Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/08/2004, n. 15641
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In tema di processo tributario, se è vero che la parte totalmente vittoriosa in primo grado non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese o rimaste assorbite (essendo sul punto carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che essa ha l'onere di riproporle, in base alla disposizione normativa di cui all'art.56 D.Lgs. 546/1992, la quale riproduce la norma dell'art.346 cod. proc. civ. dettata per il processo ordinario. Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S B - Presidente -
Dott. P E - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. C M R - Consigliere -
Dott. D C S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S
sul ricorso proposto da:
M A, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIACCI 38, presso lo studio dell'avvocato A C, difeso dall'avvocato A S, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
COMUNE PORTO SANT'ELPIDIO;
- Intimato -
avverso la sentenza n. 56/01 della Commissione tributaria regionale di ANCONA, depositata il 10/12/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. S D C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N V che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Porto Sant'Elpidio rettificò la denuncia presentata da A M per gli anni dal 1990 al 1994 ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese arti e professioni (ICIAP), provvedendo alla liquidazione della somma dovuta a titolo di maggiore imposta, soprattasse e interessi, sul rilievo che l'attività denunciata di agente di assicurazione doveva essere inquadrata nel nono (anziché nel quinto) settore della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
Il Meconi impugnò con distinti ricorsi i relativi avvisi di accertamento, denunciandone carenza di motivazione e assumendo che l'agente di assicurazione è da considerare, al pari di ogni altro agente commerciale, a tutti gli effetti, un "intermediario del commercio" e che quest'ultima categoria rientra tra quelle specificamente previste dal quinto settore della tabella. L'adita Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno, dopo averli riuniti, accolse i ricorsi, che invece furono respinti dalla Commissione tributaria regionale, la quale, sulla scorta dei principi affermati da questa Corte, osservò che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, l'attività dell'agente di assicurazione, concretandosi nella prestazione di servizi, deve essere inquadrata, al fine dell'applicazione dell'ICIAP, nel nono settore di attività della tabella allegata al D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.
A M ha chiesto la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente due motivi.
Non resiste l'ente intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 2 marzo 1989 n. 66, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1989 n. 144 e allegata tabella, censura la decisione impugnata per non avere la Commissione regionale rilevato la nullità degli avvisi di accertamento in quanto privi di motivazione.
Il motivo esprime una doglianza inammissibile.
È pacifico in atti - vedi narrativa della sentenza impugnata, coincidente con la sommaria esposizione della vicenda processuale contenuta nel ricorso - che la Commissione provinciale di Ascoli Piceno accolse i ricorsi del Meconi nella considerazione che l'attività di agente di assicurazione deve inquadrarsi nel quinto settore essendo un'attività ausiliaria all'impresa assicurativa secondo il disposto dell'art. 1753 c.c. e stante l'inequivocabile natura di intermediazione commerciale svolta da questa categoria cui peraltro, dal punto di vista contributivo, mutualistico pensionistico e tributario, viene riservato il medesimo trattamento dell'agente di commercio. Il motivo contenuto nei ricorsi introduttivi con cui il Meconi aveva pregiudizialmente eccepito la nullità degli avvisi di accertamento in quanto del tutto carenti di motivazione e tali pertanto da impedire una adeguata difesa in giudizio è stato, quindi, (almeno) implicitamente disatteso dal giudice di prime cure. In siffatto contesto, era onere del Meconi riproporre in appello la censura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 346 c.p.c. e 56 D. Lgs. n. 546/1992, secondo cui "le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale, che non sono specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate". Se è vero, infatti, che la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla controparte, relativamente alle eccezioni disattese (essendo sul punto carente di interesse), è altrettanto vero, tuttavia, che ha l'onere di riproporre, in base alle disposizioni normative cennate, le questioni da essa proposte nel precedente grado di giudizio. Pertanto, l'omessa riproposizione in appello di tali eccezioni preclude il ricorso per Cassazione avverso detta sentenza, che legittimamente non le ha prese in esame. D'altra parte, è noto che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d'ufficio (Cass. nn. 4852/1999, 2905/1996, 5106/1994, 6428/1990). Ora, nella specie, la sentenza impugnata non ha premesso, in narrativa, alcun fatto da cui evincere che, in appello, la ricorrente avesse dedotto la questione su riportata (id est: la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di motivazione) e lo stesso ricorrente, nel narrare le vicende processuali, non ha specificato in quale scritto difensivo o atto del processo d'appello ha incluso la (ri)proposizione della questione in discorso ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 546/1992 e neanche nell'esposizione dei motivi della presente impugnazione fornisce un qualsiasi ragguaglio in proposito, come era suo onere, ripetendo invece di averla proposta nei ricorsi introduttivi. Sarebbe stato quindi onere precipuo del ricorrente specificare in ricorso che nel processo