Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2021, n. 29583

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Nell'assicurazione sulla vita "per il caso di vita", l'assicuratore è obbligato a pagare se, ad un determinato momento, una data persona è ancora in vita; per converso, ove l'assicurazione sulla vita sia stipulata "per il caso di morte", l'assicuratore è obbligato a pagare se, in un dato momento, una certa persona sia deceduta. La polizza può essere peraltro stipulata anche nella forma cd. mista sulla vita di un terzo e, cioè, tanto "per il caso di vita", quanto "per il caso di morte".

L'obbligo di collazione previsto dall'art. 741 c.c. relativamente a ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti, per soddisfare, tra l'altro, premi relativi a contratti sulla vita a loro favore, riguarda tanto l'ipotesi dell'assicurazione stipulata dal discendente sulla propria vita, "sub specie" di pagamento del debito altrui, quanto quella di assicurazione sulla vita del discendente (o del "de cuius"), che rientra nello schema della donazione indiretta, quale contratto a favore di terzo. Peraltro, giacché il capitale assicurato può rivelarsi, di fatto, inferiore ai premi - che costituiscono, in linea di principio, l'oggetto del conferimento ex art. 2923, comma 2, c.c. - l'obbligo di collazione va precisato nel senso che, indipendentemente dalla natura cd. tradizionale o finanziaria della polizza, il conseguente conferimento riguarda la minore somma tra l'ammontare dei premi pagati ed il capitale, non potendo la collazione avere ad oggetto che il vantaggio conseguito dal beneficiario (o dai suoi discendenti), sul quale grava l'onere della relativa prova.

Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/10/2021, n. 29583
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29583
Data del deposito : 22 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

29583-21 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO SUCCESSIONI - Presidente - - Consigliere - Dott. A CTO Dott. M F - Consigliere - Ud. 10/06/2021 - PU Dott. GIUSEPPE TEDESCO - Rel. Consigliere - R.G.N. 17705/2019 Dott. MO CRISCUOLO - Consigliere - Rep. CD ha pronunciato la seguente Cron 29583 SENTENZA sul ricorso 17705-2019 proposto da: B S, rappresentato e difeso dall'avv. VINCENZO PETRALIA;

- ricorrente -

contro

B S, B R, BARBAGALLO GIUSEPPA, rappresentate e difese dell'avv. S P;
- controricorrenti – ricorrenti incidentali - IACONO MARCELLA, IACONO IACONO RICCARDA, EMANUELA RITA, IACONO UMBERTO, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Dardanelli 46, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Spinella, rappresentati e difesi dall'avv. L E F;

- controricorrenti -

B RBERTO FILIPPO, BARBAGALLO FABIO ANTONIO, rappresentati e difesi dall'avv. ROSARIO DI MO;

- controricorrenti -

i n e S 3 1 0 1 avverso la sentenza n. 42/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Battista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

FATTI DI CAUSA

1. La presente causa riguarda la successione legittima di B Antonino, deceduto il 15 aprile 2009, lasciando i figli S, Santa, Giuseppa, Rita e i discendenti del figlio premorto Antonino: B Fabio Antonio e B R F. In corso di causa è deceduta B T, lasciando eredi I R, Iacono Marcella, I E R, I U. Per quanto interessa in questa sede, il Tribunale di Catania, adito da Santa, Giuseppa e Rita B, con sentenza non definitiva, riconosceva, con riferimento a una polizza vita stipulata dal de cuius con la Fideuram, nella quale le attrici avevano ravvisato una donazione del genitore in favore di B S, che non ricorrevano i presupposti della collazione invocata dalle attrici, in difetto delle condizioni richieste per poter ravvisare nella fattispecie una liberalità del genitore in favore del figlio. Il Tribunale rigettava inoltre la domanda ulteriore della attrici, che avevano richiesto il conferimento di una gestione patrimoniale, intestata al defunto e al figlio S. Anche in questo caso il primo giudice riteneva che non ci fossero i presupposti della collazione, non essendoci prova che l'intestazione congiunta costituisse una donazione. Il Tribunale rigettava ancora la domanda, proposta dalle attrici, di annullamento per incapacità naturale del genitore della vendita di quote تك Ric. 2019 n. 17705 sez. S2 - ud. 10-06-2021 -2- della B s.r.l., intercorsa fra il de cuius e il figlio S;
rigettava altresì la domanda volta a fare accertare la simulazione del medesimo contratto, rilevando che non ricorrevano, nella specie, le condizioni per riconoscere alle legittimarie attrici la qualità di terzo ai fini della prova della simulazione e, in ogni caso, in difetto della deduzione di elementi presuntivi idonei nel termine concesso per le deduzioni istruttorie. Il primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale di B S, riconosceva che le attrici e B T erano tenuti al conferimento della somma di lire 100.000.000 ricevuta in donazione del de cuius.

2. La Corte d'appello di Catania, adita con appello principale dalle originarie attrici e in procedimento separato, poi riunito, dagli eredi di B T, nonché con appello incidentale da B S, ha riformato in parte la sentenza.

2.1. In relazione al contratto del 2 aprile 2001, con il quale il de cuius aveva venduto al figlio S le quote di sua proprietà della B s.r.l., la Corte d'appello ha innanzitutto rigettato la domanda, con la quale le attrici B S, B G e B R avevano chiesto disporsi l'annullamento del contratto per incapacità naturale del disponente. Essa ha osservato in proposito che gli elementi addotti al fine della prova della incapacità, consistenti nelle dichiarazioni testimoniali della persona di servizio del de cuius, non erano idonei a tal fine, emergendo da tali dichiarazioni emergevano solo disturbi e malesseri tipici dell'età avanzata.

