Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/12/2018, n. 32358
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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 11026-2017 proposto da: JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA CATERINA DA SIENA 46, presso lo studio dell'avvocato P L, rappresentata e difesa dall'avvocato L C;- ricorrente -contro CONI - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato A A, che lo rappresenta e difende;FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. ("Inter"), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 15, presso lo studio dell'avvocato C F E, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati A R e L T;F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 58, presso lo studio dell'avvocato L M, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati L M e G G;- controricorrenti - avverso la sentenza n. 7023/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/2018 dal Presidente E C;udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale L S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli avvocati Luigi Chiappero, Alberto Angeletti, Letizia Mazzarelli, Giancarlo Gentile, Adriano Raffaelli e Roberto Argeri per delega orale dell'avvocato Luisa Torchia. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di procedimento disciplinare per illeciti sportivi nei confronti delle prime due squadre classificatesi al term i • r del libl IP' Ric. 2017 n. 11026 sez. SU - ud. 25-09-2018 -2- campionato di calcio di serie A nella stagione 2005-2006, la Juventus Football Club S.p.A., prima classificata, fu retrocessa in serie B e l'Associazione Calcio Milan, seconda classificata, fu pesantemente penalizzata. Consequenzialmente, sentita una commissione di esperti, il commissario straordinario della F.I.G.C. (Federazione italiana giuoco calcio) deliberò di assegnare il titolo di campione d'Italia alla F.C. Internazionale Milano S.p.A., originariamente terza classificata e, quindi, divenuta prima (provv. 26/07/2006). 1.1 Anni dopo, in ragione di talune situazioni disciplinari emerse anche a carico dei vertici della soc. Internazionale e poi archiviate dalla procura federale per intervenuta prescrizione, la F.I.G.C. disattese la richiesta della soc. Juventus di revocare in autotutela e lasciare vacante il titolo assegnato alla soc. Internazionale (provv. 18/07/2011). Indi, la soc. Juventus si rivolse al T.N.A.S. (Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport), secondo l'ordinamento vigente pro tempore, chiedendo la revoca per vizi di legittimità sia del provvedimento commissariale, sia del successivo provvedimento federale e la determinazione, secondo equo apprezzamento, del proprio diritto soggettivo al risarcimento dei danni derivati dagli impugnati provvedimenti. Si costituirono in quella sede la soc. Internazionale e la F.I.G.0 ed eccepirono l'inammissibilità dell'istanza di arbitrato per incompetenza del T.N.A.S. sul presupposto che la res in iudicium deducta involgeva interessi indisponibili e non compromettibili. 1.2 n presidente del collegio, decidendo preliminarmente l'eccezione sollevata dalle parti intimate, dichiarò la manifesta incompetenza del T.N.A.S. in relazione alla domanda risarcitoria e rigettò invece le istanze di declaratoria d'incompetenza sulle restanti domande. Invece, il collegio arbitrale, riesaminando queste ultime, accolse le relative eccezioni di incompetenza, sulla considerazione che la vertenza sui capi residui, palesemente riguardante il mondo dello Ric. 2017 n. 11026 sez. SU - ud. 25-09-2018 sport, concerneva una situazione giuridica soggettiva che, a prescindere dalla qualificazione come diritto soggettivo o interesse legittimo, era formalmente e sostanzialmente indisponibile da parte della F.I.G.C. (lodo 15/11/2011). 1.3 Pertanto, il lodo fu impugnato per nullità dalla soc. Juventus, che al contempo chiese, in via rescissoria, all'adita Corte d'appello di disapplicare i ridetti provvedimenti, il primo commissariale del 2006 e il secondo federale del 2011, revocare il titolo alla soc. Internazionale lasciandolo "non assegnato", ovvero rimettere la questione agli organi sportivi competenti (Collegio di garanzia per lo sport;Tribunale nazionale di arbitrato per Io sport;Alta corte di giustizia sportiva). La Corte territoriale a sua volta, dichiarò «il difetto assoluto di giurisdizione a conoscere dell'impugnazione del lodo arbitrale» (sent. 22/11/2016, n. 7023). 1.4 La Corte territoriale, premesso che lo statuto del C.O.N.I. (art. 12-ter) prevedeva il ricorso per nullità (art. 828 cod. proc. civ.) contro il lodo del T.N.A.S., laddove la vertenza fosse rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, rilevò che, in forza della giurisprudenza costituzionale in materia (C. cost. n. 49/2011), fossero devolute al giudice ordinario unicamente le vertenze patrimoniali tra società, atleti e tesserati. Mentre al solo circuito dell'autonomo ordinamento sportivo restavano riservate le questioni circa la regolarità delle competizioni e l'applicazione di disposizioni statutarie e regolamentari sul corretto svolgimento delle attività agonistiche. Diversamente opinando, si sarebbe affermata una competenza illimitata della Corte d'appello in tema di lodi arbitrali, in contrasto con la predicata autonomia dell'ordinamento sportivo, sì da poter intervenire su materie, quali l'assegnazione del titolo di campione d'Italia, l'applicazione dei regolamenti calcistici e la revoca di provvedimenti riconducibili alla federazione, invece riservate per legge alla giustizia sportiva. Ric. 2017 n. 11026 sez. 5U - ud. 25-09-2018 I-4- 2. Per la cassazione di tale decisione la soc. Juventus ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, coi quali chiede alla Corte di dichiarare la giurisdizione ordinaria della Corte d'appello di Roma ovvero amministrativa del T.A.R. per il Lazio, nonché, in mancanza, di sollevare q.l.c. dell'art. 3, comma 1, d.l. 19/08/2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva) conv. mod. legge 17/10/2003, n. 280 e dell'art. 12 -ter dello statuto del C.O.N.I. (v. ric. pag. 65). 2.1 La soc. Internazionale, il C.O.N.I. e la F.I.G.C. resistono con controricorsi. Le due compagini calcistiche e la F.I.G.C. si difendono anche con memorie. Il. P.G. rassegna requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso è infondato e il suo rigetto comporta la trattazione unitaria dei vari motivi di ricorso, essendo gli stessi tra loro logicamente e giuridicamente correlati.
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