Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2015, n. 766

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Non può essere utilizzato come periodo di contribuzione figurativa, utile ai fini sia del sorgere del diritto che della determinazione della misura della pensione, il periodo di godimento della indennità di disoccupazione in mancanza di un anno contributi obbligatori versati all'INPS nel quinquennio antecedente il verificarsi dell'evento disoccupazione, come espressamente previsto dall'art. 10 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2015, n. 766
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 766
Data del deposito : 19 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C D C G - Presidente -
Dott. V P - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -
Dott. P A P - Consigliere -
Dott. B F - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 15732-2013 proposto da:
- I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e 2014 difeso dagli avvocati RICCI MAURO, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CATANANTI NICOLA;

- intimato -

avverso la sentenza n. 725/2012 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 14/06/2012 R.G.N. 744/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/09/2014 dal Consigliere Dott. B F;

udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C F che ha concluso per l'improcedibilità, in subordine accoglimento per quanto di ragione.
FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 14.6.12 la corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del 1.3.04 del tribunale di Palmi, accogliendo la domanda di assegno di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 4 promossa da Catananti Nicola contro l'Inps e condannando l'istituto previdenziale al pagamento della prestazione a decorrere dal febbraio 2002.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che il privato era in possesso del requisito contributivo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi