Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2008, n. 5080

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In tema di giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche prevista dall'art. 143 r.d. n. 1775 del 1933, l'avviso di deposito degli atti del procedimento ablativo finalizzato alla realizzazione dell'opera idraulica non contenente la menzione dei provvedimenti finali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, ma solo degli atti meramente interni del procedimento e recante il generico riferimento al progetto esecutivo senza riportarne i contenuti essenziali, quali l'autorità emanante, la data, il contenuto dispositivo e il suo effetto lesivo, non rende i destinatari edotti della compressione immediata del loro diritto dominicale e, quindi, non è idoneo a far decorrere il termine di sessanta giorni per l'impugnazione dei provvedimenti finali di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, trova applicazione anche nel procedimento relativo alla dichiarazione di pubblica utilità - non costituente un subprocedimento dell'espropriazione per pubblica utilità, ma un procedimento autonomo che si conclude con un provvedimento immediatamente impugnabile - e non è assolto nel caso in cui l'amministrazione procedente dia pubblicità (nella specie mediante pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale e sul bollettino regionale) ad atti anteriori al procedimento ablatorio (conferenza di servizi ed altro). Né il fatto che i proprietari abbiano inviato osservazioni in relazione all'approvazione della variante al piano regolatore generale che preveda la destinazione urbanistica prodromica all'espropriazione, esclude l'obbligo di comunicazione, atteso che la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica e con essa la relativa localizzazione, sono oggetto di potere amministrativo nell'ambito del quale il contraddittorio con gli interessati può apportare elementi di valutazione non marginali ai fini della proporzionalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

L'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui, a seguito della modifica ad opera della legge 21 luglio 2000, n. 205, prevede che tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti, si applica anche ai ricorsi appartenenti alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, ai sensi dell'art. 143 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, stante il rinvio, da parte del successivo art. 208 e per tutto quanto non regolato dal T.U. sulle acque, alle disposizioni del codice di procedura civile ed a quelle relative al giudizio davanti al giudice amministrativo; in forza di tale rinvio, e quindi in base sia all'art. 84 cod. proc. civ., che agli artt. 19 e 22 della legge n. 1034 cit., i motivi aggiunti possono essere validamente proposti sulla base del mandato conferito al difensore per il ricorso originario, allorché con essi si impugnano atti che fanno parte di uno stesso procedimento.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/02/2008, n. 5080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5080
Data del deposito : 27 febbraio 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, rappresentata e difesa dagli avvocati DE SANTIS Francesca, NATALE GIALLONGO, giuste procure in atti;

- ricorrente -

contro
REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato LORENZONI Fabio, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE VINCELLI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

contro
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA, ARPAT - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, COMUNE DI EMPOLI, IN PU DI SE IN, PU DI SE DO, CASTELLI DI RR e GRANAIOLO S.A.S., COMUNE DI CASTELFIORENTINO, CIGNONI S.R.L., AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n. 06887/06 proposto da:
COMUNE DI CASTELFIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO FALORNI, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PROVINCIA DI FIRENZE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell'avvocato STEFANO TRALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato NATALE GIALLONGO, giusta procura in atti;

- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
IN PU DI SE IN, PU DI SE DO, SOCIETÀ CASTELLI DI RR e GRANAIOLO S.A.S., REGIONE TOSCANA, PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA, A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ' CULTURALI, COMUNE DI EMPOLI, CIGNONI S.R.L.;

- intimati -

e sul 3^ ricorso n. 07819/06 proposto da:
IN PU DI SE IN, PU DI SE DO, in proprio e nella qualità di eredi di PU DI SE ES, CASTELLI DI RR E GRANAIOLO S.A.S. DI DO PU, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato SELVAGGI CARLO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIANCHI ALBERTO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI CASTELFIORENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato FABIO LORENZONI, rappresentato e difeso dall'avvocato FAUSTO FALORNI, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
PROVINCIA DI FIRENZE, REGIONE TOSCANA, AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO, CIGNONI S.R.L., MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, PROVVEDITORATO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA, A.R.P.A.T. - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA, COMUNE DI EMPOLI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 141/05 del Tribunale superiore delle acque pubbliche di ROMA, depositata il 15/11/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/01/08 dal Cons. Dott. Salvatore SALVAGO;

uditi gli avv. Natale GIALLONGO, Marco SELVAGGI per delega dell'avv. Alberto Bianchi, Francesco LETTERA dell'Avv. dello Stato, Fausto FALORNI, Fabio LORENZONI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale della Provincia di Firenze, rigetto del controricorso della Regione Toscana, assorbito il ricorso incidentale del Comune di Castelfiorentino.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche,adito con due distinti ricorsi (iscritti rispettivamente ai n. 93 e 190/2001 r.g.) da IN e AU UC di SE nonché dalla società a.s. Castelli di Cerreto e Granarolo: 1) ha dichiarato ammissibile il primo ricorso con cui si impugnavano tra gli altri, le delibere del Consiglio del comune di Castelfiorentino, della Giunta provinciale di Firenze, nonché del Presidente della Giunta regionale di approvazione del progetto per la realizzazione della cassa di espansione sul fiume Elsa, in quanto il termine per chiederne l'annullamento in difetto di formale comunicazione,nel caso mai avvenuta (neppure con gli avvisi inviati il 15 dicembre 2000) poteva cominciare a decorrere soltanto dalla piena percezione del loro contenuto essenziale;
e non era quindi spirato alla data di notifica del ricorso;
2) ha annullato la Delib. G.P. 18 marzo 1999, n. 96, di approvazione del progetto definitivo, Delib. G.P. 20 luglio 2000, n. 336 e Delib. G.P. 12 ottobre 2000, n. 437, di approvazione del progetto esecutivo per l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo: richiesto dalla L. n. 241 del 1990, art.7, con riferimento alla dichiarazione di p.u., espressione di uno
specifico potere amministrativo nei confronti dei proprietari interessati, e non anche per l'adozione degli strumenti urbanistici generali e delle rispettive varianti;
3) ha annullato altresì per invalidità derivata la Delib. 17 maggio 2001, n. 183, che aveva accolto solo in parte le loro osservazioni,impugnata con motivi aggiunti notificati il 25 settembre 2001,per la cui proposizione non occorreva uno specifico mandato;nonché i conseguenti provvedimenti che avevano disposto e realizzato l'occupazione d'urgenza dei terreni dei ricorrenti.
Per la cassazione della sentenza la Provincia di Firenze ha proposto ricorso per 4 motivi;
cui hanno aderito con controricorso sia la Regione Toscana, sia il comune di Castelfiorentino che ha formulato,a sua volta ricorso incidentale per due motivi. Resistono, invece, le UC di SE e la soc. Castelli di Cerreto, con controricorso, contenente ricorso incidentale per 3 motivi.
Le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., perché proposti contro la medesima sentenza.
Con il primo motivo di quello principale, la Provincia di Firenze,ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale superiore che ha annullato provvedimenti relativi a procedure di valutazione di impatto ambientale non rientranti nella previsione del R.D. n. 1775 del 1993, art. 143, trattandosi di procedure relative alla realizzazione di un'opera pubblica, nonché di progetti, atti e provvedimenti espropriativi emessi dalla Provincia di Firenze per la realizzazione dell'opera suddetta.
Il motivo è infondato.
L'amministrazione provinciale non ha contestato affatto, da un lato che la giurisdizione di legittimità in unico grado, attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), (non modificato dal D.Lgs. n.80 del 1998, art. 34), comprende i ricorsi per incompetenza, per
eccesso di potere e per violazione di legge contro i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche;

e sussiste quando sia impugnato uno di questi provvedimenti amministrativi ed allorché gli stessi siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrano in concreto a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari. Ed in particolar modo quando sia impugnata la legittimità dei provvedimenti amministrativi di approvazione del progetto di un'opera idraulica, contenente la tacita dichiarazione di pubblica utilità e del conseguente decreto sindacale che ha autorizzato le occupazioni d'urgenza per l'esecuzione dei lavori (Cass., sez. un., 7881/2007;

337/2003;
493/2000;
457/2000;
10934/1997;
9430/1997;
10826/1993). Non ha contestato neppure che le controparti avevano impugnato le

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