Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2018, n. 14145
Sentenza
27 marzo 2018
Sentenza
27 marzo 2018
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Massime • 1
La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato.
Sul provvedimento
Testo completo
14145-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 09/02/2018 - Presidente - Sent. n. sez. GIOVANNI DIOTALLEVI 324/2018 ADRIANO IASILLO REGISTRO GENERALE SERGIO DI PAOLA N.29862/2017 VITTORIO PAZIENZA FABIO DI PISA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SI CI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale FULVIO BALDI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alle posizioni dei ricorrenti CO TI TA e Di GI NI, in accoglimento del primo motivo limitatamente ai reati satellite;
inammissibilità nel resto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile Zurich Insurance Ass.ni PLC il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
Uditi l'Avvocato RIGUTTI e l'avvocato BELLOLI per gli imputati rispettivamente difesi i quali si sono riportati ai motivi. 1 * RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 26/06/2014 il Tribunale di Milano ha condannato SI UC, SI CO, AS AR, ON ND, SI TI TA e DI RG NI in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati di truffa, ricettazione, calunnia indiretta, falso in titolo di credito, sostituzione di persona ed altro, ritenendo l'ipotesi della mera partecipazione di cui all'art. 416 comma 2 cod. pen. per tutti i predetti imputati ad eccezione di SI UC, considerato il promotore ed organizzazione del sodalizio criminoso. Il Tribunale ha, altresì, condannato i suindicati imputati per numerosi reati-fine tra quelli contestati - descritti ai capi da 1) a 248), di frequente ricomprendenti più fatti di reato), commessi in danno di persone fisiche e giuridiche dal 2009 e fino all'esecuzione delle misure cautelari, avvenuta nel settembre 2011. In particolare il maggior numero delle imputazioni concerne molteplici truffe (inquadrate nelle ipotesi di cui agli artt. 640 e 642 commi 1 e 2 cod. pen.) nei confronti di gestori di esercizi commerciali, supermercati, ristoranti, alberghi, società di spedizione e di assicurazione, i quali sono stati raggirati mediante l'utilizzo fraudolento di numerosissimi assegni denunciati come smarriti o rubati ovvero con assegni contraffatti (a mezzo di clonazione), consegnati o negoziati da parte degli imputati, operanti in formazione diversa e riconducibili al nucleo familiare di SI UC, padre di SI CO, con lui coabitante, e di SI TI TA, convivente con DI RG NI, gruppo di cui faceva parte anche AS AR, al tempo convivente con ON ND, e figlia della ex-moglie di SI UC. Lo stesso capofamiglia, inoltre, si sarebbe adoperato per organizzare falsi incidenti stradali, coinvolgendo direttamente sia alcuni dei membri del suo gruppo familiare sia soggetti senza legami diretti con gli associati che si prestavano, comunque, a figurare come controparte del falso sinistro, accettando di essere indicati nei moduli C.I.D. che venivano presentati alle compagnie assicurative in modo da ottenere indebiti indennizzi, anche di importo rilevante, a seguito della produzione di documentazione medica attestante lesioni personali apparentemente subite in conseguenza del sinistro denunciato. In funzione della commissione delle singole truffe alcuni imputati (generalmente SI CO, AS AR e ON ND) provvedevano materialmente alle attività prodromiche costituite dalla ricettazione di assegni e dalla formazione di titoli contraffatti, avvalendosi di supporti informatici installati presso l'abitazione di SI UC, il quale si occupava personalmente di reperire carnet di assegni di conto corrente sotto falso nome. Inoltre venivano negoziati assegni inesigibili in quanto oggetto di denunce di furto o smarrimento da parte degli stessi associati (in particolare SI SA, già 2 de coimputato nello stesso procedimento ed anch'egli partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da SI UC per istigazione del quale egli agiva), ponendo, così, in essere la citata serie di reati-fine (ricettazione, contraffazione di titoli di credito o di altre scritture private, formazione o detenzione di falsi documenti di identità, calunnia, sostituzione di persona) prodromici alla realizzazione delle condotte truffaldine ed al connesso conseguimento degli illeciti profitti economici. I predetti imputati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili VITTORIA Assicurazioni S.p.A., ZURICH INSURANCE PLC ed ALLEANZA TORO S.p.A., (quale incorporante AUGUSTA Assicurazioni S.p.A.), ESSELUNGA S.p.A. e GRAN SASSO CAR s.r.l.
1.2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20/12/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata da tutti i suindicati imputati, ha assolto SI TI TA dal reato di cui al capo A) (associazione a delinquere) per non aver commesso il fatto;
ha, poi, assolto SI UC dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 2), 21), 67), 126), 131), 139), 174), 239); SI CO dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 21), 67), 174); AS AR dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 67), 126), 131), 174); ON ND dal reato di falsità materiale ascritto al capo 126); SI TI TA dal reato di falsità materiale ascritto al capo 239), non essendo i predetti fatti contestati più previsti dalla legge quali reati;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI UC in ordine ai reati di truffa cui ai capi 24), 47), 48), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di SI CO in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 24), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON ND in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 96) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AS AR in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 47), 48), 74), 151) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela ed in ordine ai reati di calunnia cui ai capi 111) e 112) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena irrogata a SI TI TA per i residui addebiti in anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.200 di multa, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle rispettive aggravanti;
ha confermato le pene per SI UC, SI CO, AS AR e ON ND;
ha dichiarato SI UC, SI CO, AS AR e ON ND interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena principale, confermando nel resto la sentenza 3 не impugnata. Ha, poi, condannato SI UC, SI CO e AS AR, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile ESSELUNGA S.p.A.; SI UC, SI CO, AS AR e ON ND, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile GENERALI ITALIA S.p.A. (già ALLEANZA TORO S.p.A.); SI UC e SI CO, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della parte civile ZURICH INSURANCE.
2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per Cassazione i predetti imputati.
2.1. SI TI TA, a mezzo difensore, deduce due motivi: a. difetto di motivazione e falsa applicazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di concorso in truffa cui ai capi 153), 164), 182), 190) e 192). La difesa della ricorrente deduce che la sentenza impugnata era del tutto carente in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle truffe contestate scaturite da condotte posto in essere autonomamente dal padre SI UC il quale, all' insaputa della predetta ricorrente, la quale si era limitata a beneficiare dei servizi a lei offerti, aveva utilizzato degli assegni provento di attività delittuosa. Precisa che la semplice fruizione di viaggi, soggiorni e cene, di per sé, non poteva costituire circostanza idonea a comprovare la propria consapevole partecipazione della predetta alle condotte truffaldine contestate;
b. difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 165) (artt. 110, 640 cod. pen.), 193) (artt. 110, 485, 491 cod. pen. e 234) e (art. 648 cod. pen). Assume che i giudici di merito, con motivazione gravemente carente ed illogica, avevano ritenuto che l' odierna imputata fosse consapevole di porre in essere le condotte illecite contestatele non considerando che dei predetti episodi la coimputata AS AR si era assunta la piena responsabilità e che non vi era dimostrazione alcuna della consapevolezza della ricorrente della falsità del titolo in questione utilizzato fraudolentemente, a nulla rilevando il solo fatto costituito dalla compilazione ad opera della stessa dell' assegno de quo nella parte relativa all' importo.
2.2. DI RG NI, a mezzo difensore, formula quattro motivi: a. violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità; violazione dell'art. 191 cod. proc. pen. La difesa del predetto ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano fondato il loro convincimento di colpevolezza semplicemente ed in maniera del tutto generica unicamente sugli base degli atti di querela, assimilandone la narrazione alla prova del 4 ре fatto di reato ed utilizzandola a fini probatori, deducendo che, sebbene le difese avevano consentito al tribunale di acquisire tali atti processuali, l'atto