Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2018, n. 14145
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: N L nato il 07/08/1953 a MESSINA N C nato il 02/11/1978 a MILANO D G D nato il 11/12/1979 a SARONNO C M nato il 19/03/1988 a GARBAGNATE MILANESE N K R nato il 19/09/1983 a MILANO G A nato il 15/08/1986 a VITTORIA avverso la sentenza del 20/12/2016 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere F D P Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F B, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alle posizioni dei ricorrenti N K R e D G D, in accoglimento del primo motivo limitatamente ai reati satellite;
inammissibilità nel resto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile Zurich Insurance Ass.ni PLC il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
Uditi l' Avvocato R e l'avvocato B per gli imputati rispettivamente difesi i quali si sono riportati ai motivi. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 26/06/2014 il Tribunale di Milano ha condannato N L, N C, C M, G A, N K R e D G D in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati di truffa, ricettazione, calunnia indiretta, falso in titolo di credito, sostituzione di persona ed altro, ritenendo l' ipotesi della mera partecipazione di cui all'art. 416 comma 2 cod. pen. per tutti i predetti imputati ad eccezione di N L, considerato il promotore ed organizzazione del sodalizio criminoso. Il Tribunale ha, altresì, condannato i suindicati imputati per numerosi reati-fine tra quelli contestati - descritti ai capi da 1) a 248), di frequente ricomprendenti più fatti di reato), commessi in danno di persone fisiche e giuridiche dal 2009 e fino all'esecuzione delle misure cautelari, avvenuta nel settembre 2011. In particolare il maggior numero delle imputazioni concerne molteplici truffe (inquadrate nelle ipotesi di cui agli artt. 640 e 642 commi 1 e 2 cod. pen.) nei confronti di gestori di esercizi commerciali, supermercati, ristoranti, alberghi, società di spedizione e di assicurazione, i quali sono stati raggirati mediante l'utilizzo fraudolento di numerosissimi assegni denunciati come smarriti o rubati ovvero con assegni contraffatti (a mezzo di clonazione), consegnati o negoziati da parte degli imputati, operanti in formazione diversa e riconducibili al nucleo familiare di N L, padre di N C, con lui coabitante, e di N K R, convivente con D G D, gruppo di cui faceva parte anche C M, al tempo convivente con G A, e figlia della ex-moglie di N L. Lo stesso capofamiglia, inoltre, si sarebbe adoperato per organizzare falsi incidenti stradali, coinvolgendo direttamente sia alcuni dei membri del suo gruppo familiare sia soggetti senza legami diretti con gli associati che si prestavano, comunque, a figurare come controparte del falso sinistro, accettando di essere indicati nei moduli C.I.D. che venivano presentati alle compagnie assicurative in modo da ottenere indebiti indennizzi, anche di importo rilevante, a seguito della produzione di documentazione medica attestante lesioni personali apparentemente subite in conseguenza del sinistro denunciato. In funzione della commissione delle singole truffe alcuni imputati (generalmente N C, C M e G A) provvedevano materialmente alle attività prodromiche costituite dalla ricettazione di assegni e dalla formazione di titoli contraffatti, avvalendosi di supporti informatici installati presso l'abitazione di N L, il quale si occupava personalmente di reperire carnet di assegni di conto corrente sotto falso nome. Inoltre venivano negoziati assegni inesigibili in quanto oggetto di denunce di furto o smarrimento da parte degli stessi associati (in particolare T I, già coimputato nello stesso procedimento ed anch'egli partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da N L per istigazione del quale egli agiva), ponendo, così, in essere la citata serie di reati-fine (ricettazione, contraffazione di titoli di credito o di altre scritture private, formazione o detenzione di falsi documenti di identità, calunnia, sostituzione di persona) prodromici alla realizzazione delle condotte truffaldine ed al connesso conseguimento degli illeciti profitti economici. I predetti imputati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili
VITTORIA
Assicurazioni S.p.A., ZURICH INSURANCE PLC ed ALLEANZA TORO S.p.A., (quale incorporante
AUGUSTA
Assicurazioni S.p.A.), ESSELUNGA S.p.A. e GRAN SASSO CAR s.r.l.
