Cass. civ., sez. I, ordinanza 02/03/2022, n. 6865

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Massime1

Nelle società di persone, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 c.c., alla approvazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiarazioni fiscali della società. (Affermando tale principio la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la voce "prelevamento soci" idonea a formare l'attivo patrimoniale della società, in relazione alla soglia di fallibilità dell'art. 1, comma 2 lett. a), l.fall.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 02/03/2022, n. 6865
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6865
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Dott. A S Presidente FALLIMENTO DI SOCIETA' PERSONALE - Dott.ssa L N Consigliere REQUISITI - ATTIVO - Dott.ssa P V Consigliere PRELIEVO SOCI. Dott. E C Consigliere - rel. Ud. 23/02/2022 CC Dott. P F Consigliere Cron. R.G.N. 11638/2016 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11638/2016 r.g. proposto da: GASPAROTTO GIANNANGELO e GATTEL ANNA MARIA, in proprio e quali soci legali rappresentanti della ARTMETAL S.N.C. di GASPAROTTO G. & C., con sede in Fontanelle (TV), alla via Bosco n. 56, tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dall'Avvocato A C e dall'Avvocato Prof. G M, con i quali elettivamente domiciliano presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla Via Monti Parioli n. 48.

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO ARTMETAL S.N.C. di G G. & C., in persona del curatore dott.ssa Cristina Dall'Antonia;
OLARU VASILICA;
POIANA CONSTANTIN

- intimati -

1 Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 avverso la sentenza, n. cron. 756/2016, della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA del 31/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 23/02/2022 dal Consigliere dott. E C.

FATTI DI CAUSA

1. Giannangelo G ed Anna Maria Gattel, in proprio e quali soci legali rappresentanti della Artmetal s.n.c. di G G. & C., ricorrono per cassazione, affidandosi a cinque motivi, contro la sentenza della Corte di appello di Venezia del 31 marzo 2016, n. 756, reiettiva del reclamo da essi promosso, ex art. 18 l.fall., avverso la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Treviso, il 6 luglio 2015, su istanza di Poiana Constantin ed Olaru Vasilica. Queste ultime ed il fallimento sono rimasti solo intimati.

