Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2019, n. 08910

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Ai fini della verifica del legittimo esercizio dello "ius variandi" da parte del datore di lavoro, l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, ma il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto illegittima la pretesa datoriale di far svolgere alle dipendenti inquadrate nel quinto livello del c.c.n.l. commercio, in qualità di addette alla vendita, mansioni inferiori di pulizia, effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un turno aziendale, denotante, quindi, una carenza strutturale dell'organico).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2019, n. 08910
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8910
Data del deposito : 29 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

T T I R D E T N 29 MAR, 2019 E S - AULA 'A' I L L 089 10/19 O B E T N E S E E OggettoREPUBBLICA ITALIANA N O I Z A R T S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO G E R E T N LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 26403/2014 S E Cron. 8910 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente Ud. 05/12/2018 Rel. Consigliere PU Dott. LAURA CURCIO Dott. ROSA ARIENZO - Consigliere Consigliere Dott. MATILDE LORITO Dott. MARGHERITA MARIA LEONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26403-2014 proposto da: DL ITALIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE 112, presso 10 studio dell'avvocato CHIARA MAGRINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENZO PISA, GILDA PISA, CLAUDIO DAMOLI, ANDREA DELL'OMARINO, OSVALDO CANTONE, LORENZO CANTONE;
2018 - ricorrente 4204

contro

LA AN, MA RI;

- intimati -

avversO la sentenza n. 1285/2013 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2013 R.G.N. 1120/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2018 dal Consigliere Dott. LAURA CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
è comparsa l'Avvocato MAGRINI CHIARA. RGN 26403/2014 FATTI DI CAUSA Con sentenza del 21.11.2013 la corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del tribunale di Reggio Emilia del 9.12.2009 che aveva accolto la domanda di JO LA e LA TZ, accertando l'illegittimità delle sanzioni conservative (multa per la LA e multa e sospensione per la TZ) irrogate dalla datrice di lavoro DL Italia srl, in ragione dell' illegittimità della pretesa della società di far svolgere alle dipendenti, inquadrate nel 5° livello del CCNL settore Commercio, secondo turni prestabiliti, anche le inferiori mansioni di pulizia dei servizi igieni, della zona carrelli e dell'area del cortile destinato al parcheggio, ciò sulla scorta di una disposizione generale di "pianificazione delle pulizie” inserita in un prospetto adottato dall'azienda e affisso in bacheca. La corte bolognese ha rilevato che le mansioni delle ricorrenti descritte nella lettera di assunzione si riferivano a quelle indicate dal CCNL con riferimento all'addetto alle vendite di 5° livello e che il richiamo che il contratto individuale faceva, per una indicata migliore precisazione delle mansioni, ad una job description, pure sottoscritta dalle lavoratrici, non era tale da consentire lo svolgimento delle mansioni di pulizia richieste con le modalità del prospetto affisso in bacheca. Per la corte distrettuale le attività inserite nella job description potevano infatti essere richieste solo nei limiti della coerenza del disposto di cui all'art. 2013 C.C., il cui contenuto, quale norma in bianco, andava integrato con il mansionario previsto dal contratto collettivo, così che poteva richiedersi alle addette alle vendite solo la pulizia della propria cassa alla fine del relativo turno, il riordino e la gestione della merce rotta, oltre che il controllo che gli spazi comuni quali i bagni, il magazzino ed il parcheggio, fossero in ordine e dunque solo all'occorrenza potevano richiedersi operazioni di pulizia, sistemazione locali o scarico di merce. Pertanto, in base alla stessa job description, non vi erano margini per ampliare i compiti accessori esigibili agli addetti, mentre la richiesta di svolgimento di attività di pulizia a turno, secondo un'organizzazione prestabilita in assenza di personale tipicamente addetto a dette mansioni, violava il disposto di cui all'art. 2013 c.c. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione la DL Italia srl con tre motivi, sono rimaste intimate le lavoratrici. 1 RGN 26403/2014 RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di gravame si deduce la violazione e falsa applicazione

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