Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2020, n. 31756

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2020, n. 31756
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31756
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da B A nato a Taurianova il 27/02/1977 per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 4750/2019 del 15/10/2019 della Quarta Sezione penale;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito per il richiedente, l'avv. G A, che ha preliminarmente segnalato come anche l'imputato B G - fratello del ricorrente - potrebbe beneficiare degli esiti del ricorso, avendo proposto motivo analogo a quello poi respinto con la corrispondente decisione della sentenza sopra indicata e oggetto del presente ricorso, così rappresentando che, diversamente da quanto accaduto, avrebbe dovuto essere citato per il presente giudizio. Ha inoltre concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di Cassazione, sezione quarta, pronunziando tra gli altri su ricorso proposto da B A, avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 24/11/2017, rigettava il predetto ricorso con particolare riguardo, tra gli altri, al terzo motivo proposto, inerente la ritenuta violazione del divieto di reformatio in peius in sede di dosimetria della pena finale inflitta al B.

2. Avverso la pronuncia della Corte di Cassazione sopra indicata, propone ricorso per cassazione B A, mediante il proprio difensore, attraverso un unico motivo.

3. Rappresenta come pur avendo la corte di appello correttamente individuato il più grave reato rispetto a quanto stabilito dal primo giudice, la corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo laddove non ha colto il fondamento delle censure proposte con il ricorso presentato avverso la sentenza della corte di appello di Reggio Calabria del 24 novembre 2017, nella parte in cui si rilevava come i predetti giudici di secondo grado avessero fissato una pena base di anni 27 di reclusione ed euro 80.000 di multa peggiorativa del primo trattamento sanzionatorio, in ragione del fatto per cui, in sede di nuova rideterminazione della pena operata in secondo grado, era comunque intervenuta l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 4 della L. 146/2006 con riguardo al capo a), di quella ex art. 80 comma2
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