Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24261

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24261
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri nel procedimento nei confronti di C A, nato a Locri il 3/8/1984 avverso l'ordinanza del 4/10/2022 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020;
udita la relazione svolta dal Consigliere G L;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M D N, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni presentate per C A dagli avvocati A T e D M L, che hanno chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 4 ottobre 2022 il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri nei confronti del provvedimento in data 11 luglio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Locri, con il quale era stata rigettata la richiesta, presentata dal medesimo pubblico ministero, diretta a ottenere il sequestro preventivo del denaro nella disponibilità delle società Idea Più S.r.l., PFC S.r.l., Business S.r.l. e Spesa Alimentare S.r.l., nonché, in subordine, dei beni mobili o immobili nella disponibilità dei rispettivi amministratori, E C, P C, A C e F C, indagati in relazione a plurime contestazioni dei reati di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, lamentando la violazione di disposizioni di legge penale e la mancanza o l'apparenza della motivazione, esponendo di aver ampiamente illustrato, nella richiesta di emissione della misura cautelare e, successivamente, nell'atto d'appello, il carattere meramente interposto delle società amministrate dagli
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