1.2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20/12/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata da tutti i suindicati imputati, ha assolto N K R dal reato di cui al capo A) (associazione a delinquere) per non aver commesso il fatto;
ha, poi, assolto N L dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 2), 21), 67), 126), 131), 139), 174), 239);
N C dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 21), 67), 174);
C M dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 67), 126), 131), 174);
G A dal reato di falsità materiale ascritto al capo 126);
N K R dal reato di falsità materiale ascritto al capo 239), non essendo i predetti fatti contestati più previsti dalla legge quali reati;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N L in ordine ai reati di truffa cui ai capi 24), 47), 48), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N C in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 24), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G A in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 96) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C M in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 47), 48), 74), 151) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela ed in ordine ai reati di calunnia cui ai capi 111) e 112) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena irrogata a N K R per i residui addebiti in anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.200 di multa, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle rispettive aggravanti;
ha confermato le pene per N L, N C, C M e G A;
ha dichiarato N L, N C, C M e G A interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena principale, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha, poi, condannato N L, N C e C M, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile ESSELUNGA S.p.A.;
N L, N C, C M e G A, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile GENERALI ITALIA S.p.A. (già ALLEANZA TORO S.p.A.);
N L e N C, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della parte civile ZURICH INSURANCE.
2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per Cassazione i predetti imputati.
2.1. N K R, a mezzo difensore, deduce due motivi: a. difetto di motivazione e falsa applicazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di concorso in truffa cui ai capi 153), 164), 182), 190) e 192). La difesa della ricorrente deduce che la sentenza impugnata era del tutto carente in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle truffe contestate scaturite da condotte posto in essere autonomamente dal padre N L il quale, insaputa della predetta ricorrente, la quale si era limitata a beneficiare dei servizi a lei offerti, aveva utilizzato degli assegni provento di attività delittuosa. Precisa che la semplice fruizione di viaggi, soggiorni e cene, di per sé, non poteva costituire circostanza idonea a comprovare la propria consapevole partecipazione della predetta alle condotte truffaldine contestate;
b. difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 165) (artt. 110, 640 cod. pen.), 193) (artt. 110, 485, 491 cod. pen. e 234) e (art. 648 cod. pen). Assume che i giudici di merito, con motivazione gravemente carente ed illogica, avevano ritenuto che l' odierna imputata fosse consapevole di porre in essere le condotte illecite contestatele non considerando che dei predetti episodi la coimputata C M si era assunta la piena responsabilità e che non vi era dimostrazione alcuna della consapevolezza della ricorrente della falsità del titolo in questione utilizzato fraudolentemente, a nulla rilevando il solo fatto costituito dalla compilazione ad opera della stessa dell' assegno de quo nella parte relativa alli importo.
