Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2020, n. 13624
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Testo completo
te SENTENZA sul ricorso 15423-2016 proposto da: EL ASSIRI MD, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COLA DI RIENZO
252, presso lo studio dell'avvocato B C, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 158 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI
12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8453/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2015 R.G.N. 4942/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato B C. , RG 15423/2016
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8453 del 2015, pronunciando sull'appello proposto da M E A, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2014, rideterminava in euro 51.226,00, oltre interessi legali, la somma dovuta dal Ministero degli Affari Esteri all'appellante a titolo di risarcimento del danno per omissione contributiva relativa al periodo 27 luglio 1972 al 31 dicembre 1993. Osservava la Corte d'appello che l'omissione contributiva riguardava un rapporto di lavoro intercorso con il Ministero di Affari Esteri in Marocco, sulla base della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello "nel giudizio di rinvio dalla cassazione in data 17 agosto 2004".
2. Per quanto rileva ancora nella presente sede, la Corte di appello rigettava il motivo vedente sull'omessa condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo risarcitorio. Osservava che, ai sensi dell'ad. 22, comma 36, della legge n. 724/94, la rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali.
3. Per la cassazione di tale capo della sentenza di appello l'originario ricorrente ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero degli Affari Esteri.
4. A seguito di ordinanza interlocutoria (Cass. n. 14013 del 2017), la causa è stata rimessaquesta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dal Ministero degli Affari Esteri in ordine alla regolarità della procura alle liti, risultando osservati gli adempimenti di cui al combinato disposto di cui all'ad. 52 primo comma lett. f) d.lgs. n. 75/2011 in riferimento all'art. 33 d.p.r. n. 445 del 2000, con riguardo alla legalizzazione degli atti rilasciati dall'autorità estera ad opera del Consolato italiano.
1.1. Nel caso in esame la procura speciale alle liti conferita dall'odierno ricorrente all'avv. Bruno Caputo, espressamente riferita alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8453/2015 della Corte di appello di Roma, reca in calce la sottoscrizione autenticata dalla competente autorità marocchina, seguita dalla i RG 15423/2016 legalizzazione ad opera del Consolato d'Italia a Casablanca in data 21 giugno 2016, ossia in data anteriore al ricorso.
1.2. In merito alla mancata notifica della procura in unione al ricorso, va considerato che il requisito dell'indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente quando la parte ricorrente abbia indicato nell'intestazione del ricorso tutti i dati occorrenti alla sua identificazione ed abbia tempestivamente depositato assieme al ricorso la procura speciale conferita all'estero, in modo da consentire alla controparte, attraverso il successivo controllo in cancelleria, di individuare siffatta procura e di verificarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso stesso (cfr. Cass. n. 27385 del 2005, n. 20812 del 2010;
v. pure Cass. n. 1135 del 1983 e Cass. n. 6717 del 1988).
1.3. Tali adempimenti sono stati rispettati, atteso che il ricorso per cassazione (notificato il 22 giugno 2016) reca nell'intestazione la puntuale indicazione di tutti i dati occorrenti alla identificazione della procura speciale, la quale è stata altresì depositata in Cancelleria unitamente al ricorso in data 1° luglio 2016. 2. Con unico motivo di ricorso M E A denuncia violazione ed errata applicazione del comma 36 dell'art. 22 della legge 724/94, che richiama l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/91, secondo cui dal 1° gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico. La Corte di appello, pur avendo riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire gli interessi legali sulle somme liquidate in suo favore, non gli ha invece riconosciuto il diritto alla rivalutazione, ritenendo che nel caso di specie la rivalutazione non sia cumulabile con iS 1::>t<44> •t gli interessi. Tale statuizionevé" da ritenere erronea, poiché la norma citata riguarda i soli crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale e non quelli di natura risarcitoria, come quello oggetto del giudizio.
2.1. In sede di memoria conclusiva depositata dinanzi alla Sez. VI- Sottosezione Lavoro, il ricorrente ha precisato che il rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri - consistito nello svolgimento dell'attività di custode bidello presso la scuola italiana di Tangeri dal 1° ottobre 1961 al 1° gennaio 1994, data in cui la scuola venne chiusa con conseguente suo licenziamento - è stato RG 15423/2016 definito di natura privatistica dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13984 della 2002. 3. Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
3.1. Occorre premettere che non è in contestazione la liquidazione operata dalla Corte di appello a titolo di risarcimento del danno da omissione contributiva (euro 51.226,00, oltre interessi legali), ma solo il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria
COLA DI RIENZO
252, presso lo studio dell'avvocato B C, che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
2020 contro 158 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI
12;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 8453/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2015 R.G.N. 4942/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2020 dal Consigliere Dott. D B;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato B C. , RG 15423/2016
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8453 del 2015, pronunciando sull'appello proposto da M E A, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 6 maggio 2014, rideterminava in euro 51.226,00, oltre interessi legali, la somma dovuta dal Ministero degli Affari Esteri all'appellante a titolo di risarcimento del danno per omissione contributiva relativa al periodo 27 luglio 1972 al 31 dicembre 1993. Osservava la Corte d'appello che l'omissione contributiva riguardava un rapporto di lavoro intercorso con il Ministero di Affari Esteri in Marocco, sulla base della sentenza emessa dalla stessa Corte di appello "nel giudizio di rinvio dalla cassazione in data 17 agosto 2004".
