Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2018, n. 54153

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/12/2018, n. 54153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54153
Data del deposito : 4 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: S G, nato a Otranto il 22/05/1953, avverso la ordinanza del 17/08/2018 del Tribunale per il riesame di Lecce, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere M P;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. P M, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. C, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Lecce rigettava l'appello proposto, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa in data 16 giugno 2018 dal Tribunale procedente, che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari in corso di esecuzione nei confronti del ricorrente, ravvisando persistente attualità delle esigenze cautelari poste a sostegno della cautela in essere e adeguatezza del presidio detentivo.

2. Si procede in cautela, nei confronti del ricorrente per delitti di concorso in peculato e truffa aggravata (capi Y e Z della imputazione). La fattispecie concreta prospetta che il ricorrente, nella veste di "imprenditore amico" inserito in un collaudato sistema clientelare a dimensione territoriale, avrebbe goduto di reiterati incarichi dall'ente territoriale, lucrando le somme indicate in imputazione.

3. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che deduceva:

3.1. vizio di legge e di motivazione in ordine alla attualità e concretezza delle esigenze cautelari, trattandosi di misura coercitiva in corso (che ha sostituito l'originaria misura interdittiva) dal 1 giugno 2018, non rinvenendosi negli atti specifici sintomi della attualità di tali esigenze e, soprattutto, della adeguatezza della sola misura detentiva, punto sul quale la motivazione de libertate sarebbe omessa. Si fa in proposito rilevare che il ricorrente non è più legale rappresentante della società che era in rapporto con l'ente territoriale ed aveva già in predenza offerto al Comune di Lecce la somma di euro 130.000,00 a titolo di restituzione dell'indebito;
la stessa società, successivamente alla esecuzione della misura coercitiva da ultimo applicata, è stata attinta da misura interdittiva;
l'istruttoria dibattimentale in corso avrebbe offerto infine spunti narrativi profondi per una riconsiderazione dei gravi indizi di colpevolezza.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi