titolo di trattamento di fine rapporto (TFR), oltre agli accessori di legge. Osservava che in sede di verificazione dello stato passivo, relativo al fallimento della s.r.l. Bari Uno, pendente presso il Tribunale di Roma, era risultato che il credito vantato dalla EL nei confronti della ex datrice di lavoro a titolo di TFR ammontava appunto a Euro 7384,30. L?ammissione allo stato passivo di tale credito non era stata oggetto di opposizione o di impugnazione. Non vi erano pertanto dubbi sulla certezza del credito e sull?ammontare dello stesso. Riteneva irrilevante per la sussistenza del diritto della EL nei confronti dell?INPS la circostanza dell?omessa compilazione di alcuni moduli da parte della curatrice fallimentare.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l?INPS affidato ad un unico motivo. IT EL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l?unico motivo l?Istituto ricorrente denunzia violazione della l. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art.23, della L. n. 482 del 1985, art. 3, del D.P.R. n. 597 del 1973,
art. 14, come modificato dalla L. n. 482 del 1985, art. 2 e dell?art.2697 cod. civ. oltre a vizio di motivazione.
Deduce l?erroneita? della sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo dato atto dell?omessa compilazione e sottoscrizione, da parte del curatore fallimentare del datore di lavoro insolvente, del modello TFR 3 bis, che la EL avrebbe poi dovuto consegnare al Fondo di garanzia per consentire a quest?ultimo la liquidazione del trattamento di fine rapporto, ha ritenuto fondata la pretesa della lavoratrice per essere stati provati sia l?an che il quantum debeatur (in virtu? dell?incontestata ammissione del credito della lavoratrice nello stato passivo della procedura