2.2. La Corte d'appello ha poi esaminato la domanda di simulazione, proposta dalle attrice con riferimento al medesimo atto. In relazione a tale domanda la corte di merito ha negato che le attrici potessero fruire delle agevolazioni probatorie accordate al legittimario che agisce per fare Ric. 2019 n. 17705 sez. S2 - ud. 10-06-2021 -3- accertare la simulazione di atti, apparentemente onerosi, compiuti dal defunto. Essa ha osservato che le attrici non avevano agito in qualità di legittimari con l'azione di riduzione, ma avevano agito quali eredi legittimi al fine della ricostruzione del patrimonio in funzione della collazione della donazione dissimulata. In verità, ha proseguito la Corte d'appello, le stesse attrici avevano chiesto, in via subordinata, la riduzione della donazione dissimulata sotto l'apparenza della vendita;
tuttavia, la domanda, in quanto non accompagnata dalla richiesta di volere conseguire la quota di riserva, non poteva ritenersi idoneo esercizio dell'azione di riduzione, avuto riguardo agli stringenti oneri di deduzione imposti a colui che proponga la relativa domanda, secondo consolidati principi della giurisprudenza di legittimità. La Corte d'appello ha proseguito nell'analisi, ponendo in luce che le appellanti non avevano impugnato la statuizione della sentenza di primo grado "ella parte in cui il Tribunale aveva rimarcato che le attrici non avevano indicato, entro i termini fissati per le preclusioni istruttorie, alcune elemento presuntivo volto a dimostrare la pretesa simulazione. In proposito la Corte d'appello, richiamando le previsione di cui all'art. 342 c.p.c., ha rilevato che le appellanti si erano inammissibilmente limitate a riproporre la tesi sostenuta in primo grado, senza sottoporre a una effettiva revisione critica la decisione impugnata. Solo nel grado le appellanti avevano indicato gli elementi presuntivi volti a comprovare l'esistenza di donazioni indirette.

2.3. La corte d'appello, in accoglimento della ragione di censura proposta dalle originarie attrici, ha riconosciuto che B Antonio era tenuto al conferimento del premio versato dal defunto relativo alla polizza stipulata da de cuius. In proposito essa ha osservato che si trattava di polizza indicizzata a premio unico, che era stata stipulata da de cuius sulla vita del figlio B S;
che la polizza aveva quali Ric. 2019 n. 17705 sez. S2 - ud. 10-06-2021 -4- beneficiari, per il “caso vita", il contraente e, per il “caso morte", gli eredi testamentari o legittimi dell'assicurato B S;
che il meccanismo della polizza prevedeva, per l'ipotesi che l'assicurato fosse ancora in vita al decesso del contraente, il subentro dell'assicurato nella posizione del medesimo contraente, con preclusione di poter variare i beneficiari caso vita e caso morte. Così identificato il meccanismo di polizza, la Corte d'appello ha ravvisato in essa una liberalità realizzata dal defunto in favore del figlio, subentrato al contraente e restando pertanto beneficiario in "caso vita". È vero ha proseguito la Corte d'appello - che lo strumento prescelto - del defunto corrispondeva a un interesse finanziario e non per sé stesso a un fine di liberalità;
tuttavia, «tenuto conto dell'età dell'originario contraente e della tipologia dello strumento prescelto con scadenza a lungo termine, della possibilità di far subentrare nel contratto la persona scelta come contraente, rende evidente il fine di liberalità perseguito dal defunto». In quanto alla possibilità, già ventilata dal primo giudice, che il premio pagato avrebbe potuto non coincidere con il premio, la Corte d'appello ha riconosciuto, visto che la Compagnia non aveva dato una risposta esauriente sul contenuto della polizza «per ragioni di tutela della privacy del nuovo contraente, che l'onere di provare il minore beneficio era a carico dell'assicurato, «trattandosi dell'unico soggetto che avrebbe potuto dimostrare l'effettivo valore dell'importo ricevuto (in misura maggiore o minore dell'importo versato dal de cuius)». La Corte di merito, in esito a tale ricostruzione, ha imposto a B S l'obbligo di conferire in collazione il premio versato dal de cuius, pari a € 800.000,00. 2.4. È stato invece rigettato il motivo d'appello, con il quale le attrici originarie avevano censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva negato che costituisse donazione l'intestazione, in yt Ric. 2019 n. 17705 sez. S2 ud. 10-06-2021 -5- nome del de cuius e del figlio, dei titoli esistenti presso la Banca Fideuram. Il primo giudice aveva negato che fosse stata data la prova della provenienza della provvista da parte del solo defunto. In relazione a tale statuizione la Corte d'appello ha osservato che le appellanti si erano limitate e ribadire la provenienza esclusiva della provvista dal solo defunto, senza neanche censurare l'ulteriore considerazione del primo giudice «in ordine al fatto che la gestione in parola è oggetto di un'apertura di credito in conto corrente, concessa ai due cointestatari della gestione>>.

2.5. La Corte d'appello, infine, ha riformato la sentenza di primo grado in ordine a un ulteriore aspetto. Il primo giudice, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da B S, aveva riconosciuto che il genitore aveva donato alle figlie di lire 100.000.000, imponendo l'obbligo del conferimento a carico delle attrici e di B T. La Corte d'appello, accogliendo l'appello proposto sul punto dalle originarie attrici, ha esteso l'obbligo di collazione a B S, riconoscendo che il defunto aveva elargito identico importo a favore di ciascuno dei sei figli.

3. Per la cassazione della sentenza B S ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. B S, B G e B R hanno resistito con controricorso, contenente ricorso

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