Cass. pen., sez. V, sentenza 25/10/2022, n. 40318
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCHI ROSA nato a TORINO il 12/08/1968 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 2.10.2015, aveva condannato B R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., in rubrica ascrittole, per essersi illecitamente impossessata, in concorso con altre persone, di una cintura di pelle di pitone, sottraendola a B A, che la deteneva all'interno del negozio "Calzaturificio Baruzzi".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nella condotta dell'esecutore materiale del reato della B, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di un contributo, anche solo morale, fornito dalla ricorrente alla consumazione del delitto, costituendo, peraltro, un vero e proprio travisamento della prova affermare che la B abbia fatto da schermo alla presunta complice, mentre quest'ultima si impossessava della cintura, in quanto la persona offesa non ha mai riferito che la prevenuta, né altri, le abbia coperto la visuale, né ha mai descritto un movimento teso a nascondere l'autore materiale del reato;
2) violazione di legge in punto di mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle contestate circostanze aggravanti, come si evince dalla lettura del dispositivo, che rende, pertanto, il reato perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che, in difetto di tale condizione di procedibilità, si impone una dichiarazione di non doversi procedere in favore della B, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata;
3) violazione di legge con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva inflitta nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., per essersi avvalsi, gli autori del reato, del mezzo fraudolento, "avendo finto interesse all'acquisto".
2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato in ammissibile.
2.2. Con memoria del 6.7.2022, pervenuta in Cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Marco Scagliola, difensore di fiducia della B, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili, 4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso. E, invero, trascura il ricorrente di considerare il consolidato orientamento t della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli
udita la relazione svolta dal Consigliere A G;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore T E che ha concluso chiedendo udito il difensore IN
FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Asti, in data 2.10.2015, aveva condannato B R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 5), c.p., in rubrica ascrittole, per essersi illecitamente impossessata, in concorso con altre persone, di una cintura di pelle di pitone, sottraendola a B A, che la deteneva all'interno del negozio "Calzaturificio Baruzzi".
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del concorso nella condotta dell'esecutore materiale del reato della B, non essendo stata fornita alcuna dimostrazione di un contributo, anche solo morale, fornito dalla ricorrente alla consumazione del delitto, costituendo, peraltro, un vero e proprio travisamento della prova affermare che la B abbia fatto da schermo alla presunta complice, mentre quest'ultima si impossessava della cintura, in quanto la persona offesa non ha mai riferito che la prevenuta, né altri, le abbia coperto la visuale, né ha mai descritto un movimento teso a nascondere l'autore materiale del reato;
2) violazione di legge in punto di mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado delle contestate circostanze aggravanti, come si evince dalla lettura del dispositivo, che rende, pertanto, il reato perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che, in difetto di tale condizione di procedibilità, si impone una dichiarazione di non doversi procedere in favore della B, perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata;
3) violazione di legge con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva inflitta nella libertà controllata, ai sensi dell'art. 53, I. n. 689 del 1981;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 2), c.p., per essersi avvalsi, gli autori del reato, del mezzo fraudolento, "avendo finto interesse all'acquisto".
2.1. Con requisitoria scritta del 10.6.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato in ammissibile.
2.2. Con memoria del 6.7.2022, pervenuta in Cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. Marco Scagliola, difensore di fiducia della B, nel replicare al contenuto della requisitoria del Procuratore generale, reiterava le proprie doglianze, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
3. Il ricorso va rigettato, essendo sorretto da motivi, in parte infondati, in parte inammissibili, 4. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso. E, invero, trascura il ricorrente di considerare il consolidato orientamento t della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli
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