2. Per quanto rileva ancora nella presente sede, la Corte di appello rigettava il motivo vedente sull'omessa condanna del Ministero al pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo risarcitorio. Osservava che, ai sensi dell'ad. 22, comma 36, della legge n. 724/94, la rivalutazione monetaria non è cumulabile con gli interessi legali.
3. Per la cassazione di tale capo della sentenza di appello l'originario ricorrente ha proposto ricorso sulla base di un motivo. Ha resistito con controricorso il Ministero degli Affari Esteri.
4. A seguito di ordinanza interlocutoria (Cass. n. 14013 del 2017), la causa è stata rimessaquesta Sezione per la trattazione in pubblica udienza.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dal Ministero degli Affari Esteri in ordine alla regolarità della procura alle liti, risultando osservati gli adempimenti di cui al combinato disposto di cui all'ad. 52 primo comma lett. f) d.lgs. n. 75/2011 in riferimento all'art. 33 d.p.r. n. 445 del 2000, con riguardo alla legalizzazione degli atti rilasciati dall'autorità estera ad opera del Consolato italiano.
1.1. Nel caso in esame la procura speciale alle liti conferita dall'odierno ricorrente all'avv. Bruno Caputo, espressamente riferita alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 8453/2015 della Corte di appello di Roma, reca in calce la sottoscrizione autenticata dalla competente autorità marocchina, seguita dalla i RG 15423/2016 legalizzazione ad opera del Consolato d'Italia a Casablanca in data 21 giugno 2016, ossia in data anteriore al ricorso.
1.2. In merito alla mancata notifica della procura in unione al ricorso, va considerato che il requisito dell'indicazione della procura al difensore (se conferita con atto separato), prescritto dall'art. 366, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve ritenersi sussistente quando la parte ricorrente abbia indicato nell'intestazione del ricorso tutti i dati occorrenti alla sua identificazione ed abbia tempestivamente depositato assieme al ricorso la procura speciale conferita all'estero, in modo da consentire alla controparte, attraverso il successivo controllo in cancelleria, di individuare siffatta procura e di verificarne l'anteriorità rispetto alla notificazione del ricorso stesso (cfr. Cass. n. 27385 del 2005, n. 20812 del 2010;
v. pure Cass. n. 1135 del 1983 e Cass. n. 6717 del 1988).
1.3. Tali adempimenti sono stati rispettati, atteso che il ricorso per cassazione (notificato il 22 giugno 2016) reca nell'intestazione la puntuale indicazione di tutti i dati occorrenti alla identificazione della procura speciale, la quale è stata altresì depositata in Cancelleria unitamente al ricorso in data 1° luglio 2016. 2. Con unico motivo di ricorso M E A denuncia violazione ed errata applicazione del comma 36 dell'art. 22 della legge 724/94, che richiama l'art. 16, comma 6 della legge n. 412/91, secondo cui dal 1° gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico. La Corte di appello, pur avendo riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire gli interessi legali sulle somme liquidate in suo favore, non gli ha invece riconosciuto il diritto alla rivalutazione, ritenendo che nel caso di specie la rivalutazione non sia cumulabile con iS 1::>t<44> •t gli interessi. Tale statuizionevé" da ritenere erronea, poiché la norma citata riguarda i soli crediti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale e non quelli di natura risarcitoria, come quello oggetto del giudizio.
2.1. In sede di memoria conclusiva depositata dinanzi alla Sez. VI- Sottosezione Lavoro, il ricorrente ha precisato che il rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze del Ministero degli Affari Esteri - consistito nello svolgimento dell'attività di custode bidello presso la scuola italiana di Tangeri dal 1° ottobre 1961 al 1° gennaio 1994, data in cui la scuola venne chiusa con conseguente suo licenziamento - è stato RG 15423/2016 definito di natura privatistica dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13984 della 2002. 3. Il ricorso è infondato per i motivi che seguono.
3.1. Occorre premettere che non è in contestazione la liquidazione operata dalla Corte di appello a titolo di risarcimento del danno da omissione contributiva (euro 51.226,00, oltre interessi legali), ma solo il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria
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