Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2018, n. 31319

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/12/2018, n. 31319
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31319
Data del deposito : 4 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 9946-2014 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2018 Avvocati ANTONINO SROI, LELIO MARITATO,

CARLA

2501 D'A, EMANUELE DE RE, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

G M, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ANNA AMANTEA, DANTE STABILE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1394/2013 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 04/11/2013 R.G.N. 18/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2018 dal Consigliere Dott. U B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato C D'A.

Fatti di causa

Guadagno Maria, premesso di essere stata collocata in Cassa integrazione guadagni (CIG) dell'industria tessile, quale lavoratrice iscritta negli elenchi del lavoratori socialmente utili ([SU), e di essere stata successivamente assunta dal Comune di Castel San Giorgio dall'1.6.1995 al 30.6.2001 in qualità di collaboratrice scolastica, chiese al giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore la dichiarazione del diritto al riconoscimento dei periodi di godimento dell'indennità di mobilità, in qualità di lavoratrice socialmente utile, risultanti dall'estratto contributivo, non solo ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ma anche della determinazione della stessa, ai sensi dell'art. 7, comma 9, della legge 23.7.1991 n. 223, atteso che le era stata accreditata solo la contribuzione figurativa e non anche quella effettiva dovutale in ragione dell'attività lavorativa espletata. Vistasi respingere la domanda, la Guadagno ricorso alla Corte d'appello di Salerno che, con sentenza del 4.11.2013, accolse parzialmente il gravame, dichiarando il diritto della medesima al riconoscimento dei periodi di godimento del sussidio percepito ex art. 7 I. n. 223/91 ai fini del conseguimento, oltre che del diritto alla pensione, anche ai fini della misura della stessa sino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 510/96 (convertito nella legge n. 608/1996). Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps con un motivo, cui resiste con controricorso Guadagno Maria, la quale deposita, altresì, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione 1. Con un solo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 9, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 14, quarto comma, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).
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