2.2. D G D, a mezzo difensore, formula quattro motivi: a. violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità;
violazione dell' art. 191 cod. proc. pen. La difesa del predetto ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano fondato il loro convincimento di colpevolezza semplicemente ed in maniera del tutto generica unicamente sugli base degli atti di querela, assimilandone la narrazione alla prova del fatto di reato ed utilizzandola a fini probatori, deducendo che, sebbene le difese avevano consentito al tribunale di acquisire tali atti processuali, l'atto difensivo di querela redatto dalla persona offesa non poteva essere certamente equiparato ad una dichiarazione resa a sommarie informazioni testimoniali nelle forme di legge;
b. difetto di motivazione e violazione dell' art. 191 n. 2) cod. proc. pen. Deduce che la sentenza è affetta da manifesta illogicità in quanto viene affermata l'assoluta attendibilità delle persone offese attraverso il richiamo a massime di esperienza apodittiche ed
udita la relazione svolta dal Consigliere F D P Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F B, che ha concluso per l'annullamento con rinvio quanto alle posizioni dei ricorrenti N K R e D G D, in accoglimento del primo motivo limitatamente ai reati satellite;
inammissibilità nel resto dei ricorsi;
Udito il difensore della parte civile Zurich Insurance Ass.ni PLC il quale ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione;
Uditi l' Avvocato R e l'avvocato B per gli imputati rispettivamente difesi i quali si sono riportati ai motivi. RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza in data 26/06/2014 il Tribunale di Milano ha condannato N L, N C, C M, G A, N K R e D G D in ordine al reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indefinita di reati di truffa, ricettazione, calunnia indiretta, falso in titolo di credito, sostituzione di persona ed altro, ritenendo l' ipotesi della mera partecipazione di cui all'art. 416 comma 2 cod. pen. per tutti i predetti imputati ad eccezione di N L, considerato il promotore ed organizzazione del sodalizio criminoso. Il Tribunale ha, altresì, condannato i suindicati imputati per numerosi reati-fine tra quelli contestati - descritti ai capi da 1) a 248), di frequente ricomprendenti più fatti di reato), commessi in danno di persone fisiche e giuridiche dal 2009 e fino all'esecuzione delle misure cautelari, avvenuta nel settembre 2011. In particolare il maggior numero delle imputazioni concerne molteplici truffe (inquadrate nelle ipotesi di cui agli artt. 640 e 642 commi 1 e 2 cod. pen.) nei confronti di gestori di esercizi commerciali, supermercati, ristoranti, alberghi, società di spedizione e di assicurazione, i quali sono stati raggirati mediante l'utilizzo fraudolento di numerosissimi assegni denunciati come smarriti o rubati ovvero con assegni contraffatti (a mezzo di clonazione), consegnati o negoziati da parte degli imputati, operanti in formazione diversa e riconducibili al nucleo familiare di N L, padre di N C, con lui coabitante, e di N K R, convivente con D G D, gruppo di cui faceva parte anche C M, al tempo convivente con G A, e figlia della ex-moglie di N L. Lo stesso capofamiglia, inoltre, si sarebbe adoperato per organizzare falsi incidenti stradali, coinvolgendo direttamente sia alcuni dei membri del suo gruppo familiare sia soggetti senza legami diretti con gli associati che si prestavano, comunque, a figurare come controparte del falso sinistro, accettando di essere indicati nei moduli C.I.D. che venivano presentati alle compagnie assicurative in modo da ottenere indebiti indennizzi, anche di importo rilevante, a seguito della produzione di documentazione medica attestante lesioni personali apparentemente subite in conseguenza del sinistro denunciato. In funzione della commissione delle singole truffe alcuni imputati (generalmente N C, C M e G A) provvedevano materialmente alle attività prodromiche costituite dalla ricettazione di assegni e dalla formazione di titoli contraffatti, avvalendosi di supporti informatici installati presso l'abitazione di N L, il quale si occupava personalmente di reperire carnet di assegni di conto corrente sotto falso nome. Inoltre venivano negoziati assegni inesigibili in quanto oggetto di denunce di furto o smarrimento da parte degli stessi associati (in particolare T I, già coimputato nello stesso procedimento ed anch'egli partecipe del sodalizio criminoso capeggiato da N L per istigazione del quale egli agiva), ponendo, così, in essere la citata serie di reati-fine (ricettazione, contraffazione di titoli di credito o di altre scritture private, formazione o detenzione di falsi documenti di identità, calunnia, sostituzione di persona) prodromici alla realizzazione delle condotte truffaldine ed al connesso conseguimento degli illeciti profitti economici. I predetti imputati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono stati condannati alle pene ritenute di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili
VITTORIA
Assicurazioni S.p.A., ZURICH INSURANCE PLC ed ALLEANZA TORO S.p.A., (quale incorporante
AUGUSTA
Assicurazioni S.p.A.), ESSELUNGA S.p.A. e GRAN SASSO CAR s.r.l.
