Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/05/2017, n. 12332
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia – tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto conseguire l’interruzione del termine di decadenza del potere di accertamento e contestazione in materia di intermediazione finanziaria alla mera spedizione a mezzo posta dell’atto di contestazione degli addebiti, e non al momento in cui il destinatario ne aveva avuto effettiva conoscenza).
Sul provvedimento
Testo completo
123321 17 E T N E S E In nome del Popolo Italiano REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI SANZIONI Composta da AMMINISTRATIVE CO dr. Renato Rordorf - Primo Presidente f.f.- R.G.N. 24079/2011 - Presidente di Sezione - dr. Giovanni Amoroso Cron. 12332 - Presidente di Sezione dr. Vincenzo Mazzacane dr.ssa Camilla Di Iasi UP 24/01/2017 - Presidente di Sezione - - Presidente di Sezione - dr. Stefano Petitti C 21. dr. Vittorio Ragonesi - Consigliere - - Consigliere rel- dr. Bruno Bianchini dr. Giuseppe Bronzini - Consigliere - dr. Raffaele Frasca - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24079/2011 R.G. proposto da NOSCHESE Claudio, in proprio oltre che nella qualità di presidente e membro del COMITATO PROMOTORE BASI – Banca Solidale Italiana - - s.p.a., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano;
domiciliato in Roma, via Michele Mercati n.51, presso lo studio dell'avv. Ennio Luponio;
- ricorrente seauchee est 34/17
contro
-CO - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas;
rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore VI ;
Gianfranco Randisi e Maria Gioconda De TA Polverosi;
domiciliata presso la prorpia sede in Roma, via G.B. Martini n.
3 - Contro ricorrente - nonché nei confronti di PROCURATORE GENERALE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSA- ZIONE;
PROCURATORE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA -intimati- avverso il decreto della Corte di Appello di Roma, depositato |11 febbraio 2011 nel proc. n.r.g. 56681/2010 v.g. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 gennaio 2017 dal Consigliere Relatore Dott. Bruno Bianchini;
Uditi gli avv.ti: Eduardo Romano con delega dell'avv. Antonio Ro- mano per il ricorrente;
De TA e VI per il contro ricor- rente;
Udito il PM in persona del sostituto Procuratore Generale dr. Riccar- do Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.1 - Con ricorso notificato il 22.6.2010, il Comitato Promotore BA- SI- Banca Solidale Italiana soc. coop. p.a. in persona del Presidente dott. Claudio HE;
quest'ultimo personalmente e quale com- ponente del predetto comitato, hanno proposto opposizione, ai 2 NC est sensi del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (TUF), approvato con il d.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 195, comma 4, avverso la delibera CO n. 17323/2010 con la quale è stata irrogata, nei confronti del HE, in proprio e quale pre- sidente e membro del Comitato Promotore della BASI, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500.000,00, nonché la sanzio- ne accessoria ex art. 191 comma 3 per la durata di dodici mesi ed è stato altresì ingiunto il pagamento della predetta somma sia al HE che al Comitato, quale obbligato in solido.
1.2 La condotta addebitata consisteva nell'aver consentito l'offer- - ta di strumenti finanziari (azioni della costituenda società) median- te la pubblicazione in Internet del prospetto informativo in assenza della prescritta autorizzazione della Consob.
2 - Si è costituita la CO, resistendo all'opposizione. - La Corte d'appello di Roma, con decreto depositato in data 11 3 febbraio 2011, ha respinto l'opposizione proposta rilevando- per quello che interessa ai fini della presente decisione che la data dell'accertamento, da considerare come dies a quo ai fini del calco- lo dei centottanta giorni per la contestazione, andava individuata nel 3 dicembre 2008 e non nell'agosto 2008;
- che la contestazione doveva ritenersi tempestiva perché, facendosi applicazione della regola della scissione degli effetti della notificazione per il notifican- te ed il notificato, affermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 477 del 2002, occorreva avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione da parte del destinatario, per cui era infondata la relativa eccezione sollevata dagli opponenti 3 manchus st 4 - Per la cassazione del decreto della Corte d'Appello di Roma ha proposto