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte, nel disattendere il motivo di reclamo della menzionata società volto ad affermare la sussistenza, nei tre esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento, dei requisiti, di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., per andare esente dal fallimento, ha così opinato: «Stante l'insufficienza degli elementi disponibili, la Corte ha disposto l'acquisizione della relazione ex art. 33 l.f. del curatore fallimentare, dall'esame della quale risulta, invece, che l'attivo patrimoniale ha superato il limite di 300.000 € nell'esercizio 2013. Infatti, a pag. 13 e ss. della relazione, risulta testualmente: "... I dati patrimoniali sono esposti per gli anni dal 2010 al 2013 e sono riclassificati secondo lo schema civilistico. I dati 2014 e 2015, per quanto sopra detto, non sono disponibili.". Non è contestato che la riclassificazione dei dati secondo lo schema civilistico, la cui fonte dichiarata sono i libri inventari e le situazioni contabili, necessaria all'applicazione della norma in esame, sia stata correttamente seguita e da essa risulta, alla voce ATTIVO PATRIMONIALE per l'esercizio al 31.12.2013, [la] somma di 335.547 euro". All'udienza odierna, in sede di discussione, i ricorrenti hanno sostenuto che il dato in esame andrebbe ridotto ad € 188.142, in quanto la somma di € 146.914 corrisponde a prelievi dei soci e 2 Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 pertanto, trattandosi di società di persone, la posta non dovrebbe essere considerata un credito vero e proprio della società. In subordine, si obietta che il credito andrebbe completamente svalutato perché i debitori, cioè i soci, risultano del tutto impossidenti. Gli argomenti non sono condivisibili. Va premesso che non è contestato il prelievo dei soci in conto anticipazione utili. Il principio generale per cui le società di persone sono dotate di autonomia patrimoniale, il loro patrimonio è distinto da quello dei soci ed è destinato al conseguimento dell'oggetto sociale e all'adempimento delle obbligazioni contratte per la società, non subisce alcuna deroga in sede di applicazione dei criteri di cui all'art. 1 l.f.. Non vi è confusione fra patrimonio della società e patrimonio dei soci, né fra debiti sociali e loro debiti personali. I prelievi dei soci dal patrimonio sociale costituiscono altrettanti crediti della società, regolarmente risultanti dalle scritture contabili. Le somme relative ai prelievi erano liquidità presente nelle casse sociali e vanno a costituire l'attivo patrimoniale del relativo esercizio. Infine, è del tutto fuorviante la pretesa che detti crediti debbano essere svalutati ora per allora in relazione alla asserita incapienza dei soci che non sarebbero in grado di restituirli perché questo assunto attiene, semmai, alla determinazione dell'attivo acquisito/acquisibile alla massa fallimentare ed alla convenienza delle azioni che la procedura potrebbe intraprendere. Questo piano non va confuso con la quantificazione del patrimonio attivo della società che va determinato all'epoca del relativo bilancio di esercizio secondo i principi contabili a cui fanno riferimento gli art. 2426 e seguenti c.c.. Tanto [sia] in conformità al tenore testuale dell'art. 1 l.f. - "... attivo patrimoniale del valore complessivo annuo inferiore ad € 300.000" - che in conformità a quanto costantemente ritenuto dalla giurisprudenza (Cass. Civ. 4738\2012, 27088/2011)». RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso denunciano, rispettivamente: I) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, lett. a), L.F. in combinato disposto con gli artt. 2217 e 2424 c.c.. Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento». Si 3 Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 assume che: i) «E' evidente che il giudicante, formalisticamente ancorandosi all'asettico dato letterale della norma secondo l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 2, L.F., ha in mente l'autonomia patrimoniale perfetta tipica delle società di capitali, mentre non tiene in alcun conto né del fatto che nelle società di persone non esiste una pari perfezione, né - fatto certamente più rilevante - che, nel caso di imprese di modestissima entità (normalmente nemmeno soggette a redazione del bilancio in forma ordinaria), il valore dell'attivo patrimoniale va letto in modo sostanzialistico, cioè valutando - salvo il caso di falsità dei bilanci - la consistenza effettiva dell'attività imprenditoriale al fine di correttamente apprezzare la realtà economica dell'impresa»;
ii) «nel caso di specie esiste un conto "Soci c/prelevamenti" che, tra il 2012 ed il 2013, varia di "ben" 1.000,00 [euro] e che non riguarda neppure un valore relativo al periodo, ma viene riportato dagli anni precedenti in modo sostanzialmente uniforme. Di più, sia nel periodo 2012-2013 che per gli anni immediatamente precedenti, tale conto costituisce addirittura la voce prevalente dell'attivo patrimoniale»;
iii) «in ben due occasioni […], il Curatore ha rimarcato che tale posta non va considerata come credito vero e proprio e ciò non perché non è esigibile, ma proprio perché il credito non esiste nella realtà ed, in ogni caso, perché distorce l'unico valore che la norma di cui all'art. 1, L.F, vuole venga presa in considerazione: l'effettiva consistenza economica dell'attività imprenditoriale»;
iv) la corretta lettura degli artt. 2424, 2425 e 2217 cod. civ. «passa attraverso l'attenta osservazione del fatto che lo scopo della riforma [della legge fallimentare] non è stato quello di fissare "semplicemente" una soglia minima di natura contabile, ma di individuare un criterio economico concreto per la valutazione delle effettive dimensioni dell'impresa, operando una verifica che tenga conto dell'effettivo attivo patrimoniale quale espressione della reale dimensione dell'impresa: il che esclude, per ragioni facilmente intuibili, ogni valore ad un dato di per se stesso indifferente rispetto alle dimensioni dell'impresa-società di persone»;
v) l'errore in cui è incorsa la corte distrettuale «è l'aver apoditticamente assunto che l'attivo patrimoniale fosse pari ad euro 227.414,00 per il 2012 4 Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 e ad euro 335.556,00 per il 2013, con ciò concludendo per la fallibilità della società per aver "sforato" il tetto dei 300.000,00 euro di attivo patrimoniale nell'anno 2013»;
II) «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2426 c.c., rispetto ai requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), L.F., determinati alla luce degli artt. 2217 e 2424 c.c. letti in conformità dell'O.I.C. 15: Insussistenza dei presupposti per la declaratoria di fallimento sotto un diverso profilo». Si contesta alla corte lagunare di avere «erroneamente ritenuto che i ricorrenti stessero invocando l'OIC 15 al fine di "ridimensionare" il debito», laddove, invece, quel principio contabile «è stato insistentemente richiamato in tale sede non per "correggere" i dati di bilancio, ma per dare una esatta chiave di lettura al fine di individuare il giusto criterio per definire l'attivo patrimoniale al 2012 ed al 2013. Il criterio de quo contribuisce a dare conferma del fatto che, seppure esposta, la posta "Soci c/prelevamenti” non va tenuta in alcuna considerazione, tanto più se utilizzata al fine di individuare la reale dimensione dell'impresa».

2. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano complessivamente insuscettibili di accoglimento.

2.1. Invero, la voce patrimoniale relativa al prelevamento dei soci, ove riscontrata nei bilanci delle società di persone, trova giustificazione, essenzialmente: a) nel carattere personale del rapporto che lega il singolo socio alla società;
b) nelle minori formalità cui sono soggette questo tipo di società rispetto a quelle di capitali.

2.2. Nell'operatività attuale, poi, non sono infrequenti le prassi intese a qualificare i prelievi dalla cassa sociale da parte dei soci, seppur riferiti ad esercizi ancora in corso, nei termini di «percezione di utili»;
ed altresì a ritenere le attribuzioni patrimoniali, che questi prelievi producono, come senz'altro definitive e quindi intangibili: all'unica condizione che consti il previo consenso di tutti i soci.

2.2.1. Tale valutazione - così si afferma in letteratura - trae elemento di decisivo supporto nella sentenza emessa da questa Corte in data 9 luglio 2003, n. 10786 (non massimata). Questa pronuncia ha ritenuto, in 5 Numero registro generale 11638/2016 Numero sezionale 630/2022 Numero di raccolta generale 6865/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 particolare, che «quanto alla possibilità, in una società in nome collettivo, di imputare dei pagamenti a utili sociali di

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