Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/2022, n. 16915
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Testo completo
tratto, per avere la sentenza della Corte d'Appello di Venezia ritenuto che oggetto di transazione fosse la totalità della pretesa creditoria della società Edilessinia e l'omesso esame dell'art. 5 del contratto di transazione, da cui risultava che la società danneggiata non aveva inteso rinunciare alla propria pretesa creditoria nei confronti di altri condebitori solidali;
iii) infondati anche il quarto ed il quinto, con cui veniva dedotta la ricorrenza di una tacita rinuncia da parte di A D M alla estensione nei suoi confronti della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice e denunciata l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa. Ad avviso dell'odierna parte ricorrente la decisione n. 17409/2019 va revocata ex art. 391 bis c. p.c. per due motivi. Resiste con controricorso N D M. La Reale Mutua Assicurazioni è rimasta intimata. La Sesta Sezione Civile-3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Si dà altresì atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, dott. A P, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver interamente riprodotto il contenuto della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice, denuncia la supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa. I fatti in questione sarebbero: i) la proposizione dell'ATP anche
contro
A D M;
ii) l'evocazione di A D M nel giudizio cautelare. La decisione impugnata, secondo la prospettazione della ricorrente, ove non si fosse basata sulla erronea supposizione dei suddetti fatti, avrebbe dovuto accogliere i primi due motivi di ricorso;
in particolare, avrebbe dovuto riconoscere che la sentenza d'appello si era basata su una motivazione apparente, giacché ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato era stata proprio la erronea circostanza che la transazione richiamasse i giudizi nei quali era stato coinvolto anche il professionista e che la sentenza era incorsa nella violazione delle regole di interpretazione del contratto avendolo interpretato, basandosi su premesse non vere. Il motivo è inammissibile, perché a fondamento della denuncia formulata non si pone la individuazione di "fatti" erroneamente supposti come veri da parte della Corte. Invero, i pretesi fatti indicati come erroneamente supposti dalla sentenza impugnata, cioè quelli indicati a pagina 19 del ricorso per revocazione e sopra ricordati, in realtà non sono individuati in essa come tali, ma sono frutto di una sorta di interpretazione della motivazione da parte della ricorrente. La parte di motivazione che conterrebbe l'affermazione dei detti fatti viene indicata nella seguente frase a pag. 10 della sentenza: «Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa il fatto che la transazione riguardasse l'intero credito risarcitorio vantato dalla Edilessinia, e non la sola quota di spettanza dell'appaltatrice Nord Et Costruzioni, facendo riferimento al fatto che la stessa transazione richiamava i giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista». Invero, l'allusione a «giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista» è del tutto liberamente interpretata da parte ricorrente nel senso di affermazione che l'A.T.P era stato promosso
contro
A D M e di affermazione che egli era stato convenuto nel giudizio cautelare. Il riferimento al coinvolgimento esprime, piuttosto che l'affermazione di quei due fatti, una valutazione, la quale può sottendere sia che per
iii) infondati anche il quarto ed il quinto, con cui veniva dedotta la ricorrenza di una tacita rinuncia da parte di A D M alla estensione nei suoi confronti della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice e denunciata l'erronea condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti della terza chiamata in causa. Ad avviso dell'odierna parte ricorrente la decisione n. 17409/2019 va revocata ex art. 391 bis c. p.c. per due motivi. Resiste con controricorso N D M. La Reale Mutua Assicurazioni è rimasta intimata. La Sesta Sezione Civile-3 della Corte ha rimesso il fascicolo a questa Sezione senza far corso ad alcuna trattazione ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e la trattazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., è stata fissata nell'odierna udienza pubblica ai sensi del quarto comma di detta norma. Si dà altresì atto che per la decisione del presente ricorso questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8 -bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore, dott. A P, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto a questa Corte di respingere il ricorso. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, dopo aver interamente riprodotto il contenuto della transazione intercorsa con il Fallimento della società appaltatrice, denuncia la supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa. I fatti in questione sarebbero: i) la proposizione dell'ATP anche
contro
A D M;
ii) l'evocazione di A D M nel giudizio cautelare. La decisione impugnata, secondo la prospettazione della ricorrente, ove non si fosse basata sulla erronea supposizione dei suddetti fatti, avrebbe dovuto accogliere i primi due motivi di ricorso;
in particolare, avrebbe dovuto riconoscere che la sentenza d'appello si era basata su una motivazione apparente, giacché ad escludere la ricorrenza del vizio denunciato era stata proprio la erronea circostanza che la transazione richiamasse i giudizi nei quali era stato coinvolto anche il professionista e che la sentenza era incorsa nella violazione delle regole di interpretazione del contratto avendolo interpretato, basandosi su premesse non vere. Il motivo è inammissibile, perché a fondamento della denuncia formulata non si pone la individuazione di "fatti" erroneamente supposti come veri da parte della Corte. Invero, i pretesi fatti indicati come erroneamente supposti dalla sentenza impugnata, cioè quelli indicati a pagina 19 del ricorso per revocazione e sopra ricordati, in realtà non sono individuati in essa come tali, ma sono frutto di una sorta di interpretazione della motivazione da parte della ricorrente. La parte di motivazione che conterrebbe l'affermazione dei detti fatti viene indicata nella seguente frase a pag. 10 della sentenza: «Nel caso di specie, la Corte ha adeguatamente motivato il proprio convincimento circa il fatto che la transazione riguardasse l'intero credito risarcitorio vantato dalla Edilessinia, e non la sola quota di spettanza dell'appaltatrice Nord Et Costruzioni, facendo riferimento al fatto che la stessa transazione richiamava i giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista». Invero, l'allusione a «giudizi (in particolare, quello R.G. 4445/2010) in cui era coinvolto anche il professionista» è del tutto liberamente interpretata da parte ricorrente nel senso di affermazione che l'A.T.P era stato promosso
contro
A D M e di affermazione che egli era stato convenuto nel giudizio cautelare. Il riferimento al coinvolgimento esprime, piuttosto che l'affermazione di quei due fatti, una valutazione, la quale può sottendere sia che per
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