Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2022, n. 20742
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S V, nato a Pimonte il 15/8/1962 avverso l'ordinanza del 29/10/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere G L;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 29 ottobre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza avanzata da V S volta a conseguire la revoca dell'ordine di demolizione impartito con la sentenza del 11 febbraio 1997 del Pretore di Napoli. 2. Avverso tale ordinanza il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, Avvocato D D D del Foro di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato la violazione dell'art. 179 cod. proc. pen., a causa della omessa comunicazione al difensore di fiducia del richiedente della fissazione dell'udienza del 29 ottobre 2021 (in esito alla quale era stato adottato il provvedimento impugnato), in quanto inviata ad altro difensore, avente il medesimo cognome, e cioè l'Avvocato D D D, pure del Foro di Napoli, con la conseguente nullità assoluta e insanabile dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, evidenziando che del rinvio all'udienza del 29 ottobre 2021 venne dato avviso ad altro difensore, omonimo del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non era stato presente neppure all'udienza del 26 marzo 2021, nel corso della quale era stato disposto il rinvio a quella predetta del 29 ottobre 2021.
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