Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/09/2022, n. 26256

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 06/09/2022, n. 26256
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26256
Data del deposito : 6 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28354/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) –ricorrente –

Contro

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Immacolata Bellomo (PEC: immacolata.bellomo@pec.ordineavvocaticatania.it) Oggetto: appello – prova spedizione Cons. Est. Roberto Succio

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n. 4901/15/19 depositata in data 01/08/2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - la contribuente, in allora provincia reg ionale di Catania, ricorreva avverso l’avviso di liquidazione notificatole a seguito della sentenza del Tribunale di Catania n. 1093/94 nella registrazione della quale l’Ufficio richiedeva euro 19.646,00 dovuti in applicazione del tributo di registro, sostenendo l’applicazione del medesimo in misura fissa e non proporzionale;
- il giudice provinciale di merito accoglieva il ricorso;
- l’Amministrazione Finanziaria appellava tal pronuncia;
- la CTR, con la sentenza qui gravata, ha dichiarato inammissibile l’appello;
ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi;
resiste con controricorso la contribuente, ora città metropolitana di Catania;

Considerato che:

- il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR, dopo aver rilevato d’ufficio la questione della possibile tardività dell’appello dell’Amministrazione Finanziaria, mancato di assegnare alla stessa termine per prender posizione sulla questione;
- il motivo è infondato;
- invero, in forza dell’art. 327 c.p.c., applicabile anche al processo tributario, in

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