Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2019, n. 11491

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/03/2019, n. 11491
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11491
Data del deposito : 14 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. NA ND, nato a [...] il [...] 2. NA OM, nato a [...] il [...] 3. AT OR, nato a [...] il [...] 4. LI TI, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 14/07/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo che l'annullamento senza rinvio con la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino per ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 luglio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino rigettava l'opposizione, ex art. 13 d.lgs. n. 108 del 2017, presentata dagli interessati sopra indicati avverso il decreto del P.M. del 22 maggio 2018 di riconoscimento dell'ordine di indagine europeo (di seguito, o.i.e.) emesso dall'autorità giudiziaria tedesca per la perquisizione e il sequestro nell'ambito di un procedimento penale che vedeva costoro come indagati.

2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione i predetti interessati, a mezzo del loro comune difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 13 d.lgs. n. 108 del 2017 e 127 cod. proc. pen. Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe dovuto procedere con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen., come prescrive l'art. 13 cit., anziché de plano.

2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 10 d.lgs. n. 108 del 2017 e 11 della Direttiva 41/2014/UE. Il Giudice avrebbe omesso di motivare sulla carenza assoluta di giurisdizione dello Stato emittente in ordine ai fatti oggetto dell'o.i.e. e sul motivo di rifiuto e di non esecuzione previsto dal d.lgs. n. 108 del 2017 e dalla relativa direttiva. I ricorrenti secondo l'ipotesi investigativa avrebbero concorso per consentire agli amministratori di due società di evadere le imposte, attraverso la creazione di società cartiere italiane. Pertanto il reato si è svolto almeno in parte in Italia e relativamente ai ricorrenti solo in Italia, potendosi solo ipotizzare una loro iscrizione come indagati in Germania.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. Va accolto il primo motivo di annullamento. Preliminarmente è opportuno richiamare l'ampia e approfondita disamina già condotta da questa Corte sulle scansioni temporali e sulle caratteristiche proprie della procedura "passiva" di riconoscimento nello Stato dell'o.i.e. (Sez. 6, n. 8320 del 31/01/2019, Creo, non mass.). Come già evidenziato dalla Suprema Corte, il decreto legislativo n. 108 del 2017, che ha recepito la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 41/2014/UE del 3 aprile 2014 in tema di ordine europeo di indagine penale, ha disciplinato all'art. 13 il regime delle impugnazioni esperibili avverso il decreto per il riconoscimento dell'o.i.e. Quanto al rito per la loro decisione, l'art. 13, accanto all'ipotesi ordinaria in cui «il giudice per le indagini preliminari decide, sentito il procuratore della Repubblica, con ordinanza», che è «comunicata al procuratore della Repubblica e notificata all'interessato», prevede all'ultimo comma una diversa procedura per il caso in cui l'impugnazione riguardi il decreto di riconoscimento dell'ordine di indagine avente ad oggetto il sequestro a fini di prova. In tal ultimo caso, la norma ora citata stabilisce che il Giudice per le indagini preliminari «provvede in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale». Pertanto, con riferimento al sequestro probatorio, il decreto legislativo ha inteso garantire agli interessati (tra i quali anche la persona alla quale la prova o il

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