1.2. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20/12/2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano appellata da tutti i suindicati imputati, ha assolto N K R dal reato di cui al capo A) (associazione a delinquere) per non aver commesso il fatto;
ha, poi, assolto N L dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 2), 21), 67), 126), 131), 139), 174), 239);
N C dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 21), 67), 174);
C M dai reati di falsità materiale ascritti ai capi 67), 126), 131), 174);
G A dal reato di falsità materiale ascritto al capo 126);
N K R dal reato di falsità materiale ascritto al capo 239), non essendo i predetti fatti contestati più previsti dalla legge quali reati;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N L in ordine ai reati di truffa cui ai capi 24), 47), 48), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di N C in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 24), 74), 96), 104), 151), 170) e 174) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di G A in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 96) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di C M in ordine ai reati di truffa di cui ai capi 47), 48), 74), 151) e 170) perché l'azione penale non doveva essere esercitata per difetto di valida querela ed in ordine ai reati di calunnia cui ai capi 111) e 112) perché estinti per intervenuta prescrizione;
ha rideterminato la pena irrogata a N K R per i residui addebiti in anni due, mesi due di reclusione ed euro 1.200 di multa, previo riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle rispettive aggravanti;
ha confermato le pene per N L, N C, C M e G A;
ha dichiarato N L, N C, C M e G A interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale per la durata della pena principale, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ha, poi, condannato N L, N C e C M, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile ESSELUNGA S.p.A.;
N L, N C, C M e G A, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore della parte civile GENERALI ITALIA S.p.A. (già ALLEANZA TORO S.p.A.);
N L e N C, in solido tra loro, alla rifusione delle spese in favore della parte civile ZURICH INSURANCE.
2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per Cassazione i predetti imputati.
2.1. N K R, a mezzo difensore, deduce due motivi: a. difetto di motivazione e falsa applicazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di concorso in truffa cui ai capi 153), 164), 182), 190) e 192). La difesa della ricorrente deduce che la sentenza impugnata era del tutto carente in ordine alla ritenuta sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi delle truffe contestate scaturite da condotte posto in essere autonomamente dal padre N L il quale, insaputa della predetta ricorrente, la quale si era limitata a beneficiare dei servizi a lei offerti, aveva utilizzato degli assegni provento di attività delittuosa. Precisa che la semplice fruizione di viaggi, soggiorni e cene, di per sé, non poteva costituire circostanza idonea a comprovare la propria consapevole partecipazione della predetta alle condotte truffaldine contestate;
b. difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 165) (artt. 110, 640 cod. pen.), 193) (artt. 110, 485, 491 cod. pen. e 234) e (art. 648 cod. pen). Assume che i giudici di merito, con motivazione gravemente carente ed illogica, avevano ritenuto che l' odierna imputata fosse consapevole di porre in essere le condotte illecite contestatele non considerando che dei predetti episodi la coimputata C M si era assunta la piena responsabilità e che non vi era dimostrazione alcuna della consapevolezza della ricorrente della falsità del titolo in questione utilizzato fraudolentemente, a nulla rilevando il solo fatto costituito dalla compilazione ad opera della stessa dell' assegno de quo nella parte relativa alli importo.
2.2. D G D, a mezzo difensore, formula quattro motivi: a. violazione di legge per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o di inutilizzabilità;
violazione dell' art. 191 cod. proc. pen. La difesa del predetto ricorrente lamenta che i giudici di merito avevano fondato il loro convincimento di colpevolezza semplicemente ed in maniera del tutto generica unicamente sugli base degli atti di querela, assimilandone la narrazione alla prova del fatto di reato ed utilizzandola a fini probatori, deducendo che, sebbene le difese avevano consentito al tribunale di acquisire tali atti processuali, l'atto difensivo di querela redatto dalla persona offesa non poteva essere certamente equiparato ad una dichiarazione resa a sommarie informazioni testimoniali nelle forme di legge;
b. difetto di motivazione e violazione dell' art. 191 n. 2) cod. proc. pen. Deduce che la sentenza è affetta da manifesta illogicità in quanto viene affermata l'assoluta attendibilità delle persone offese attraverso il richiamo a massime di esperienza apodittiche ed
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