Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2019, n. 24155

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2019, n. 24155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24155
Data del deposito : 27 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 315-2017 proposto da: C.O.A.F. - COOPERATIVA OPERAI AGRICOLI - FORESTALI DELLA LUNIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLAFORESTALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI 2019

VILLA SEVERINI

54 (c/o Studio Tinelli Associati), presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentata e difesa dagli avvocati C S, A M, A C;

- ricorrente -

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati A S, E D R, L M, CARLA D'ALOISIO, G M, E A V S;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 186/2016 della CORTE D'APPELLO di G, depositata il 28/06/2016 R.G.N. 551/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/2019 dal Consigliere Dott. G F;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A M;
udito l'Avvocato A S. R.G.315/2017 Fatti di causa 1. Con sentenza del 28 giugno 2016, la Corte d'appello di Genova confermava la decisione del Tribunale di Massa di rigetto della domanda proposta dalla C.O.A.F. - Cooperativa Operai Agricoli Forestali della Lunigiana Società Agricolo Forestale intesa al riconoscimento del suo diritto a ripetere nei confronti dell'Inps, in ragione dell'art. 8 L. 25 luglio 1952 n. 991, le somme versate a titolo di contributi per la quota parte a carico datoriale in relazione al proprio personale dipendente in forza a tempo determinato e indeterminato.

2. Ad avviso della Corte territoriale, per costante giurisprudenza di legittimità, <pertanto, in conformità all'art. 1, comma 3, lett. d), del d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, il suddetto art. 8 non poteva essere incluso, atteso il carattere meramente ricognitivo dell'intervento legislativo, fra le norme "salvate" dal d.lgs. 179 e la ricomprensione nell'Allegato 1 - voce n. 1266 della legge n. 991 del 1952 tra le disposizioni specificamente indicate da "mantenere in vigore" si doveva considerare "tamquam non esser sulla base di una interpretazione I R.G.315/2017 rispettosa dell'art. 15 preleggi e costituzionalmente orientata, nel senso della coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento (art. 3 Cost.), del rispetto dei principi e criteri direttivi della legge delega (art. 76 Cost.), e alla luce anche dell'art. 44, secondo comma, Cost.» (Cass. n. 19420 del 22/08/2013, orientamento confermato da Cass.7976/2016 e da molte altre conformi).

3. Per la cassazione di tal decisione ha proposto ricorso la società affidato a due motivi, cui ha resistito l'INPS con controricorso.

4. Comunicata alle parti la proposta del relatore — unitamente al decreto di fissazione dell'udienza — ai sensi dell'articolo 380 bis cod. proc. civ., all'esito del deposito di memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. da parte della ricorrente, la sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 11721/2018 del 14 maggio 2018 ha rimesso la causa alla sezione semplice ( quarta) per la trattazione in pubblica udienza ravvisandone l'opportunità in considerazione della pendenza innanzi alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del d.Lgs. n. 179/2009, rilevante nella specie.

5. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. Ragioni della decisione 6. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15 disp. sulla legge in generale, 8, L. 25 luglio 1952 n. 991, 9, comma 5, L. 11 marzo 1988 n. 67, 14 L. 28 novembre 2005 n. 246 e 1, comma 1, d.Lgs. 1° dicembre 2009 n. 179, All. 1, voce 1266 lamentandosi la non conformità a diritto dell'orientamento espresso dalla Corte territoriale in ordine all'intervenuta abrogazione dell'art. 8, 1. n.991/1952 nella parte in cui prevede l'esenzione totale dall'obbligo contributivo nei confronti del personale operaio dipendente da imprese agricole occupato nei territori qualificati montani. Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 24, comma secondo, Cost. per avere la Corte d'appello, nel motivare la R.G.315/2017 decisione sulla base del mero richiamo al precedente di questa Corte, omesso di pronunciarsi sulle ulteriori censure sollevate in sede di gravame avverso l'analoga conclusione cui era pervenuto il primo giudice con conseguente nullità dell'impugnata a sentenza.
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