Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/04/2004, n. 7270
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA FORENSE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato MATTIA PERSIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RG GI, rappresentato e difeso da se stesso e unitamente all'avvocato EUGENIO MERLINO, dove è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
OR AN, rappresentato e difeso da se stesso e unitamente all'avvocato EUGENIO MERLINO, dove è elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GENOVESI 3, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 339/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 15/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. FOGLIA Raffaele;
uditi gli avvocati Silvano PICCININNO, per delega dell'avvocato Mattia PERSIANI, Eugenio MERLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, rigetto del secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi al Pretore di Milano, gli avv.ti Giovanni Gorgoglione e Antonio Cortellaro esponevano di aver maturato, il primo, dal 1.6.1995, e il secondo dal 1.8.1988, il diritto alla pensione di vecchiaia, e lamentavano che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense non aveva tenuto conto - ai fini della liquidazione della pensione e del secondo supplemento della medesima - della rivalutazione, nella misura del 100% dell'indice ISTAT, di tutti i rispettivi redditi presi in considerazione. Entrambi i ricorrenti lamentavano inoltre, la mancata rivalutazione delle rispettive pensioni in corso di erogazione a far tempo dal primo mese dell'anno successivo alla relativa maturazione, anziché - come operato dalla Cassa - dal primo mese del secondo anno successivo alla maturazione della pensione.
In particolare, l'avv. Gorgoglione chiedeva la condanna della Cassa "a rivalutare, per il calcolo della media di rendimento della pensione, tutti i redditi professionali nella misura del 100% e, conseguentemente, aggiornare, a decorrere dal 1.6.1995, la pensione nella misura annua di L. 19.960.981;
ad aggiornare alla data del 1.1.1996 la pensione dovuta alla data del 31.12.1995, applicando alla stessa l'indice ISTAT del 4,1% deliberato dalla Cassa e successivi, ed a liquidare le differenze dei ratei di pensione conseguenti al detto aumento perequativo, a partire dal 1.1.1996 in poi". L'avv. Cortellaro chiedeva la condanna della Cassa convenuta "ad aggiornare la pensione per effetto della legge n. 141/1992 a decorrere dal 1.1.1993, nella misura annua di L. 22.642.543;
ad aggiornare, a decorrere dal 1.1.1993, il secondo supplemento di pensione nelle misure, annua di L.
2.312.215 e mensile di L. 177.862;
alla rivalutazione della pensione mensile percepita a decorrere dal 1.1.1989 nella misura del 4,6% e successive rivalutazioni". In entrambi i giudizi si costituiva la Cassa convenuta contestando le domande dei ricorrenti ed invocandone il rigetto. Con riferimento alla domanda dell'avv. Cortellaro, la Cassa eccepiva anche l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c.. Riunite le cause, il Pretore adito rigettava integralmente le domande proposte dall'avv. Gorgoglione, mentre accoglieva la domanda dell'avv. Cortellaro di perequazione della pensione dal 1.1.1989 nei limiti della prescrizione quinquennale.
Proposto appello da parte dei due avvocati, e costituitasi la Cassa, la quale dichiarava di riconoscere agli appellanti il diritto alla applicazione del 100% dell'indice ISTAT anche ai redditi prodotti prima del 1.1.1991, il Tribunale di Milano, con sentenza del 15.1.2000, in riforma della sentenza impugnata, condannava la Cassa a rivalutare tutti i redditi nella misura del 100%, nonché ad aggiornare, alla data del 1.1.1996 del 4,1% per rivalutazione ISTAT, la pensione dovuta al 31.12.1995, e condannava la Cassa a pagare le conseguenti differenze di pensione, oltre interessi, per Cortellaro, applicandosi la prescrizione decennale.
Avverso detta sentenza la Cassa ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi (il terzo dei quali riferito solo all'avv. Cortellaro).
Resistono entrambi gli avvocati con controricorso. Tutte le parti hanno depositato anche memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.. Su richiesta della Cassa ricorrente, la Sezione Lavoro di questa Corte - ritenuto trattarsi di questioni di massima importanza riproposte nonostante la pronunzia di queste Sezioni Unite n. 8684 del 1996 - ha rimesso, con ordinanza interlocutoria, gli atti al Primo Presidente il quale ha nuovamente investito queste Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni sollevate dal ricorso
Con i primi due motivi - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 26, primo ed ultimo comma, e 27 ultimo comma della legge n. 576 del 1980 - lamenta la Cassa forense che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato il diritto degli intimati alla rivalutazione della pensione dal 1^ gennaio 1996, anziché dal 1. 1.1997 per l'avv. Gorgoglione, e dal 1M.1989, anziché dal 1 gennaio 1990 per l'avv. Cortellaro.
Sotto altro profilo la Cassa censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto il diritto alla rivalutazione anche della pensione dei resistenti maturate nell'anno di adozione del decreto interministeriale e/o della delibera del C. d'A. della Cassa che accerta la svalutazione intervenuta nell'anno precedente. Le due censura pongono, in sintesi, un unico interrogativo: deve la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nel procedere alla rivalutazione delle pensioni di vecchiaia già liquidate in favore degli avvocati, effettuare tale rivalutazione assumendo come decorrenza iniziale il 1^ gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale avviene il pensionamento o tali pensioni debbono essere rivalutate al far data dal 1^ gennaio del secondo anno successivo al maturare del diritto a pensione?
Proprio perché su tale questione viene chiesto a queste Sezioni Unite di riesaminare la propria posizione già assunta con riferimento a fattispecie identica (sent. 4.10.1996, n. 8684), appare necessario premettere una più ampia considerazione intorno alla disciplina previdenziale di settore.
2. Cenni sul sistema della previdenza forense.
La Cassa di previdenza forense è stata istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6, successivamente più volte modificata. Il sistema
normativo della previdenza forense è stato poi profondamente riformato ed analiticamente disciplinato con la legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha costruito un sistema di tipo solidaristico,
piuttosto che mutualistico, caratterizzato dalla non corrispondenza tra rischi e contribuzione e dalla irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, in quanto i contributi versati non vengono imputati alla pensione del singolo professionista, ma di essi la Cassa fa una gestione collettiva, provvedendo a determinare l'ammontare delle singole pensioni, che non possono scendere sotto un livello minimo, secondo i parametri di legge. Pertanto, alla erogazione dei vari trattamenti previdenziali (oltre alla pensione di vecchiaia, alla quale la questione in esame si riferisce, la Cassa eroga anche trattamenti pensionistici di anzianità, invalidità, ed in favore dei superstiti) provvede direttamente la CNPAF, su domanda degli aventi diritto, utilizzando i fondi derivanti dai versamenti effettuati dagli iscritti, sotto forma di contributi soggettivi obbligatoli (art. 10) e contributi integrativi (art, 11). L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti i professionisti che esercitano la professione con carattere di continuità (art. 22).
Nel sistema esistono peraltro anche delle significative deviazioni rispetto al principio solidaristico, quali la possibilità per gli avvocati di chiedere il rimborso dei contributi versati in caso di mancato perfezionamento dei requisiti per aver diritto al trattamento previdenziale.
Il sistema complessivo ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al sistema previdenziale dei lavoratori dipendenti, siano essi pubblici o privati ed anche rispetto alla previdenza dettata per artigiani e commercianti, tanto che i diversi sistemi sono sostanzialmente non comunicanti.
Una così profonda diversità non solo nella concreta disciplina, ma anche a livello di principi generali, preclude qualsiasi possibilità di un richiamo alla disciplina generale per risolvere semplici dubbi interpretativi relativi alla legge previdenziale forense, ed ancor più preclude la possibilità di estensione analogica delle norme generali per colmare eventuali o supposte lacune della disciplina specifica.
Invece, ai principi ispiratori della legge n. 576 del 1980 si sono poi richiamate varie leggi previdenziali di categoria, che hanno provveduto a dotare di una autonoma e compiuta disciplina i sistemi previdenziali di numerose categorie professionali, che si richiamano quindi a principi ispiratori simili a quelli della previdenza forense anche se hanno una disciplina del tutto distinta da essa. Il sistema normativo delineato dalla legge 576 del 1980 è stato in parte modificato dalla legge n. 141 del 1992, che però non ne ha stravolto le linee di fondo ne' i principi ispiratori, introducendo alcuni interventi